Art. 17 
 
                   Sistemi di distribuzione chiusi 
 
   1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  possono
essere  realizzati   sistemi   di   distribuzione   chiusi   per   la
distribuzione di energia elettrica a unita' di  consumo  industriali,
commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di  un'area
geograficamente limitata, nei casi in cui: 
    a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le  operazioni
o il processo  di  produzione  degli  utenti  di  tale  sistema  sono
integrati, per cui le  unita'  di  consumo  risultano  funzionalmente
essenziali al processo produttivo integrato; 
    b) il sistema distribuisce energia  elettrica  principalmente  al
proprietario o al gestore del sistema e alle loro imprese  correlate,
in un'area insistente sul  territorio  di  non  piu'  di  due  comuni
adiacenti, fatte salve le specifiche esigenze di cui alla lettera a). 
  2. Per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi di  cui
al comma 1 sono rispettate le seguenti condizioni: 
    a) il gestore del sistema di  distribuzione  chiuso  deve  essere
titolare di una sub-concessione di  distribuzione  stipulata  con  il
gestore del  sistema  di  distribuzione,  previa  autorizzazione  del
Ministero della transizione ecologica. 
    b) il sistema non  puo'  fornire  energia  elettrica  ai  clienti
civili, fatta eccezione per l'uso accidentale da parte di  un  numero
limitato di nuclei familiari, legati al proprietario del  sistema  di
distribuzione da un rapporto di lavoro o professionale ovvero  da  un
vincolo simile e situati nell'area servita dal sistema stesso. 
  3. I sistemi di  distribuzione  chiusi  di  cui  al  comma  1  sono
considerati  reti  pubbliche  di   distribuzione   con   obbligo   di
connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete.
Il gestore del  sistema  di  distribuzione  chiuso,  in  qualita'  di
sub-concessionario, e' tenuto all'osservanza degli stessi obblighi  e
delle stesse condizioni cui e' sottoposto il gestore del  sistema  di
distribuzione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del  presente
articolo e dai commi 5-bis  e  5-ter  dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
  4. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso e' esentato dai
seguenti obblighi: 
    a) approvazione delle tariffe praticate o  delle  metodologie  di
calcolo delle stesse da parte dell'ARERA; 
    b) approvvigionamento dei servizi non relativi alla  frequenza  e
dell'energia a copertura delle  perdite  di  rete  secondo  procedure
trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato; 
  c) approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento  della
rete; 
  d) presentazione del piano di sviluppo della rete di  distribuzione
dell'energia elettrica. 
  5.  Il  gestore  di  un  sistema  di  distribuzione   chiuso   puo'
liberamente  sviluppare  e  gestire  punti  di  ricarica  di  veicoli
elettrici,  a  condizione  di  garantire  un  accesso  aperto  e  non
discriminatorio agli stessi, nonche' realizzare e gestire sistemi  di
stoccaggio dell'energia elettrica. 
  6. Entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto l'ARERA provvede a: 
  a)  predisporre  le  convenzioni-tipo   per   il   rilascio   della
sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo; 
  b) approvare le linee guida sulla  base  delle  quali  deve  essere
verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a)
e b), e di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonche'
a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei
siti su cui e' possibile realizzare sistemi di distribuzione chiusi; 
  c)  adeguare,  ove  necessario,  la  regolazione  dei  servizi   di
connessione, misura, trasmissione,  distribuzione,  dispacciamento  e
vendita, secondo criteri di proporzionalita' e semplificazione; 
  d) determinare le modalita'  attraverso  le  quali  un  utente  del
sistema di distribuzione  chiuso  puo'  richiedere  all'Autorita'  di
esaminare e approvare le tariffe praticate dal  gestore  del  sistema
ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe. 
  7. Entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400 e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, si prevede: 
  a) l'istituzione dell'albo  dei  sistemi  di  distribuzione  chiusi
realizzati in attuazione del presente articolo; 
  b)   la   procedura   di   autorizzazione   alla   stipula    della
sub-concessione da parte del medesimo Ministero, ai sensi  del  comma
2, lettere a), del presente articolo; 
    c)  la  procedura  per  l'iscrizione  all'albo  dei  sistemi   di
distribuzione chiusi autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto
2009, attraverso le reti  elettriche  individuate  dall'articolo  38,
comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per i quali i
relativi gestori hanno effettuato la  comunicazione  all'ARERA  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
  8. Nel caso di modifica dell'area  di  pertinenza  dei  sistemi  di
distribuzione chiusi  iscritti  nell'albo  ai  sensi  del  precedente
comma, il gestore del sistema di distribuzione  chiuso  e'  tenuto  a
richiedere la sub-concessione di cui al  comma  2,  lettera  a),  del
presente articolo per l'intero sistema ed  e'  soggetto  a  tutte  le
disposizioni del presente articolo. 
  9. Il presente articolo, fatta eccezione per  quanto  disposto  dai
commi 2, lettera a), 3  e  4,  si  applica  anche  ai  porti  e  agli
aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente,  l'attivita'
di distribuzione  di  energia  elettrica  e'  svolta  sulla  base  di
concessioni  rilasciate   rispettivamente   dall'autorita'   portuale
competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione  civile  (ENAC),
ferma  restando  la  loro  classificazione  come  reti  pubbliche  di
distribuzione dell'energia elettrica. 
  10. Sono fatte salve le competenze in materia  di  concessione  dei
sistemi di distribuzione delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che provvedono alle finalita' del presente articolo ai  sensi
dei  rispettivi  statuti  speciali  e   delle   relative   norme   di
attuazione.  
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'art. 38 del citato decreto  legislativo
          1° giugno 2011, n. 93, come  modificato  dall'art.  23  del
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  il
          gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia  parte
          di un'impresa  verticalmente  integrata,  e'  indipendente,
          sotto  il  profilo   dell'organizzazione   e   del   potere
          decisionale,  da  altre   attivita'   non   connesse   alla
          distribuzione. Al fine  di  conseguire  tale  indipendenza,
          l'Autorita'  adegua  i  propri  provvedimenti  ai  seguenti
          criteri minimi: 
                a) i responsabili della  direzione  del  gestore  del
          sistema di distribuzione non devono far parte di  strutture
          dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
          o  indirettamente,  della  gestione  delle   attivita'   di
          generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica; 
                b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare
          che gli interessi professionali delle persone  responsabili
          dell'amministrazione   del   gestore   del    sistema    di
          distribuzione siano presi  in  considerazione  in  modo  da
          consentire loro di agire in maniera indipendente; 
                c) il  gestore  del  sistema  di  distribuzione  deve
          disporre  di  effettivi  poteri  decisionali,  indipendenti
          dall'impresa elettrica integrata,  in  relazione  ai  mezzi
          necessari alla gestione, alla manutenzione o allo  sviluppo
          della rete. Ai fini dello svolgimento di tali  compiti,  il
          gestore del sistema di distribuzione dispone delle  risorse
          necessarie, comprese le risorse umane, tecniche,  materiali
          e  finanziarie.  Cio'  non  osta  alla  predisposizione  di
          meccanismi   di   coordinamento   che    consentano    alla
          società-madre di esercitare i propri diritti  di  vigilanza
          economica  e  amministrativa   per   quanto   riguarda   la
          redditivita' degli investimenti i cui  costi  costituiscono
          componenti  tariffarie  regolate  e,  in  particolare,   di
          approvare  il  piano  finanziario   annuale   o   qualsiasi
          strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali
          ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non
          e' viceversa consentito alla società-madre dare  istruzioni
          sulle  attivita'  giornaliere  ne'  su  singole   decisioni
          concernenti il miglioramento o la costruzione  delle  linee
          di distribuzione dell'energia elettrica, purche'  esse  non
          eccedano i termini del piano finanziario o dello  strumento
          a questo equivalente; 
                d) il gestore del sistema di distribuzione predispone
          un programma di adempimenti, contenente le misure  adottate
          per escludere comportamenti  discriminatori,  e  garantisce
          che  ne  sia  adeguatamente  controllata  l'osservanza.  Il
          programma di adempimenti illustra  gli  obblighi  specifici
          cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere  questo
          obiettivo. Il medesimo gestore  individua  un  responsabile
          della conformita', indipendente e con poteri di  accesso  a
          tutte le informazioni necessarie in possesso  del  medesimo
          gestore  del  sistema  di  distribuzione  e  delle  imprese
          collegate, che e' responsabile del controllo del  programma
          di adempimenti e  presenta  annualmente  all'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  una  relazione  sulle  misure
          adottate. 
              2. Nel caso di gestore  del  sistema  di  distribuzione
          facente parte di  un'impresa  verticalmente  integrata,  lo
          stesso gestore non puo' trarre vantaggio  dall'integrazione
          verticale per alterare la concorrenza e a tal fine: 
                a) le politiche di comunicazione  e  di  marchio  non
          devono creare confusione in relazione al  ramo  di  azienda
          responsabile della fornitura di energia elettrica; 
                b) le informazioni concernenti le proprie  attivita',
          che potrebbero  essere  commercialmente  vantaggiose,  sono
          divulgate in  modo  non  discriminatorio.  L'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il  gas  vigila  sul  rispetto  delle
          disposizioni di cui al presente comma. 
              2-bis. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non
          si applicano ai gestori  di  sistemi  di  distribuzione  di
          energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
          integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo. 
              2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia  di
          obblighi di separazione funzionale in  relazione  a  quanto
          previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi'  che,  per  i
          gestori di sistemi di distribuzione  cui  si  applicano  le
          deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita'  di
          riconoscimento dei costi per le attivita' di  distribuzione
          e misura dell'energia elettrica  siano  basate  su  logiche
          parametriche,  che  tengano  conto  anche  della   densita'
          dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali  di
          efficienza ed economicita' e con l'obiettivo  di  garantire
          la semplificazione della regolazione  e  la  riduzione  dei
          connessi oneri amministrativi. 
              3. 
              4. Al fine di  promuovere  un  assetto  efficiente  dei
          settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
          in condizioni  di  economicita'  e  redditivita'  ai  sensi
          dell'art.  1  della  legge  14  novembre  1995,   n.   481,
          contenendone gli oneri generali a  vantaggio  degli  utenti
          finali, per le imprese di cui  all'art.  7  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attivita'  di
          produzione e che aderiscano entro il termine  di  cui  alla
          delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas
          ARG/ELT n. 72/10  al  regime  di  perequazione  generale  e
          specifica   aziendale   introdotto    a    partire    dalla
          deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas n. 5 del 2004, la medesima Autorita',  entro  tre  mesi
          dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  definisce
          meccanismi di gradualita'  che  valorizzino  le  efficienze
          conseguite dalle imprese medesime  a  decorrere  dal  primo
          esercizio di applicazione del regime di  perequazione,  nel
          rispetto dei principi stabiliti  dalla  legge  14  novembre
          1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
              5. Ferma restando la  disciplina  relativa  ai  sistemi
          efficienti di utenza di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
          t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i  sistemi  di
          distribuzione chiusi sono le reti  interne  d'utenza  cosi'
          come definite dall'art. 33 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99 nonche' le altre reti  elettriche  private  definite  ai
          sensi dell'art. 30, comma 27, della legge n. 99  del  2009,
          cui si applica l'art. 33, comma 5, della  legge  23  luglio
          2009, n. 99. 
              5-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
          cui al comma 5, facenti parte di  un'impresa  verticalmente
          integrata. Ai gestori dei sistemi di  distribuzione  chiusi
          si  applicano  esclusivamente  le  norme   di   separazione
          contabile. 
              5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia  di
          obblighi di separazione in relazione a quanto previsto  dal
          comma 5-bis. 
              5-quater. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o  piu'
          provvedimenti disciplina: 
                a) le modalita' con  cui  i  Gestori  delle  reti  di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  cooperano  con   il
          Gestore della rete di trasmissione, al  fine  di  ampliare,
          secondo criteri di efficienza e sicurezza per  il  sistema,
          la  partecipazione  dei  soggetti  dotati  di  impianti  di
          generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle  reti
          di distribuzione da  essi  gestite,  anche  attraverso  gli
          aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari
          e dei servizi di bilanciamento; 
                b)   la   sperimentazione   di    un    sistema    di
          auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema
          di premi e  penalita'  che  stimoli  produttori  e  clienti
          finali  di  energia  elettrica  a  bilanciare  le   proprie
          posizioni compensando i consumi con le  produzioni  locali,
          nel rispetto  dei  vincoli  di  sicurezza  della  rete.  La
          sperimentazione prende l'avvio  non  oltre  sei  mesi  dopo
          l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui
          al presente comma. 
              5-quinquies. Entro ventiquattro mesi  dall'avvio  delle
          sperimentazioni di cui al comma  6,  l'ARERA  pubblica  gli
          esiti  delle   stesse   e,   sulla   base   di   un'analisi
          costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla  disciplina
          del dispacciamento, volte a  promuovere  la  formazione  di
          profili aggregati di  immissione  e  prelievo  maggiormente
          prevedibili per  il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          dell'energia elettrica. 
              5-sexies. Entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, l'ARERA  disciplina  le
          modalita' di approvvigionamento da parte  dei  Gestori  dei
          sistemi di distribuzione, in coordinamento con  il  Gestore
          della rete di trasmissione, dei servizi  necessari  per  il
          funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di
          distribuzione, definendo in particolare: 
                a)  le  specifiche,  i   ruoli,   le   procedure   di
          approvvigionamento e  le  modalita'  di  remunerazione  dei
          servizi, al minor costo per il  sistema.  Le  procedure  di
          approvvigionamento dei servizi ancillari  non  legati  alla
          frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie  e
          basate su criteri di mercato,  in  modo  da  consentire  la
          partecipazione  effettiva  sulla   base   delle   capacita'
          tecniche dei fornitori  dei  servizi,  ivi  inclusi  quelli
          dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili,  di
          consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che
          la   medesima   Autorita'   non   abbia    stabilito    che
          l'approvvigionamento   dei   predetti   servizi   non   sia
          economicamente efficiente o che sarebbe comunque  fonte  di
          distorsioni del mercato o di maggiore congestione; 
                b)  le  modalita'   di   copertura   dei   costi   di
          approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a); 
                c)  individua  le  informazioni  che  i  gestori  del
          sistema di distribuzione sono tenuti a rendere  disponibili
          ai partecipanti al mercato e  agli  utenti  ai  fini  delle
          procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a). 
              5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare
          determinate  informazioni,  il  gestore  del   sistema   di
          distribuzione ha l'obbligo  di  mantenere  la  riservatezza
          sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite  nel
          corso  della  sua  attivita'  e  deve   impedire   che   le
          informazioni  commercialmente  vantaggiose  apprese   nello
          svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo
          discriminatorio.» 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 13.