Art. 18 
 
                 Sviluppo di capacita' di stoccaggio 
 
   1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, al fine di massimizzare  l'utilizzo  dell'energia  elettrica
prodotta da fonti  rinnovabili  e  di  favorirne  l'integrazione  nei
mercati dell'energia elettrica e dei servizi  ancillari,  nonche'  al
fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema, il  Gestore
della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i  Gestori
delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del  Ministro
della  transizione   ecologica,   sentita   l'ARERA,   e   fornendone
informazione alle  regioni  e  province  autonome,  una  proposta  di
progressione temporale del fabbisogno  di  capacita'  di  stoccaggio,
articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione,  tenendo
conto dei fabbisogni gia' individuati del Piano  nazionale  integrato
per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica
delle richieste di connessione alla rete  elettrica  di  impianti  di
produzione  dell'energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili,   in
particolare  non  programmabili,  degli  sviluppi  di  rete  e  delle
esigenze di servizio. Ai fini della  valutazione  della  proposta  di
progressione temporale del fabbisogno di capacita' di  stoccaggio  di
cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica  puo'
avvalersi del supporto tecnico  di  Ricerca  sul  sistema  energetico
S.p.a. 
  2.  La  proposta  distingue  il  fabbisogno,  oltre  che  su   base
geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in  relazione
al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno. 
  3. In relazione allo sviluppo  della  capacita'  di  stoccaggio  e'
definito, ai sensi del comma 6, un sistema  di  approvvigionamento  a
lungo  termine  basato  su  aste  concorrenziali,  trasparenti,   non
discriminatorie,  svolte  dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i  clienti  finali,
regolato dai seguenti principi: 
  a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di stoccaggio  di  nuova
realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacita'; 
  b)  l'approvvigionamento   e'   effettuato   secondo   criteri   di
neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti  tecnici  definiti
da Gestore della rete di trasmissione nazionale,  in  funzione  degli
obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e  dei  vincoli  di
sicurezza; 
  c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari della  capacita'
di  stoccaggio  aggiudicata  una  remunerazione   annua   per   tutto
l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse,  a
fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacita' a  soggetti
terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica  e  dei
servizi connessi; 
    d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata al rilascio
di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari. 
  4. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste  di  cui
al comma 3, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno  di
capacita' necessaria, con le modalita' disciplinate dal provvedimento
di cui al comma 1, il Gestore della rete  di  trasmissione  nazionale
sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica 
un piano di realizzazione diretta dei sistemi di  accumulo  mancanti,
previo parere favorevole dell'ARERA che verifica il  ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 7, lettera c). 
  5. La capacita' di stoccaggio  realizzata  ai  sensi  del  presente
articolo  e'  allocata  attraverso  una  piattaforma   centralizzata,
organizzata e gestita dal Gestore  dei  mercati  energetici,  secondo
criteri di mercato  trasparenti  e  non  discriminatori.  I  proventi
dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione  dei  corrispettivi
per la copertura dei costi di approvvigionamento della  capacita'  di
stoccaggio. 
  6. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali  il  Gestore
della rete di trasmissione nazionale, entro i  successivi  sei  mesi,
elabora e presenta al Ministro della  transizione  ecologica  per  la
relativa approvazione una  proposta  di  disciplina  del  sistema  di
approvvigionamento  di  cui  al  comma   2,   prevedendo   una   fase
sperimentale di avvio  del  sistema.  L'attuazione  della  misura  e'
subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea. 
  7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro nove mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre: 
    a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di  stoccaggio  di
energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi
operativi,  delle   diverse   tecnologie,   nonche'   di   una   equa
remunerazione del capitale investito; 
    b) le modalita' di  copertura  dei  costi  di  approvvigionamento
della capacita' di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei
a minimizzare gli oneri per i clienti finali; 
    c) le condizioni e le modalita' per lo sviluppo del sistema della
capacita'  di  stoccaggio  da  parte  del  Gestore  della   rete   di
trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non  abbiano
manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte  la  capacita'
di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di
trasmissione nazionale non puo' gestire la capacita' realizzata; 
    d) le condizioni in base alle quali la  capacita'  di  stoccaggio
aggiudicata e' resa disponibile al mercato attraverso la  piattaforma
organizzata di cui al comma 5, nonche' i criteri e le condizioni  per
l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima; 
    e) le modalita' di utilizzo  della  capacita'  di  stoccaggio  da
parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori; 
    f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del sistema  di
approvvigionamento sul sistema e  sui  mercati,  anche  in  relazione
all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione
delle fonti rinnovabili. 
  8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di  cui  al  comma  7,
lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del  Ministro  della
transizione   ecologica,   sentita   l'ARERA,   una   proposta    per
l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al  comma  5,
tenendo conto dei  requisiti  tecnici  e  dei  vincoli  definiti  dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale. 
  9. La costruzione e l'esercizio  degli  impianti  idroelettrici  di
accumulo mediante pompaggio, le opere connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili,  nonche'  le  modifiche  sostanziali  degli  impianti
stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con  gli
effetti  e  secondo  le  modalita'  procedimentali  e  le  condizioni
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387. 
  10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto  11
dicembre 1933, n. 1775,  l'uso  delle  acque  per  l'esercizio  degli
impianti idroelettrici di accumulo mediante  pompaggio  si  qualifica
quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In
caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che  si
avvale con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una derivazione
da un corso naturale che alimenta il serbatoio  di  monte,  lo  scopo
predominante e' l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di
energia. 
  11. I commi 4 e 5  dell'articolo  36  del  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti
prodotti  dal  predetto  comma  4  dell'articolo   36   anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2003,  n.   387   (Attuazione   della   direttiva
          2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno  dell'elettricita'),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 12  (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
              2.  Restano  ferme  le  procedure  di  competenza   del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
              3. La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti  stessi,  ivi  inclusi   gli
          interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
          in interventi di ripristino ambientale, occorrenti  per  la
          riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
          sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
          regione o dalle province delegate  dalla  regione,  ovvero,
          per  impianti  con  potenza  termica  installata   pari   o
          superiore  ai  300  MW,  dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, nel rispetto delle normative vigenti in  materia
          di tutela dell'ambiente, di  tutela  del  paesaggio  e  del
          patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
          variante  allo  strumento  urbanistico.  A  tal   fine   la
          Conferenza dei servizi e' convocata  dalla  regione  o  dal
          Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni  dal
          ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
          pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e
          4,  del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima.  Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico
          attraverso pompaggio puro  l'autorizzazione  e'  rilasciata
          dal  Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e d'intesa con la regione interessata,  con  le
          modalita' di cui al comma 4. 
              3-bis.  Il  Ministero  della   cultura   partecipa   al
          procedimento unico ai sensi del presente art. in  relazione
          ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da  fonti
          rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, localizzati in aree sottoposte  a  tutela,
          anche in itinere,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai  beni
          sottoposti  a  tutela  ai  sensi   del   medesimo   decreto
          legislativo. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e'  rilasciata  a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art.
          20 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive  modificazioni,  il  termine  massimo   per   la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e  successive  modificazioni,  per  il   provvedimento   di
          valutazione di impatto ambientale. 
              4-bis. Per la realizzazione di  impianti  alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
              5.   All'installazione   degli   impianti   di    fonte
          rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
          i  quali  non   e'   previsto   il   rilascio   di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
              6. L'autorizzazione non  puo'  essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
              7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c),  possono  essere
          ubicati anche in zone  classificate  agricole  dai  vigenti
          piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra'  tenere  conto
          delle disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel  settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, art. 14. 
              8. 
              9. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'art. 10, commi 1 e 2, nonche'  di  quanto  disposto  al
          comma 10. 
              10. In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.». 
              - Il testo dell'art. 6 del regio  decreto  11  dicembre
          1933, n. 1775 (Testo  unico  delle  disposizioni  di  legge
          sulle  acque  e  impianti  elettrici),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, cosi' recita: 
              «Art. 6 - 1. Le utenze  di  acqua  pubblica  hanno  per
          oggetto grandi e piccole derivazioni. 
              2.  Sono  considerate  grandi  derivazioni  quelle  che
          eccedono i seguenti limiti: 
                a) per produzione di forza motrice: potenza  nominale
          media annua kW 3.000; 
                b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; 
                c) per irrigazione: litri 1000 al minuto  secondo  od
          anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai
          500 ettari; 
                d) per  bonificazione  per  colmata:  litri  5000  al
          minuto secondo; 
                e) per  usi  industriali,  inteso  tale  termine  con
          riguardo ad usi diversi da  quelli  espressamente  indicati
          nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; 
              f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; 
                g) per costituzione di scorte idriche a fini  di  uso
          antincendio e sollevamento a scopo di  riqualificazione  di
          energia: litri 100 al minuto secondo. 
              3. Quando la  derivazione  sia  ad  uso  promiscuo,  si
          assume  quale  limite  quello  corrispondente  allo   scopo
          predominante. 
              4.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,   sentito   il
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  stabilisce,  con
          provvedimento di carattere generale, a quale specie di  uso
          debbano assimilarsi usi diversi da quelli  sopra  indicati.
          Il  decreto  ministeriale  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica.». 
              - Il testo dell'art. 36 del citato decreto  legislativo
          1° giugno 2011, n. 93, come  modificato  dall'art.  22  del
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 36 (Gestore dei sistemi di  trasmissione).  -  1.
          L'attivita' di trasmissione  e  dispacciamento  di  energia
          elettrica e' riservata allo Stato e  svolta  in  regime  di
          concessione da  Terna  Spa,  che  opera  come  gestore  del
          sistema di trasmissione ai sensi dell'art. 1, comma 1,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita'
          definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna  e
          il Ministero dello sviluppo  economico  per  la  disciplina
          della stessa concessione. 
              2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non
          puo',  ne'  direttamente  ne'  indirettamente,   esercitare
          attivita'  di  produzione  e  di   fornitura   di   energia
          elettrica,   ne'    gestire,    neppure    temporaneamente,
          infrastrutture  o  impianti  di   produzione   di   energia
          elettrica.  Il  personale  del  gestore   della   rete   di
          trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese
          elettriche che esercitano attivita' di  generazione  ovvero
          di fornitura di energia elettrica. 
              3. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto la  concessione  relativa  alle
          attivita' di  trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia
          elettrica  e  l'annessa  convenzione  sono  modificate   in
          attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche'  al  fine
          di assicurare che le attivita' del gestore del  sistema  di
          trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione,
          manutenzione e sviluppo della  rete  non  pregiudichino  il
          rispetto dei principi  di  indipendenza,  terzieta'  e  non
          discriminazione. 
              4. (abrogato) 
              5. (abrogato) 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro
          tre mesi  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          definisce e avvia la procedura ai sensi dell'art. 10  della
          direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore  del
          sistema di trasmissione nazionale, sulla base  della  quale
          la medesima Autorita' e' tenuta ad  adottare,  entro  il  3
          marzo 2012, una decisione di certificazione  nei  confronti
          di Terna Spa. 
              7. Ai fini della certificazione  di  cui  al  comma  6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          dei criteri di cui all'art. 9 della direttiva 2009/72/CE  e
          in particolare: 
                a) la stessa persona o le stesse persone,  fisiche  o
          giuridiche,   non   sono    autorizzate    ad    esercitare
          contemporaneamente un controllo su un'impresa che  esercita
          l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura  e  a
          esercitare un controllo o diritti sul gestore  del  sistema
          di trasmissione; 
                b) la stessa persona o le stesse persone,  fisiche  o
          giuridiche, non sono  autorizzate  a  nominare  membri  del
          collegio sindacale,  del  consiglio  di  amministrazione  o
          degli  organi  che   rappresentano   legalmente   l'impresa
          all'interno del gestore del sistema  di  trasmissione  e  a
          esercitare direttamente o  indirettamente  un  controllo  o
          diritti  su  un'impresa   che   esercita   l'attivita'   di
          generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa; 
                c) la stessa persona o le stesse persone,  fisiche  o
          giuridiche,  non  sono  autorizzate  a  essere  membri  del
          consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione  o
          degli organi che rappresentano legalmente  un'impresa,  sia
          all'interno del gestore del  sistema  di  trasmissione  sia
          all'interno  di  un'impresa  che  esercita  l'attivita'  di
          generazione o l'attivita' di fornitura. 
              7-bis. Il gestore della rete di trasmissione  nazionale
          notifica  tempestivamente  all'ARERA  tutte  le  operazioni
          idonee  a  richiedere  un  riesame  dell'osservanza   delle
          prescrizioni di cui al precedente comma. 
              8.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          comunica al  Ministero  dello  sviluppo  economico  l'esito
          della procedura di certificazione di  Terna  Spa  e  vigila
          sulla permanenza delle condizioni  favorevoli  al  rilascio
          della stessa. 
              8-bis.   L'ARERA   avvia   una   nuova   procedura   di
          certificazione di Terna S.p.a.: 
                a) se ha ricevuto la notifica di cui al  comma  7-bis
          del presente articolo; 
                b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che
          una modifica dei diritti o  dell'influenza  esercitati  nei
          confronti del gestore della rete di trasmissione  nazionale
          rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di
          cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi  e'  fondato
          motivo  di  ritenere  che  tale  violazione  si  sia   gia'
          verificata; 
                c) su richiesta della Commissione europea. 
              8-ter.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,
          l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla
          notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento
          ovvero dalla richiesta della Commissione europea.  In  caso
          di  inutile  decorso  del  termine  di  quattro  mesi,   la
          certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni
          della precedente. 
              8-quater. La decisione espressa o tacita ai  sensi  del
          comma precedente deve essere notificata senza indugio  alla
          Commissione europea, unitamente  a  tutte  le  informazioni
          rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia  essa
          espressa o tacita, acquista efficacia  soltanto  una  volta
          che si sia conclusa la procedura di valutazione di  cui  al
          presente comma. 
              8-quinquies. L'ARERA e la Commissione  europea  possono
          richiedere al gestore della rete di trasmissione  nazionale
          e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di
          fornitura  di  energia  elettrica  tutte  le   informazioni
          pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione
          loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte
          le informazioni commercialmente sensibili. 
              9. Ai fini della certificazione  di  cui  al  comma  6,
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  tiene  conto
          del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete  di
          trasmissione  nazionale  sono  di  proprieta'  di  soggetti
          diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari: 
                a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a
          Terna  Spa  nell'espletamento  dei  suoi  compiti   e,   in
          particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti; 
                b) finanzino gli investimenti decisi da Terna  e  gli
          interventi di sviluppo della rete approvati  dal  Ministero
          dello sviluppo economico, ovvero diano il  proprio  assenso
          al finanziamento ad opera di  altri  soggetti  interessati,
          compreso lo stesso gestore; 
                c) garantiscano la  copertura  della  responsabilita'
          civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della
          responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita'  di
          Terna Spa; 
                d) forniscano le garanzie necessarie  per  facilitare
          il  finanziamento  di  eventuali  espansioni  di  rete,  ad
          eccezione degli investimenti per i quali,  ai  sensi  della
          lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti  da  parte
          di altri soggetti interessati, compreso Terna S.p.a.. 
              10. Al fine di migliorare la sicurezza  e  l'efficiente
          funzionamento  della   rete   elettrica   di   trasmissione
          nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
          determina idonei meccanismi volti a promuovere la  completa
          unificazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale   da
          conseguire nei successivi 36 mesi. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   della   transizione
          ecologica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          stabiliti i criteri per la certificazione di  Terna  S.p.A.
          nell'ipotesi in cui un  soggetto  stabilito  in  uno  Stato
          terzo, non appartenente all'Unione europea,  ne  acquisisca
          il controllo. Ferma restando  la  disciplina  nazionale  in
          materia di poteri speciali  sulle  attivita'  di  rilevanza
          strategica nei settori dell'energia, l'ARERA  e'  tenuta  a
          decidere in merito alla certificazione sulla base  di  tali
          criteri, i quali: 
                a) assicurano il rispetto delle prescrizioni  di  cui
          al comma 7; 
                b) prevedono che l'ARERA,  prima  di  decidere  sulla
          certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione
          europea circa il rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al
          comma  7,  nonche'   circa   gli   eventuali   rischi   per
          l'approvvigionamento  dell'Unione  europea,  adottando   la
          decisione entro quattro  mesi  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta di parere ad opera della Commissione; 
                c)   consentono    all'ARERA    di    rifiutare    la
          certificazione, a  prescindere  dal  contenuto  del  parere
          della Commissione europea, nel caso  in  cui  il  controllo
          esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale
          sia   tale   da   mettere   a    rischio    la    sicurezza
          dell'approvvigionamento  nazionale  ovvero   la   sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   un   altro   Stato    membro
          dell'Unione europea. 
                d) stabiliscono che l'ARERA,  una  volta  assunta  la
          decisione finale sulla certificazione, trasmetta la  stessa
          alla   Commissione   europea,   unitamente   a   tutte   le
          informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al
          parere della Commissione, la decisione sulla certificazione
          deve  essere  motivata  e  la   relativa   motivazione   e'
          pubblicata sul sito web dell'Autorita'. 
              11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
          notifica all'ARERA qualsiasi operazione o  circostanza  che
          abbia  come  risultato  l'acquisizione  del  controllo  del
          medesimo gestore ovvero  del  sistema  di  trasmissione  da
          parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo. 
              12. Terna S.p.a. predispone ogni due anni, entro il  31
          gennaio, un Piano  decennale  di  sviluppo  della  rete  di
          trasmissione  nazionale,  coerente  con  gli  obiettivi  in
          materia di fonti rinnovabili,  di  decarbonizzazione  e  di
          adeguatezza e sicurezza del  sistema  energetico  stabiliti
          nel Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il  Clima
          (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il
          parere delle  Regioni  territorialmente  interessate  dagli
          interventi in programma e tenuto  conto  delle  valutazioni
          formulate dall'ARERA in esito  alla  procedura  di  cui  al
          comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di
          sviluppo degli  interventi  elettrici  infrastrutturali  da
          compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta  alle
          criticita' e alle congestioni riscontrate  o  attese  sulla
          rete,  nonche'  gli  investimenti  programmati  e  i  nuovi
          investimenti da realizzare nel triennio  successivo  e  una
          programmazione  temporale  dei  progetti  di  investimento,
          secondo quanto stabilito nella concessione per  l'attivita'
          di trasmissione  e  dispacciamento  dell'energia  elettrica
          attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna  S.p.A.  presenta  al
          Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento
          sintetico degli interventi di sviluppo della rete  coerenti
          con il Piano di sviluppo da  compiere  nei  successivi  tre
          anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei
          precedenti Piani. 
              13. Il Piano di cui al  comma  12  e'  sottoposto  alla
          valutazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
          gas che, secondo i propri  autonomi  regolamenti,  effettua
          una  consultazione  pubblica  di  cui  rende   pubblici   i
          risultati e trasmette l'esito della propria valutazione  al
          Ministro dello sviluppo economico ai  fini  dell'emanazione
          del provvedimento di cui al comma 12. 
              14. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
          controlla e valuta l'attuazione del Piano e,  nel  caso  in
          cui Terna non realizzi un investimento  in  base  al  Piano
          decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto  essere
          realizzato nel triennio  successivo,  provvede  ad  imporre
          alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la
          mancata  realizzazione  non  sia  determinata   da   motivi
          indipendenti dal controllo della societa'  stessa.  Restano
          ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti
          e sanzioni previste  nella  convenzione  tra  il  Ministero
          dello sviluppo economico e  Terna  Spa  per  la  disciplina
          della  concessione  per  l'attivita'  di   trasmissione   e
          dispacciamento dell'energia elettrica. 
              14-bis.  L'ARERA  verifica  la   coerenza   del   piano
          decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui  ai
          commi precedenti, oltre che con  i  fabbisogni  individuati
          nell'ambito  della  procedura  di  consultazione  pubblica,
          altresi' con il piano  decennale  di  sviluppo  della  rete
          dell'Unione  europea  di  cui  all'art.  30,  paragrafo  1,
          lettera b), del  regolamento  (UE)  2019/943.  In  caso  di
          dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER.  L'ARERA  valuta
          inoltre la  coerenza  del  piano  decennale  con  il  piano
          nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi  del
          regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche
          di cui  al  presente  comma,  l'ARERA  puo'  richiedere  al
          gestore della rete di trasmissione nazionale di  modificare
          il piano decennale presentato. 
              15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di
          favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore
          condivisione delle esigenze di sviluppo della  rete,  Terna
          redige con cadenza annuale una relazione sullo stato  della
          rete,  da  trasmettersi   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  alle  Regioni  e  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, da cui si evincano  le  caratteristiche
          della rete di trasmissione, le aree di  carico  in  cui  la
          stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita',
          le congestioni e i livelli di  sovraccarico  riscontrati  o
          previsti.».