Art. 21 
 
Preparazione ai rischi per  la  sicurezza  del  sistema  elettrico  e
                   disposizioni per l'adeguatezza 
 
   1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, dopo  il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis. Le misure relative al  settore  dell'energia  elettrica  sono
indicate nel Piano di preparazione  ai  rischi  di  cui  all'articolo
8-bis.» 
  b) dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: 
      «Articolo 8-bis (Predisposizione del Piano di  preparazione  ai
rischi di cui  agli  articoli  10,  11  e  12  del  regolamento  (UE)
2019/941). - 1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede  alla  valutazione
dei  rischi  che  incidono  sulla  sicurezza  del  sistema  elettrico
nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  del  5  giugno   2019,   di   seguito   denominato
«Regolamento», e definisce, previa consultazione pubblica,  il  Piano
di preparazione ai rischi,  tenuto  conto  delle  disposizioni  degli
articoli 10, 11 e 12 del regolamento, avvalendosi del  Gestore  della
rete di trasmissione nazionale. 
      2. Il  Piano  di  preparazione  ai  rischi  dispone  le  misure
nazionali o regionali, programmate o adottate in via di  prevenzione,
preparazione  o  attenuazione  delle  crisi  dell'energia   elettrica
individuate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento, e  contiene
almeno quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento, specificando
tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento
medesimo, i compiti operativi  riguardanti  la  pianificazione  della
preparazione ai rischi e la loro gestione,  da  delegare  al  Gestore
della rete di trasmissione nazionale. 
      3. Il Ministro della transizione ecologica adotta il  Piano  di
preparazione ai rischi entro il 5 gennaio  2022,  aggiornandolo  ogni
quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti  piu'
frequenti.   Il  Piano  adottato  e'  pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero della transizione ecologica,  garantendo  nel  contempo  la
riservatezza delle  informazioni  sensibili,  in  particolare  quelle
sulle misure di  prevenzione  e  attenuazione  delle  conseguenze  di
attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del
regolamento. 
      4. Il Ministero  della  transizione  ecologica  trasmette  alla
Commissione europea una relazione annuale contenente il  monitoraggio
del piano di attuazione delle misure  per  lo  sviluppo  del  mercato
elettrico, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del  regolamento  (UE)
2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019. 
      5. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico  nazionale
e' individuato,  ai  sensi  dell'articolo  25  del  regolamento  (UE)
2019/943,  con  decreto  non   regolamentare   del   Ministro   della
transizione ecologica, su proposta dell'ARERA.».  
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          1°  giugno  2011,  n.  93,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi
          improvvisa sul mercato dell'energia e quando e'  minacciata
          l'integrita' fisica o la  sicurezza  delle  persone,  delle
          apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema
          del gas naturale o  del  sistema  elettrico,  il  Ministero
          dello sviluppo economico puo' temporaneamente  adottare  le
          necessarie misure di salvaguardia. 
              2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il  minor
          turbamento possibile nel funzionamento del mercato  interno
          e  non  devono  andare  oltre   la   portata   strettamente
          indispensabile  a  ovviare  alle   difficolta'   improvvise
          manifestatesi. 
              3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza
          indugio le misure di cui ai  commi  precedenti  agli  altri
          Stati membri interessati e alla Commissione europea. 
              4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema  del
          gas naturale sono indicate nel piano di  emergenza  di  cui
          all'art. 8  ed  e'  fatto  obbligo  alle  imprese  del  gas
          naturale di rispettarle. 
              4-bis.  Le  misure  relative  al  settore  dell'energia
          elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi
          di cui all'art. 8-bis.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          1° giugno 2011, n. 93 cosi' recita: 
              «Art. 8 (Predisposizioni dei piani e degli  accordi  di
          solidarieta' di cui  agli  articoli  7,  8,  9  e  13,  del
          regolamento (UE) n. 2017/1938). -  1.  Il  Ministero  dello
          sviluppo economico  provvede,  ai  sensi  dell'art.  7  del
          regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che
          incidono sulla sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas
          naturale, nonche', con le autorita' competenti degli  Stati
          membri appartenenti agli stessi  gruppi  di  rischio,  alla
          valutazione  comune  dei  rischi.   Lo   stesso   Ministero
          definisce il piano di  azione  preventivo  e  il  piano  di
          emergenza   e   monitoraggio    della    sicurezza    degli
          approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto
          previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9  e
          13,  del  regolamento  (UE)  2017/1938,   avvalendosi   del
          Comitato tecnico di emergenza e  monitoraggio  del  sistema
          del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. 
              2. Il Ministero dello  sviluppo  economico  comunica  i
          piani di cui al comma 1 alla  Commissione  europea  e  agli
          altri  Stati  membri  interconnessi,  si  coordina  con  le
          autorita' competenti in materia di  sicurezza  degli  altri
          Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture  di
          gas naturale e limitarne i  danni,  nonche'  definisce,  di
          concerto con il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, accordi  di  solidarieta'  con
          gli Stati membri  direttamente  connessi,  o  interconnessi
          attraverso un Paese terzo, adottando le misure  necessarie,
          comprese   le   modalita'   tecniche,   amministrative    e
          finanziarie  concordate,  per  garantire  che  il  gas  sia
          fornito ai clienti protetti nel quadro  della  solidarieta'
          dello Stato membro richiedente, come previsto dall'art.  13
          del regolamento (UE) 2017/1938. 
              2-bis. Il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'  di  regolazione  per  l'energia,  le  reti   e
          l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo  delle
          compensazioni da esigere nei confronti degli  Stati  membri
          verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore
          dei clienti protetti nel contesto della solidarieta'  degli
          stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall'art.  13,
          paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938, sulla base dei
          criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177.  Tale
          compensazione  deve  coprire  almeno  il  valore  del   gas
          naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta',
          i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio,  il
          costo  degli   eventuali   procedimenti   giudiziari,   gli
          eventuali  danni  dovuti  alla   riduzione   dell'attivita'
          industriale, compresa la compensazione dei danni  economici
          da essi derivanti. 
              2-ter. L'operatore maggiore del  sistema  di  trasporto
          nazionale  del  gas  naturale  provvede,   secondo   quanto
          stabilito   in   ciascun   accordo   intergovernativo    di
          solidarieta', all'attuazione tecnica delle  misure  incluse
          negli accordi. 
              2-quater. Il  gestore  dei  mercati  energetici  (GME),
          provvede, secondo quanto stabilito all'interno  di  ciascun
          accordo  intergovernativo  di  solidarieta',  a  mettere  a
          disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione
          delle disposizioni contenute negli accordi. 
              3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta  le
          misure necessarie affinche', nel caso di  interruzione  del
          flusso di gas naturale dalla maggiore delle  infrastrutture
          di  approvvigionamento  dall'estero,  la  capacita'   delle
          infrastrutture  rimanenti,  determinata  in  accordo   alle
          disposizioni di cui all'allegato II  del  regolamento  (UE)
          2017/1938, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili
          azioni di riduzione della  domanda  e  della  capacita'  di
          stoccaggio  di  modulazione  e  strategico  nazionale,   di
          soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di
          punta massima, calcolata con  una  probabilita'  statistica
          almeno ventennale. 
              4. I gestori del sistema di  trasporto  realizzano  una
          capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini  del
          controflusso  sia  virtuale  che  fisico,   su   tutte   le
          interconnessioni transfrontaliere  tra  Stati  membri,  ivi
          inclusa la interconnessione  tra  Italia  e  Centro  Europa
          attraverso il gasdotto Transitgas in  territorio  svizzero,
          salvo le esenzioni accordate dal Ministero  dello  sviluppo
          economico ai  sensi  dei  commi  4  e  5  dell'art.  5  del
          regolamento (UE) 2017/1938. 
              5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle
          misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di  realizzare
          i  potenziamenti  di  rete  necessari  a   conseguire   gli
          obiettivi di cui al comma 3,  nonche',  in  accordo  con  i
          gestori   dei   sistemi   di   trasporto   transfrontalieri
          interessati, secondo le  indicazioni  contenute  nei  piani
          predisposti dal Ministero dello sviluppo economico  di  cui
          al presente articolo.».