Art. 2 
 
               Modifiche e integrazioni all'articolo 2 
            del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Linea diretta  e'
una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un
cliente isolato ovvero  una  linea  elettrica  che  un  produttore  e
un'impresa   fornitrice   di   energia   elettrica   utilizzano   per
approvvigionare direttamente i propri siti, le  societa'  controllate
ed i propri clienti.»; 
    b) dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente: «22-bis. Il servizio
ancillare non relativo alla frequenza e' un servizio utilizzato da un
Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore  del  sistema  di
distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni  e
i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per
la stabilita' della rete e la  potenza  di  corto  circuito,  per  la
capacita' di black start e  per  la  capacita'  di  funzionamento  in
isola.»; 
    c)  il   comma   25-terdecies   e'   sostituito   dal   seguente:
«25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona  fisica  o
giuridica, esclusi i clienti finali,  che  svolge  almeno  una  delle
funzioni   seguenti:   generazione,   trasmissione,    distribuzione,
aggregazione,  gestione  della  domanda,  stoccaggio,   fornitura   o
acquisto di energia elettrica, che  e'  responsabile  per  i  compiti
commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si applicano le  definizioni  di  cui  ai  seguenti
          commi. 
                2. Autoproduttore e' la persona  fisica  o  giuridica
          che produce energia elettrica e la utilizza in  misura  non
          inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
          societa' controllate, della societa' controllante  e  delle
          societa' controllate dalla medesima  controllante,  nonche'
          per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
          distribuzione dell'energia elettrica  di  cui  all'art.  4,
          numero 8, della legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  degli
          appartenenti ai consorzi o societa'  consortili  costituiti
          per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
          rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
          industriali anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                3. Cliente: il cliente grossista e finale di  energia
          elettrica. 
                4. Cliente  grossista:  qualsiasi  persona  fisica  o
          giuridica  che  acquista  energia  elettrica  a  scopo   di
          rivendita all'interno o all'esterno del sistema in  cui  e'
          stabilita. 
                5. Cliente finale: il cliente  che  acquista  energia
          elettrica per uso proprio. 
                6. Cliente idoneo: e' la persona fisica  o  giuridica
          che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con
          qualsiasi produttore,  distributore  o  grossista,  sia  in
          Italia sia all'estero. 
                7. Cliente vincolato e' il cliente  finale  che,  non
          rientrando  nella  categoria   dei   clienti   idonei,   e'
          legittimato   a   stipulare    contratti    di    fornitura
          esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
          nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza. 
                8.  Cogenerazione  e'  la  produzione  combinata   di
          energia  elettrica  e  calore  alle   condizioni   definite
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  che
          garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto
          alle produzioni separate. 
                9. Contratto bilaterale e' il contratto di  fornitura
          di servizi elettrici tra due operatori del mercato. 
                10.  Dispacciamento   e'   l'attivita'   diretta   ad
          impartire disposizioni per  l'utilizzazione  e  l'esercizio
          coordinati degli impianti  di  produzione,  della  rete  di
          trasmissione e dei servizi ausiliari. 
                11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita'
          di cui al  comma  10,  attuata  secondo  ordini  di  merito
          economico, salvo impedimenti o vincoli di rete. 
                12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui  al
          comma 10, condizionata unicamente da eventuali  impedimenti
          o vincoli di rete. 
                13.    Dispositivo     di     interconnessione     e'
          l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche. 
                14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione
          di energia elettrica su reti di  distribuzione  a  media  e
          bassa tensione per le consegne ai clienti finali. 
                15. Fonti energetiche rinnovabili sono  il  sole,  il
          vento, le  risorse  idriche,  le  risorse  geotermiche,  le
          maree, il  moto  ondoso  e  la  trasformazione  in  energia
          elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici. 
                16. Linea diretta e' una linea elettrica che  collega
          un sito di  generazione  isolato  con  un  cliente  isolato
          ovvero una linea elettrica che un produttore  e  un'impresa
          fornitrice   di   energia    elettrica    utilizzano    per
          approvvigionare direttamente i  propri  siti,  le  societa'
          controllate ed i propri clienti. 
                17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un  consumo
          inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
          ottenuto dall'interconnessione con altre reti. 
                18. Produttore e' la persona fisica o  giuridica  che
          produce   energia   elettrica    indipendentemente    dalla
          proprieta' dell'impianto. 
                19.  Produzione  e'   la   generazione   di   energia
          elettrica, comunque prodotta. 
                20. Rete di trasmissione nazionale  e'  il  complesso
          delle stazioni di trasformazione e delle  linee  elettriche
          di trasmissione ad alta tensione sul  territorio  nazionale
          gestite unitariamente. 
                21. Rete interconnessa e' un  complesso  di  reti  di
          trasmissione  e  distribuzione  collegate   mediante   piu'
          dispositivi di interconnessione. 
                22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la
          gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
          esemplificativamente,   i   servizi   di   regolazione   di
          frequenza, riserva,  potenza  reattiva,  regolazione  della
          tensione e riavviamento della rete. 
                22-bis.  Il  servizio  ancillare  non  relativo  alla
          frequenza e' un  servizio  utilizzato  da  un  Gestore  del
          sistema di trasmissione o un  da  Gestore  del  sistema  di
          distribuzione per la regolazione  della  tensione,  per  le
          immissioni  e  i  prelievi  di  potenza  reattiva,  per  il
          mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della  rete  e
          la potenza di corto circuito, per  la  capacita'  di  black
          start e per la capacita' di funzionamento in isola. 
                23. Sistema elettrico nazionale: il  complesso  degli
          impianti di produzione, delle reti  di  trasmissione  e  di
          distribuzione  nonche'  dei   servizi   ausiliari   e   dei
          dispositivi di interconnessione  e  dispacciamento  ubicati
          nel territorio nazionale. 
                24.  Trasmissione  e'  l'attivita'  di  trasporto   e
          trasformazione   dell'energia    elettrica    sulla    rete
          interconnessa ad alta tensione ai fini  della  consegna  ai
          clienti, ai  distributori  e  ai  destinatari  dell'energia
          autoprodotta ai sensi del comma 2. 
                25.  Utente  della  rete  e'  la  persona  fisica   o
          giuridica che rifornisce o e'  rifornita  da  una  rete  di
          trasmissione o distribuzione. 
                25-bis.  Gestore   del   sistema   di   trasmissione:
          qualsiasi persona fisica  o  giuridica  responsabile  della
          gestione, della manutenzione e dello sviluppo  del  sistema
          di  trasmissione  in  una  data  zona  e   delle   relative
          interconnessioni con altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
          capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di   soddisfare
          richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. 
                25-ter.  Gestore  del   sistema   di   distribuzione:
          qualsiasi persona fisica  o  giuridica  responsabile  della
          gestione, della manutenzione e dello sviluppo  del  sistema
          di  distribuzione  in  una  data  zona  e  delle   relative
          interconnessioni con altri  sistemi,  e  di  assicurare  la
          capacita'  a  lungo  termine  del  sistema  di   soddisfare
          richieste   ragionevoli   di   distribuzione   di   energia
          elettrica. 
                25-quater. Cliente civile: il  cliente  che  acquista
          energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse
          le attivita' commerciali e professionali. 
                25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o
          giuridica che acquista energia elettrica non  destinata  al
          proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i clienti
          grossisti. 
                25-sexies.  Fornitura:  la   vendita,   compresa   la
          rivendita, di energia elettrica ai clienti. 
                25-septies.    Impresa    elettrica     verticalmente
          integrata: un'impresa elettrica  o  un  gruppo  di  imprese
          elettriche nelle  quali  la  stessa  persona  o  le  stesse
          persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere  di
          esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo  di
          imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione
          o distribuzione, e almeno una delle funzioni di  produzione
          o fornitura di energia elettrica. 
                25-octies.   Impresa    orizzontalmente    integrata:
          un'impresa  che  svolge  almeno  una  delle   funzioni   di
          generazione  per  la  vendita  o  di  trasmissione   o   di
          distribuzione o di fornitura di energia elettrica,  nonche'
          un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia
          elettrica. 
                25-nonies.   Programmazione    a    lungo    termine:
          programmazione,  in  un'ottica   a   lungo   termine,   del
          fabbisogno di investimenti nella capacita' di  generazione,
          di trasmissione e di distribuzione, al fine  di  soddisfare
          la domanda di energia elettrica del sistema  ed  assicurare
          la fornitura ai clienti. 
                25-decies.  Contratto   di   fornitura   di   energia
          elettrica: un contratto di fornitura di  energia  elettrica
          ad  esclusione  degli   strumenti   derivati   sull'energia
          elettrica. 
                25-undecies.    Strumenti    derivati    sull'energia
          elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o
          7  della  sezione  C  dell'Allegato   I   della   direttiva
          2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21
          aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari,  collegato
          all'energia elettrica. 
                25-duodecies. Controllo: diritti, contratti  o  altri
          mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e  tenuto
          conto  delle  circostanze  di  fatto  o  di   diritto,   la
          possibilita'  di   esercitare   un'influenza   determinante
          sull'attivita' di un'impresa,  in  particolare  attraverso:
          diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita'  o  su
          parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che
          conferiscono un'influenza determinante sulla  composizione,
          sulle  votazioni,   sulle   decisioni   degli   organi   di
          un'impresa. 
                25-terdecies. Si  definisce  impresa  elettrica  ogni
          persona fisica o giuridica, esclusi i clienti  finali,  che
          svolge almeno una  delle  funzioni  seguenti:  generazione,
          trasmissione, distribuzione, aggregazione,  gestione  della
          domanda,  stoccaggio,  fornitura  o  acquisto  di   energia
          elettrica, che e' responsabile per i  compiti  commerciali,
          tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».