Art. 19 
 
           Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi 
           di distribuzione e del sistema di trasmissione 
 
   1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n  93,  dopo  l'articolo
38, e' aggiunto il seguente: 
    «38-bis (Sistemi di  stoccaggio  facenti  parte  dei  sistemi  di
distribuzione e del sistema di trasmissione). -  1.  Il  Gestore  del
sistema di  trasmissione  nazionale  e  il  Gestore  del  sistema  di
distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di
sviluppo  della  rete,  possono  proporre  di  sviluppare  e  gestire
impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi  sono  componenti
di rete pienamente integrati per i quali l'Autorita'  di  regolazione
per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.  
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo  1°
          giugno 2011, n 93, come modificato dal presente decreto, si
          veda nelle note alle all'art. 17.