Art. 18 Sviluppo di capacita' di stoccaggio 1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni gia' individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai fini della valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema energetico S.p.a. 2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno. 3. In relazione allo sviluppo della capacita' di stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali, regolato dai seguenti principi: a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacita'; b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo criteri di neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e dei vincoli di sicurezza; c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi; d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari. 4. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste di cui al comma 3, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacita' necessaria, con le modalita' disciplinate dal provvedimento di cui al comma 1, il Gestore della rete di trasmissione nazionale sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti, previo parere favorevole dell'ARERA che verifica il ricorrere delle condizioni di cui al comma 7, lettera c). 5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del presente articolo e' allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta al Ministro della transizione ecologica per la relativa approvazione una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della misura e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea. 7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre: a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del capitale investito; b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i clienti finali; c) le condizioni e le modalita' per lo sviluppo del sistema della capacita' di stoccaggio da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte la capacita' di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di trasmissione nazionale non puo' gestire la capacita' realizzata; d) le condizioni in base alle quali la capacita' di stoccaggio aggiudicata e' resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5, nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima; e) le modalita' di utilizzo della capacita' di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori; f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili. 8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale. 9. La costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. 11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, S.O., cosi' recita: «Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). - 1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4. 3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente art. in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. 4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'. 6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14. 8. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10. 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.». - Il testo dell'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5, cosi' recita: «Art. 6 - 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000; b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo; e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.». - Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dall'art. 22 del presente decreto, cosi' recita: «Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1. L'attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica e' riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalita' definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione. 2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non puo', ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare attivita' di produzione e di fornitura di energia elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica. Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 2, nonche' al fine di assicurare che le attivita' del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzieta' e non discriminazione. 4. (abrogato) 5. (abrogato) 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la procedura ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorita' e' tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa. 7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all'art. 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare: a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione; b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura, e viceversa; c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attivita' di generazione o l'attivita' di fornitura. 7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa. 8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.a.: a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis del presente articolo; b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi e' fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata; c) su richiesta della Commissione europea. 8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente. 8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente deve essere notificata senza indugio alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma. 8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili. 9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprieta' di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari: a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti; b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore; c) garantiscano la copertura della responsabilita' civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilita' collegata all'esercizio delle attivita' di Terna Spa; d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna S.p.a.. 10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi. 11. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.A. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in materia di poteri speciali sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, l'ARERA e' tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali: a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7; b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, nonche' circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione; c) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea. d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione e' pubblicata sul sito web dell'Autorita'. 11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo. 12. Terna S.p.a. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. 13. Il Piano di cui al comma 12 e' sottoposto alla valutazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12. 14. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al Piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla societa' di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della societa' stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica. 14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresi' con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. In caso di dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA puo' richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato. 15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' le criticita', le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti.».