Art. 22 
 
               Funzioni e responsabilita' del Gestore 
                     della rete di trasmissione 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale  fornisce
ai  gestori  di  altri  sistemi  interconnessi  con  il  proprio   le
informazioni sufficienti  a  garantire  il  funzionamento  sicuro  ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del  sistema
interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e
categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie  societa'  e
imprese collegate, fornisce a tutti  gli  utenti,  in  condizioni  di
parita', le informazioni necessarie  per  un  efficiente  accesso  al
sistema, riscuote le rendite da  congestione  e  i  pagamenti  dovuti
nell'ambito del meccanismo di compensazione tra gestori  dei  sistemi
di trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del regolamento  (UE)
2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza
del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a
livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri
sistemi di trasmissione e provvede  alla  gestione  dei  dati,  anche
attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza  e
alla  protezione  dei  dati,  sotto  la  vigilanza  e  il   controllo
dell'ARERA. 
    2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale acquisisce
i servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) stabilisce  procedure  trasparenti,  non  discriminatorie  e
fondate su criteri di mercato; 
      b) assicura la partecipazione di tutte  le  imprese  elettriche
qualificate  e  di  tutti  i  partecipanti  al  mercato  dell'energia
elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti  al  mercato
che offrono  energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili,  i
partecipanti al  mercato  attivi  nella  gestione  della  domanda,  i
gestori  di  impianti  di  stoccaggio  dell'energia  elettrica  e   i
partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione; 
      c) definisce, d'intesa con l'ARERA  e  previa  approvazione  di
quest'ultima,  nonche'  in  stretta  collaborazione   con   tutti   i
partecipanti al mercato dell'energia elettrica, i  requisiti  tecnici
per la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari. 
    2-quater.  Il  gestore  della  rete   di   trasmissione,   previa
approvazione da  parte  dell'ARERA,  stabilisce,  con  una  procedura
trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori  del
sistema  di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  le   specifiche
tecniche per i servizi ancillari non relativi alla  frequenza  e  gli
standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura  di  tali
servizi.  Le  specifiche  tecniche  e  gli  standard  cosi'  definiti
assicurano la partecipazione effettiva e discriminatoria di  tutti  i
partecipanti  al  mercato  dell'energia  elettrica,  con  le   stesse
garanzie di cui al comma 2-ter, lettera b), del presente articolo. 
    2-quinquies. Il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
scambia le informazioni necessarie e si coordina con  i  gestori  del
sistema di distribuzione, al fine di assicurare l'uso ottimale  delle
risorse, il funzionamento sicuro  ed  efficiente  del  sistema  e  lo
sviluppo del mercato dell'energia elettrica. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente  remunerato
per  l'acquisizione  di  servizi  che  consentono  di  recuperare   i
corrispondenti costi, determinati in misura ragionevole, ivi comprese
le spese necessarie  per  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione e i costi dell'infrastruttura. 
    2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei  servizi  ancillari
ai sensi del comma 2-quater del presente articolo non si applica alle
componenti di rete pienamente integrate. 
    2-septies.  Il  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in  un'apposita  sezione,
procedure trasparenti ed  efficienti  per  la  connessione  di  nuovi
impianti di generazione e di nuovi impianti di stoccaggio di  energia
elettrica, senza  discriminazioni.  Le  procedure,  prima  di  essere
pubblicate, devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate. 
    2-octies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale non  ha
il diritto di rifiutare  la  connessione  di  un  nuovo  impianto  di
generazione ovvero di stoccaggio di energia elettrica in  ragione  di
eventuali future limitazioni della capacita' di rete disponibile e di
congestioni in punti distanti del sistema. La  connessione  di  nuovi
impianti di generazione o di stoccaggio  non  puo'  essere  rifiutata
neppure per i  costi  supplementari  derivanti  dalla  necessita'  di
aumentare  la  capacita'  degli  elementi  del  sistema  posti  nelle
immediate  vicinanze  del  punto  di  connessione.  La  capacita'  di
connessione garantita puo' essere limitata e possono  essere  offerte
connessioni  soggette  a  limitazioni  operative,   onde   assicurare
l'efficienza  economica  dei  nuovi  impianti  di  generazione  o  di
stoccaggio. Le limitazioni di cui al  presente  comma  devono  essere
trasmesse all'ARERA, prima della pubblicazione, e  devono  essere  da
questa approvate.». 
    2. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, dopo le parole «nel corso dello  svolgimento  della  sua
attivita'»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   impedisce   che   le
informazioni  concernenti  la   propria   attivita'   commercialmente
vantaggiose siano divulgate in modo discriminatorio. Le  informazioni
necessarie  per  una  concorrenza  effettiva   e   per   l'efficiente
funzionamento  del  mercato  sono  rese  pubbliche,  fermo   restando
l'obbligo di mantenere  il  segreto  sulle  informazioni  commerciali
riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di trasmissione
nazionale non possono  abusare  delle  informazioni  riservate  nelle
proprie operazioni di compravendita di energia  elettrica  o  servizi
connessi». 
  3. All'articolo 36, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, dopo  le  parole  «impianti  di  produzione  di  energia
elettrica.» sono inserite le  seguenti:  «Il  personale  del  gestore
della rete di trasmissione nazionale non  puo'  essere  trasferito  a
imprese elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero  di
fornitura di energia elettrica.». 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. L'ARERA  verifica
la  coerenza  del  piano  decennale  di  sviluppo   della   rete   di
trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con  i  fabbisogni
individuati nell'ambito della procedura  di  consultazione  pubblica,
altresi' con il piano decennale di sviluppo  della  rete  dell'Unione
europea  di  cui  all'articolo  30,  paragrafo  1,  lettera  b),  del
regolamento  (UE)  2019/943.  In  caso  di  dubbi,  l'Autorita'  puo'
consultare l'ACER. L'ARERA  valuta  inoltre  la  coerenza  del  piano
decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima  presentato
ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche di cui al
presente comma, l'ARERA puo' richiedere  al  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.». 
  5. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale  notifica
tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere  un
riesame dell'osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  al  precedente
comma.». 
  6. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura  di  certificazione  di
Terna S.p.a.: 
      a) se ha ricevuto  la  notifica  di  cui  al  comma  7-bis  del
presente articolo; 
      b) d'ufficio, quando viene  a  conoscenza  del  fatto  che  una
modifica dei diritti o dell'influenza esercitati  nei  confronti  del
gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar  luogo  a
una violazione delle prescrizioni di cui  al  comma  7  del  presente
articolo ovvero vi e' fondato motivo di ritenere che tale  violazione
si sia gia' verificata; 
      c) su richiesta della Commissione europea. 
    8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente,  l'ARERA  adotta
una nuova decisione entro quattro mesi dalla  notifica  del  gestore,
dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero  dalla  richiesta  della
Commissione europea. In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di
quattro mesi, la certificazione si  intende  rilasciata  alle  stesse
condizioni della precedente. 
    8-quater. La decisione espressa  o  tacita  ai  sensi  del  comma
precedente deve essere  notificata  senza  indugio  alla  Commissione
europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti.  La  decisione
dell'Autorita'  nazionale,  sia  essa  espressa  o  tacita,  acquista
efficacia soltanto una volta che si  sia  conclusa  la  procedura  di
valutazione di cui al presente comma. 
    8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono  richiedere
al gestore della rete di trasmissione nazionale e  alle  imprese  che
esercitano  attivita'  di  generazione  o  di  fornitura  di  energia
elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei
poteri  di  valutazione  loro  conferiti.  L'Autorita'  assicura   la
segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.». 
  7. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
il comma 11 e' sostituito dai seguenti: 
    «11.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione
di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui  un  soggetto  stabilito  in  uno
Stato terzo, non appartenente all'Unione europea,  ne  acquisisca  il
controllo.  Ferma restando la  disciplina  nazionale  in  materia  di
poteri speciali sulle attivita' di rilevanza strategica  nei  settori
dell'energia,  l'ARERA  e'  tenuta  a   decidere   in   merito   alla
certificazione sulla base di tali criteri, i quali: 
  a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7; 
  b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere  sulla  certificazione,
debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 7,  nonche'  circa  gli  eventuali
rischi per l'approvvigionamento  dell'Unione  europea,  adottando  la
decisione  entro  quattro  mesi  dalla  data  di  ricevimento   della
richiesta di parere ad opera della Commissione; 
  c)  consentono  all'ARERA  di  rifiutare   la   certificazione,   a
prescindere dal contenuto del parere della Commissione  europea,  nel
caso in cui  il  controllo  esercitato  sul  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale sia tale da mettere  a  rischio  la  sicurezza
dell'approvvigionamento     nazionale     ovvero     la     sicurezza
dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea. 
  d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione  finale
sulla certificazione, trasmetta la stessa alla  Commissione  europea,
unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformita'
rispetto  al   parere   della   Commissione,   la   decisione   sulla
certificazione deve essere motivata  e  la  relativa  motivazione  e'
pubblicata sul sito web dell'Autorita'. 
    11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale  notifica
all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato
l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del  sistema
di trasmissione da parte  di  un  soggetto  stabilito  in  uno  Stato
terzo.». 
  8. All'articolo 37 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Nell'ambito   del   rafforzamento   della   cooperazione
regionale,  il  Gestore  della  rete  di  trasmissione  assicura   la
cooperazione con i Centri di coordinamento regionali,  tenendo  conto
delle  raccomandazioni   di   questi   ultimi,   e   partecipa   alla
predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo  e
nazionale  ai  sensi  di  quanto  previsto   dal   regolamento   (UE)
943/2019.»  
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
          - 1. Il gestore della rete di  trasmissione  nazionale,  di
          seguito «gestore», esercita le attivita' di trasmissione  e
          dispacciamento  dell'energia  elettrica,  ivi  compresa  la
          gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il
          gestore  ha  l'obbligo   di   connettere   alla   rete   di
          trasmissione nazionale tutti i  soggetti  che  ne  facciano
          richiesta, senza compromettere la continuita' del  servizio
          e purche' siano rispettate le regole  tecniche  di  cui  al
          comma   6   del   presente   articolo   e   le   condizioni
          tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
          dall'Autorita'  per   l'energia   elettrica   e   il   gas.
          L'eventuale  rifiuto  di  accesso  alla  rete  deve  essere
          debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete  di
          trasmissione nazionale fornisce  ai  soggetti  responsabili
          della gestione  di  ogni  altra  rete  dell'Unione  europea
          interconnessa  con  la  rete  di   trasmissione   nazionale
          informazioni sufficienti  per  garantire  il  funzionamento
          sicuro   ed   efficiente,   lo   sviluppo   coordinato    e
          l'interoperabilita' delle reti interconnesse. 
              2. Il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
          gestisce i flussi di energia,  i  relativi  dispositivi  di
          interconnessione  ed   i   servizi   ausiliari   necessari;
          garantisce l'adempimento di ogni  altro  obbligo  volto  ad
          assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
          minor  costo  del  servizio  e  degli   approvvigionamenti;
          gestisce la rete, di cui puo'  essere  proprietario,  senza
          discriminazione di utenti o categorie di  utenti;  delibera
          gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete,  a
          proprio carico, se proprietario  della  rete,  o  a  carico
          della societa'  proprietarie,  in  modo  da  assicurare  la
          sicurezza  e  la  continuita'   degli   approvvigionamenti,
          nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto  degli
          indirizzi del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Al gestore  sono  trasferiti  competenze,
          diritti e poteri di soggetti privati e pubblici,  anche  ad
          ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente  con
          riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso.  Il
          gestore della rete di trasmissione  nazionale  mantiene  il
          segreto sulle informazioni commerciali riservate  acquisite
          nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce
          che  le  informazioni  concernenti  la  propria   attivita'
          commercialmente  vantaggiose  siano   divulgate   in   modo
          discriminatorio.  Le  informazioni   necessarie   per   una
          concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento  del
          mercato sono rese pubbliche, fermo  restando  l'obbligo  di
          mantenere  il  segreto   sulle   informazioni   commerciali
          riservate. Le imprese collegate al gestore  della  rete  di
          trasmissione   nazionale   non   possono   abusare    delle
          informazioni  riservate   nelle   proprie   operazioni   di
          compravendita di energia elettrica o servizi connessi. 
              2-bis. Il gestore della rete di trasmissione  nazionale
          fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi  con  il
          proprio  le  informazioni  sufficienti   a   garantire   il
          funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo  coordinato
          e l'interoperabilita' del sistema  interconnesso,  assicura
          che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie  di
          utenti, specialmente a  favore  delle  proprie  societa'  e
          imprese  collegate,  fornisce  a  tutti  gli   utenti,   in
          condizioni di parita', le informazioni  necessarie  per  un
          efficiente accesso  al  sistema,  riscuote  le  rendite  da
          congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo
          di compensazione tra gestori dei sistemi  di  trasmissione,
          in conformita' all'art. 49 del Regolamento  (UE)  2019/943,
          acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza
          del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza  del
          sistema,  a  livello  nazionale  ed  europeo,  assicura  la
          digitalizzazione  dei  propri  sistemi  di  trasmissione  e
          provvede  alla  gestione  dei  dati,  anche  attraverso  lo
          sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza e alla
          protezione dei dati, sotto  la  vigilanza  e  il  controllo
          dell'ARERA. 
              2-ter. Il gestore della rete di trasmissione  nazionale
          acquisisce i servizi di bilanciamento  nel  rispetto  delle
          seguenti condizioni: 
                a)    stabilisce    procedure    trasparenti,     non
          discriminatorie e fondate su criteri di mercato; 
                b) assicura la partecipazione  di  tutte  le  imprese
          elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato
          dell'energia elettrica e dei servizi  connessi,  inclusi  i
          partecipanti  al  mercato  che  offrono  energia  elettrica
          prodotta da fonti rinnovabili, i  partecipanti  al  mercato
          attivi nella gestione della domanda, i gestori di  impianti
          di stoccaggio dell'energia elettrica e  i  partecipanti  al
          mercato coinvolti in un'aggregazione; 
                c)  definisce,  d'intesa   con   l'ARERA   e   previa
          approvazione   di   quest'ultima,   nonche'   in    stretta
          collaborazione  con  tutti  i   partecipanti   al   mercato
          dell'energia  elettrica,  i  requisiti   tecnici   per   la
          fornitura dei servizi di bilanciamento necessari. 
              2-quater. Il gestore della rete di trasmissione, previa
          approvazione  da  parte  dell'ARERA,  stabilisce,  con  una
          procedura trasparente e  partecipativa  che  coinvolge  gli
          utenti  e  i   gestori   del   sistema   di   distribuzione
          dell'energia  elettrica,  le  specifiche  tecniche  per   i
          servizi  ancillari  non  relativi  alla  frequenza  e   gli
          standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura
          di tali servizi. Le  specifiche  tecniche  e  gli  standard
          cosi' definiti assicurano  la  partecipazione  effettiva  e
          discriminatoria  di  tutti  i   partecipanti   al   mercato
          dell'energia elettrica, con le stesse garanzie  di  cui  al
          comma 2-ter, lettera b), del presente articolo. 
              2-quinquies. Il  gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale scambia le informazioni necessarie e si  coordina
          con i gestori del sistema  di  distribuzione,  al  fine  di
          assicurare l'uso ottimale delle risorse,  il  funzionamento
          sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del  mercato
          dell'energia  elettrica.   Il   gestore   della   rete   di
          trasmissione nazionale ha diritto ad  essere  adeguatamente
          remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono  di
          recuperare i corrispondenti costi,  determinati  in  misura
          ragionevole,  ivi  comprese  le  spese  necessarie  per  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione  e  i
          costi dell'infrastruttura. 
              2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento  dei  servizi
          ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo
          non  si  applica  alle  componenti   di   rete   pienamente
          integrate. 
              2-septies.  Il  gestore  della  rete  di   trasmissione
          nazionale stabilisce e pubblica sul proprio  sito  web,  in
          un'apposita sezione, procedure  trasparenti  ed  efficienti
          per la connessione di nuovi impianti di  generazione  e  di
          nuovi impianti di stoccaggio di  energia  elettrica,  senza
          discriminazioni. Le procedure, prima di essere  pubblicate,
          devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate. 
              2-octies.  Il  gestore  della  rete   di   trasmissione
          nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione  di
          un nuovo impianto di generazione ovvero  di  stoccaggio  di
          energia  elettrica   in   ragione   di   eventuali   future
          limitazioni  della  capacita'  di  rete  disponibile  e  di
          congestioni in punti distanti del sistema.  La  connessione
          di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio  non  puo'
          essere  rifiutata  neppure  per   i   costi   supplementari
          derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita'  degli
          elementi del sistema posti nelle  immediate  vicinanze  del
          punto di connessione. La capacita' di connessione garantita
          puo' essere limitata e possono essere  offerte  connessioni
          soggette   a   limitazioni   operative,   onde   assicurare
          l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione  o
          di stoccaggio. Le limitazioni  di  cui  al  presente  comma
          devono   essere   trasmesse    all'ARERA,    prima    della
          pubblicazione, e devono essere da questa approvate. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  fissa
          le condizioni atte a garantire a  tutti  gli  utenti  della
          rete la  liberta'  di  accesso  a  parita'  di  condizioni,
          l'imparzialita'  e   la   neutralita'   del   servizio   di
          trasmissione  e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di   tale
          competenza  l'Autorita'  persegue  l'obiettivo  della  piu'
          efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta  o
          comunque   immessa   nel   sistema   elettrico   nazionale,
          compatibilmente  con  i   vincoli   tecnici   della   rete.
          L'Autorita' prevede, inoltre,  l'obbligo  di  utilizzazione
          prioritaria dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo  di
          fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
          cogenerazione. 
              4. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'ENEL  S.p.a.
          costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
          successivi sessanta giorni, tutti  i  beni,  eccettuata  la
          proprieta'  delle  reti,  i  rapporti  giuridici   inerenti
          all'attivita' del gestore stesso, compresa la  quota  parte
          dei  debiti  afferenti  al  patrimonio  conferito,   e   il
          personale necessario per le attivita'  di  competenza.  Con
          propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato,    sentita    l'Autorita'    dell'energia
          elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi  alla
          data dei  suddetti  conferimenti,  dispone  gli  eventuali,
          ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del  gestore
          e  approva  i  conferimenti  stessi.  Lo  stesso   Ministro
          determina con proprio  provvedimento  la  data  in  cui  la
          societa' assume la titolarita' e  le  funzioni  di  gestore
          della rete di trasmissione nazionale; dalla  medesima  data
          le azioni della suddetta societa' sono assegnate  a  titolo
          gratuito al Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica.  I  diritti  dell'azionista  sono
          esercitati  d'intesa  tra  il  Ministro  del  tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica  e  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.   Gli
          indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
          dal   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. Fino alla stessa data  l'ENEL  S.p.a.  e'
          responsabile  del  corretto  funzionamento  della  rete  di
          trasmissione nazionale e delle attivita' di  dispacciamento
          nonche' di quanto previsto dal comma 12. 
              5.  Il  gestore  della  rete  e'  concessionario  delle
          attivita' di trasmissione e dispacciamento; la  concessione
          e' disciplinata, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Con analogo decreto, si provvede ad integrare o  modificare
          la concessione rilasciata in  tutti  i  casi  di  modifiche
          nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque,  ove
          il  Ministro  delle   attivita'   produttive   lo   ritenga
          necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
          medesima  all'esercizio  delle   attivita'   riservate   al
          gestore. 
              6. Il gestore,  con  proprie  delibere,  stabilisce  le
          regole per il dispacciamento nel rispetto delle  condizioni
          di cui al comma 3 e degli  indirizzi  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, il  gestore
          della  rete  di  trasmissione   nazionale   adotta   regole
          tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio,  in
          materia di progettazione e funzionamento degli impianti  di
          generazione,   delle   reti   di    distribuzione,    delle
          apparecchiature  direttamente  connesse,  dei  circuiti  di
          interconnessione  e  delle  linee  dirette,  al   fine   di
          garantire  la  piu'  idonea  connessione   alla   rete   di
          trasmissione  nazionale   nonche'   la   sicurezza   e   la
          connessione  operativa  tra  le   reti.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas verifica la conformita'  delle
          regole tecniche adottate dal gestore alle  direttive  dalla
          stessa emanate e si pronuncia, sentito  il  gestore,  entro
          novanta giorni; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale termine, le regole si intendono approvate.  In  nessun
          caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
          della rete di trasmissione nazionale, o  a  coloro  che  ne
          abbiano la disponibilita', fatta eccezione per  il  gestore
          della rete di  trasmissione  nazionale  in  relazione  alle
          attivita' di trasmissione e di dispacciamento,  diritti  di
          esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore  di
          alcun  tipo  nell'utilizzo  della  stessa.  L'utilizzazione
          della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei  al
          servizio elettrico non puo' comunque comportare  vincoli  o
          restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
          disciplinate dal presente decreto. Le  regole  tecniche  di
          cui  al  presente  comma  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate  alla
          Commissione delle Comunita' europee  a  norma  dell'art.  8
          della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983. 
              7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  l'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il  gas  e  i  soggetti  interessati,
          determina  con  proprio  decreto  l'ambito  della  rete  di
          trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di  tensione
          uguale o superiore a 220 kV e delle parti di  rete,  aventi
          tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare  secondo
          criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
          decreto  il  gestore  puo'   affidare   a   terzi,   previa
          autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e  sulla  base  di  convenzioni  approvate
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   la
          gestione di limitate porzioni della  rete  di  trasmissione
          nazionale non direttamente funzionali  alla  stessa.  Entro
          trenta   giorni   dalla   emanazione   del    decreto    di
          determinazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale  i
          proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
          disponibilita',  costituiscono  una  o  piu'  societa'   di
          capitali alle quali, entro  i  successivi  novanta  giorni,
          sono trasferiti esclusivamente i  beni  e  i  rapporti,  le
          attivita' e le passivita', relativi  alla  trasmissione  di
          energia  elettrica.   Il   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica   possono
          promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
          forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti  gli
          operatori del mercato. 
              8.  Il  gestore  stipula  convenzioni,  anche  con   le
          societa' che dispongono delle  reti  di  trasmissione,  per
          disciplinare gli interventi di manutenzione e  di  sviluppo
          della rete e dei dispositivi di interconnessione con  altre
          reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
          gestore risponde direttamente nei confronti  del  Ministero
          delle  attivita'  produttive  della  tempestiva  esecuzione
          degli interventi di  manutenzione  e  sviluppo  della  rete
          deliberati. Le  suddette  convenzioni,  sono  stipulate  in
          conformita'  ad  una  convenzione  tipo   definita,   entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto   legislativo,    con    decreto    del    Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
          norma della legge n. 481 del 1995,  sentita  la  Conferenza
          unificata, istituita ai sensi del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              Tale convenzione tipo prevede: 
                a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni
          in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete; 
                b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e  degli
          investimenti,  tenuto  conto  degli  obblighi  normativi  a
          carico degli operatori; 
                c) le modalita' di  accertamento  di  disfunzioni  ed
          inadempimenti  e  la   determinazione   delle   conseguenti
          sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
          eventuali indennizzi alle parti lese; 
                d)  le  modalita'  di  coinvolgimento  delle  regioni
          interessate  in  ordine  agli  aspetti  di  localizzazione,
          razionalizzazione e sviluppo delle reti. 
              9. In caso di mancata stipula, entro centoventi  giorni
          dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di
          trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni
          con le societa' che dispongono delle reti di  trasmissione,
          le stesse sono definite e rese efficaci entro i  successivi
          sessanta giorni con decreto  del  Ministro  dell'industria,
          del   commercio    e    dell'artigianato,    su    proposta
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla
          assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
          comma  4,  i  soggetti  proprietari  delle   reti   restano
          responsabili della corretta  manutenzione  e  funzionamento
          delle reti e dei dispositivi di loro  proprieta';  i  costi
          relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete
          di  trasmissione  nazionale  nell'ambito   della   relativa
          convenzione.  Eventuali  inadempienze  o  disservizi   sono
          sanzionati dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il
          gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla
          che i rapporti oggetto delle convenzioni  si  svolgano  nel
          rispetto delle  disposizioni  in  esse  contenute,  potendo
          irrogare  le  sanzioni  previste  dall'art.  2,  comma  20,
          lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel  caso
          in cui le violazioni accertate  pregiudichino  l'accesso  e
          l'uso a condizioni paritetiche della rete  di  trasmissione
          nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
          sensi   del   presente   comma   viene   data    preventiva
          comunicazione al Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato. 
              10. Per l'accesso e l'uso della  rete  di  trasmissione
          nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
          indipendentemente  dalla  localizzazione  geografica  degli
          impianti di produzione e dei  clienti  finali,  e  comunque
          sulla base di criteri non  discriminatori.  La  misura  del
          corrispettivo e' determinata dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, considerando anche  gli  oneri
          connessi ai compiti previsti al comma  12  ed  e'  tale  da
          incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita'  di
          propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
          Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
          periodo transitorio fino all'assunzione  della  titolarita'
          da parte del gestore di cui al comma 4. 
              11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, con uno o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
          gli oneri generali  afferenti  al  sistema  elettrico,  ivi
          inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e  le
          attivita'  di  cui  all'art.  13,  comma  2,  lettera   e).
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  provvede  al
          conseguente adeguamento del corrispettivo di cui  al  comma
          10. 
              12.  Il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato, con proprio provvedimento  ai  sensi  del
          comma 3 dell'art. 1, determina la cessione  dei  diritti  e
          delle  obbligazioni  relative   all'acquisto   di   energia
          elettrica, comunque prodotta da altri operatori  nazionali,
          da  parte  dell'ENEL  S.p.a.  al  gestore  della  rete   di
          trasmissione  nazionale.   Il   gestore   ritira   altresi'
          l'energia elettrica di cui al comma 3  dell'art.  22  della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
          determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          in  applicazione  del  criterio  del  costo  evitato.   Con
          apposite convenzioni, previa  autorizzazione  del  Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
          ceduti    al     gestore,     da     parte     dell'imprese
          produttrici-distributrici,   l'energia   elettrica   ed   i
          relativi diritti di cui  al  titolo  IV,  lettera  B),  del
          provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali  convenzioni
          e' fissata in otto anni a partire dalla data  di  messa  in
          esercizio degli impianti ed il prezzo  corrisposto  include
          anche il costo evitato. 
              13. Dalla data di entrata in funzione  del  sistema  di
          dispacciamento di merito  economico  il  gestore,  restando
          garante del  rispetto  delle  clausole  contrattuali,  cede
          l'energia acquisita ai sensi del comma 12  al  mercato.  Ai
          fini di assicurare la copertura  dei  costi  sostenuti  dal
          gestore, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          include negli oneri di sistema  dovuti  dall'insieme  degli
          utenti finali e raccolti dai soggetti a cio'  abilitati  ai
          sensi delle disposizioni in materia adottate dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas la differenza tra i  costi
          di acquisto del gestore e la  somma  dei  ricavi  derivanti
          dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita  dei
          diritti di cui al comma 3 dell'art. 11. 
              14. L'autorizzazione  alla  realizzazione  delle  linee
          dirette e'  rilasciata  dalle  competenti  amministrazioni,
          previo  parere  del  gestore  per  le  linee  di   tensione
          superiore a 120 kV.  Il  rifiuto  dell'autorizzazione  deve
          essere debitamente motivato. 
              15.  Il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato,    per    gli    adempimenti     relativi
          all'attuazione del presente decreto,  puo'  avvalersi,  con
          opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
          gestore.». 
              - Per il testo dell'art. 36, del decreto legislativo 1°
          giugno 2011, n. 93 come modificato dal presente decreto, si
          veda nelle note all'art. 18. 
              - Il testo dell'art. 37 del citato decreto  legislativo
          1°  giugno  2011,  n.  93,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 37 (Promozione della cooperazione  regionale).  -
          1. Al fine di  promuovere  gli  scambi  transfrontalieri  e
          assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia
          elettrica e lo sviluppo sostenibile nonche'  di  conseguire
          prezzi competitivi, Terna in qualita' di gestore della rete
          di trasmissione nazionale ai sensi dell'art.  1,  comma  1,
          del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore
          dei mercati energetici  Spa  in  qualita'  di  gestore  del
          mercato ai sensi dell'art. 5  del  decreto  legislativo  19
          marzo 1999, n. 79, operano con  i  rispettivi  gestori  dei
          Paesi membri, assicurando il  coordinamento  delle  proprie
          azioni,  informando  preventivamente  il  Ministero   dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono
          congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui
          informano  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   e
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas   sulle
          iniziative assunte in materia e sullo  stato  dei  relativi
          progetti. 
              2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza
          con  gli  obiettivi  di  politica  energetica  nazionali  e
          comunitari, adottano  le  misure  necessarie  affinche'  il
          gestore della rete di trasmissione nazionale e  il  gestore
          del  mercato  operino   una   gestione   efficiente   delle
          piattaforme di contrattazione,  una  gestione  efficace  di
          eventuali criticita', e assicurino l'interoperabilita',  la
          sicurezza e l'affidabilita' dei sistemi interconnessi. 
              2-bis. Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione
          regionale, il Gestore della rete di  trasmissione  assicura
          la cooperazione con i Centri  di  coordinamento  regionali,
          tenendo conto delle raccomandazioni  di  questi  ultimi,  e
          partecipa  alla  predisposizione   delle   valutazioni   di
          adeguatezza a livello  europeo  e  nazionale  ai  sensi  di
          quanto previsto dal regolamento (UE) n. 943/2019. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle
          importazioni e delle esportazioni di energia elettrica  per
          mezzo della rete di trasmissione nazionale,  tenendo  conto
          degli  indirizzi  adottati  dal  Ministro  dello   sviluppo
          economico in relazione  agli  impegni  sull'utilizzo  della
          capacita' di transito di  energia  elettrica  derivanti  da
          atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni
          definiti  con  altri  Stati  non  appartenenti   all'Unione
          europea. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta
          le  disposizioni  necessarie   all'attuazione   di   quanto
          previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari
          accordi con le competenti autorita'  di  regolazione  degli
          Stati confinanti  e  garantendo  il  rispetto  delle  norme
          comunitarie in materia.».