Art. 20 
 
                    Obblighi di servizio pubblico 
               per le imprese elettriche di produzione 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  ottobre
2003, n. 290, le  parole  «in  stato  di  perfetta  efficienza»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  condizioni   tali   da   garantire
l'affidabilita' operativa». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quinquies del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23
ottobre 2003, n. 290, sono aggiunti i seguenti commi: 
     «1-bis. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  transizione
ecologica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  l'ARERA,  sono  disciplinati  i
procedimenti di autorizzazione per  la  messa  fuori  servizio  degli
impianti, o parti di essi, di produzione di energia  elettrica  e  di
accumulo di energia, e sono definiti: 
      a)  gli obblighi di servizio pubblico, di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239, a carico  dei
gestori degli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  e  di
accumulo di energia, sulla base  delle  caratteristiche  tecnologiche
degli impianti stessi; 
      b) i criteri e le modalita' con cui il gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale  valuta  preventivamente,  in  relazione  agli
effetti stimabili, la domanda di messa fuori servizio di  determinati
impianti, tenendo conto degli obblighi di cui alla lettera a) e delle
ricadute  sul  sistema  elettrico  in   relazione   alla   sicurezza,
all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli impianti; 
      c)  i criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei
gestori di impianti di produzione per i quali  la  domanda  di  messa
fuori servizio definitiva non puo' essere accolta dal Ministro  della
transizione ecologica con la decorrenza richiesta dal produttore, per
motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al
tempo  strettamente  necessario  a  dotare  il  sistema  di   risorse
sostitutive; 
      d) le modalita' e le tempistiche con cui il gestore della  rete
di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al
Ministero della  transizione  ecologica  le  proprie  valutazioni  in
materia  di  sicurezza  e  di  adeguatezza  del   sistema   elettrico
nazionale.». 
    «1-ter. Le misure assunte ai  sensi  del  precedente  comma  sono
immediatamente comunicate dal Ministero della  transizione  ecologica
alla Commissione europea,  con  adeguata  motivazione  in  ordine  ai
possibili effetti delle misure stesse sulla concorrenza  nazionale  e
internazionale nei  mercati  dell'energia  elettrica  e  dei  servizi
connessi.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica  informa   la
Commissione europea, con cadenza  almeno  biennale,  delle  eventuali
modifiche apportate alle misure in questione.».  
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art. 1-quinquies del  decreto-legge  29
          agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la  sicurezza
          e lo sviluppo del sistema  elettrico  nazionale  e  per  il
          recupero di potenza di energia elettrica), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.1-quinquies (Disposizioni per la  sicurezza  e  la
          funzionalita' del settore elettrico). - 1. Gli impianti  di
          generazione  di  energia  elettrica  di  potenza   nominale
          maggiore di 10 MVA sono mantenuti  in  condizioni  tali  da
          garantire l'affidabilita' operativa dai proprietari  o  dai
          titolari  dell'autorizzazione  e   possono   essere   messi
          definitivamente fuori servizio secondo termini e  modalita'
          autorizzati dall'amministrazione  competente,  su  conforme
          parere del Ministero delle attivita'  produttive,  espresso
          sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale  in
          merito al programma temporale di messa fuori servizio. 
              1-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          transizione ecologica,  adottati  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita
          l'ARERA, sono disciplinati i procedimenti di autorizzazione
          per la messa fuori servizio  degli  impianti,  o  parti  di
          essi, di produzione di energia elettrica e di  accumulo  di
          energia, e sono definiti: 
                a) gli obblighi di servizio pubblico, di cui all'art.
          1, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n.  239,
          a carico  dei  gestori  degli  impianti  di  produzione  di
          energia elettrica e di  accumulo  di  energia,  sulla  base
          delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi; 
                b) i criteri e le modalita' con cui il gestore  della
          rete di trasmissione nazionale valuta  preventivamente,  in
          relazione agli effetti stimabili, la domanda di messa fuori
          servizio  di  determinati  impianti,  tenendo  conto  degli
          obblighi di cui  alla  lettera  a)  e  delle  ricadute  sul
          sistema   elettrico   in    relazione    alla    sicurezza,
          all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura  degli
          impianti; 
                c) i criteri per la compensazione dei costi  fissi  a
          carico dei gestori di impianti di produzione per i quali la
          domanda di messa fuori servizio definitiva non puo'  essere
          accolta dal Ministro della  transizione  ecologica  con  la
          decorrenza  richiesta  dal  produttore,   per   motivi   di
          sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al
          tempo  strettamente  necessario  a  dotare  il  sistema  di
          risorse sostitutive; 
                d) le modalita' e le tempistiche con cui  il  gestore
          della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e
          rende disponibili al Ministero della transizione  ecologica
          le  proprie  valutazioni  in  materia  di  sicurezza  e  di
          adeguatezza del sistema elettrico nazionale.». 
              1-ter. Le misure assunte ai sensi del precedente  comma
          sono  immediatamente   comunicate   dal   Ministero   della
          transizione  ecologica  alla   Commissione   europea,   con
          adeguata motivazione in ordine ai possibili  effetti  delle
          misure stesse sulla concorrenza nazionale e  internazionale
          nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi  connessi.
          Il  Ministero  della  transizione  ecologica   informa   la
          Commissione europea, con  cadenza  almeno  biennale,  delle
          eventuali modifiche apportate alle misure in questione. 
              2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui
          al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il  Ministro  delle  attivita'  produttive,   su   proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e  previo
          parere del Gestore della rete  di  trasmissione  nazionale,
          definisce gli standard di efficienza degli  impianti  e  le
          relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto
          degli standard di cui al  primo  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas irroga  le  sanzioni  previste
          dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14  novembre
          1995, n. 481. 
              3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti
          dai proprietari che assicurano al  Gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale  la  massima  disponibilita'  degli
          impianti per la gestione dei transitori  e  dei  picchi  di
          domanda. Tali impianti non concorrono, per  un  periodo  di
          due anni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, alla  determinazione  del
          prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base  al
          sistema delle offerte di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79.  Agli  impianti
          idroelettrici di pompaggio  e'  comunque  riconosciuto,  in
          tale periodo, il prezzo che si viene a  formare  attraverso
          il medesimo sistema delle offerte. 
              4. All'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine
          del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «calcolata
          annualmente quale rapporto fra il consumo da  pompaggio  di
          ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante  dai
          contatori di assorbimento, e  il  numero  convenzionale  di
          2.850 ore medie di funzionamento annuo per  tale  tipologia
          di impianti. La metodologia di calcolo di cui  al  presente
          comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9
          e 10 dello stesso art. 28 della legge n. 388 del 2000. 
              5. All'art. 10, comma 2,  del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono
          inserite  le  seguenti:  «del  Ministro   delle   attivita'
          produttive e sentito il parere». 
              6. I soggetti non titolari di concessioni di  trasporto
          e distribuzione  di  energia  elettrica  che  realizzano  a
          proprio carico nuove linee elettriche  di  interconnessione
          con  i  sistemi  elettrici  di  altri  Stati,  in  corrente
          continua o con tecnologia equivalente, possono  richiedere,
          per l'incremento della capacita' di interconnessione,  come
          risultante dal nuovo assetto di rete, una  esenzione  dalla
          disciplina che prevede il diritto  di  accesso  dei  terzi.
          L'esenzione  e'  accordata  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, sentito il parere dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, per un periodo e per  una  quota  delle
          nuove capacita' di  trasmissione  realizzate  da  valutarsi
          caso per caso. In  casi  eccezionali,  sentito  il  Gestore
          della  rete  di  trasmissione  nazionale,  l'esenzione   si
          applica altresi'  ai  dispositivi  di  interconnessione  in
          corrente alternata, a condizione che i  costi  e  i  rischi
          degli  investimenti  in  questione  siano   particolarmente
          elevati, se paragonati  ai  costi  e  ai  rischi  di  norma
          sostenuti al  momento  del  collegamento  di  due  reti  di
          trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
          interconnessione  in   corrente   alternata.   Qualora   la
          capacita'    di    nuova    realizzazione     derivi     da
          un'interconnessione  con  uno  Stato   membro   dell'Unione
          europea,  l'esenzione  e'  accordata  previa  consultazione
          delle autorita' competenti  dello  Stato  interessato.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive   sono
          definiti   modalita'   e   criteri    per    il    rilascio
          dell'esenzione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle
          disposizioni comunitarie in materia. 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          le tariffe di  remunerazione  delle  reti  di  trasporto  e
          distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche
          al fine di garantire le esigenze di sviluppo  del  servizio
          elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
          delle infrastrutture, un valore  del  tasso  di  rendimento
          privo di rischio almeno in linea con quello dei  titoli  di
          Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica  ripartizione
          tra utenti e imprese delle maggiori  efficienze  realizzate
          rispetto agli obiettivi  definiti  con  il  meccanismo  del
          price cap, applicato alle componenti  tariffarie  destinate
          alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti. 
              8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'art. 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due
          periodi; 
                b)  all'art.  6,  comma  1,  e'  soppresso   l'ultimo
          periodo; 
                c) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale
          puo' modificare i profili di immissione e di  prelievo  dei
          contratti bilaterali per motivi di  incompatibilita'  delle
          clausole contrattuali  con  quanto  disposto  dall'art.  3,
          commi 1, 2 e 3, del presente  decreto,  e  comunque  quando
          tali contratti  pregiudichino  gravemente  la  sicurezza  e
          l'efficienza  del  servizio  elettrico.  A  tale  scopo  il
          Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce,  in
          relazione ai  contratti  bilaterali,  i  dati  tecnici  che
          devono essere trasmessi al  medesimo  Gestore  al  fine  di
          garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico»; 
                d) all'art.  6,  comma  3,  al  primo  periodo,  sono
          soppresse  le   parole:   «per   i   contratti   bilaterali
          autorizzati in deroga  al  sistema  delle  offerte  di  cui
          all'art. 5» e: «entro trenta  giorni  dalla  richiesta  dei
          soggetti interessati». 
              9. Il Gestore della  rete  di  trasmissione  nazionale,
          entro  il  31  maggio   di   ogni   anno,   presenta,   per
          l'approvazione, al Ministro delle attivita'  produttive,  a
          valere   per   l'anno   successivo,   un   programma    per
          l'adeguamento e l'eventuale miglioramento  dei  sistemi  di
          difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
          relativo impegno economico  per  l'attuazione.  L'Autorita'
          per l'energia elettrica e il  gas  determina,  con  propria
          delibera,  gli  opportuni  adeguamenti  tariffari  per   la
          copertura dei costi di  realizzazione  del  programma.  Per
          l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
          delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.». 
              - La legge 23 ottobre  2003,  n.  290  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L. 29 agosto 2003, n.  239,
          recante disposizioni urgenti per la sicurezza  del  sistema
          elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
          elettrica. Deleghe al Governo in materia  di  remunerazione
          della  capacita'  produttiva  di  energia  elettrica  e  di
          espropriazione per pubblica utilita') e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251.