Art. 23 
 
               Funzioni e responsabilita' del Gestore 
                     della rete di distribuzione 
 
  1.  All'articolo 38, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole  «comprese  le  risorse  umane,
tecniche, materiali e finanziarie», sono  aggiunte  le  seguenti:  «.
Cio' non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che
consentano alla società-madre  di  esercitare  i  propri  diritti  di
vigilanza  economica  e  amministrativa  per   quanto   riguarda   la
redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono  componenti
tariffarie  regolate  e,  in  particolare,  di  approvare  il   piano
finanziario annuale o qualsiasi  strumento  equivalente,  nonche'  di
introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della  societa'
controllata. Non e'  viceversa  consentito  alla  società-madre  dare
istruzioni sulle  attivita'  giornaliere  ne'  su  singole  decisioni
concernenti  il  miglioramento  o  la  costruzione  delle  linee   di
distribuzione dell'energia elettrica, purche'  esse  non  eccedano  i
termini  del  piano  finanziario   o   dello   strumento   a   questo
equivalente». 
  2. All'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1°
giugno  2011,  n.  93,  dopo  le  parole  «garantisce  che   ne   sia
adeguatamente controllata l'osservanza.», sono inserite le  seguenti:
«Il programma di adempimenti  illustra  gli  obblighi  specifici  cui
devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo.». 
  3. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti: 
    «5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  l'ARERA  con  uno   o   piu'   provvedimenti
disciplina: 
      a) le modalita' con cui i Gestori delle reti  di  distribuzione
dell'energia  elettrica  cooperano  con  il  Gestore  della  rete  di
trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri  di  efficienza  e
sicurezza per il sistema, la partecipazione dei  soggetti  dotati  di
impianti di generazione, di consumo e  di  stoccaggio  connessi  alle
reti  di  distribuzione  da  essi  gestite,  anche   attraverso   gli
aggregatori, ai mercati dell'energia, dei  servizi  ancillari  e  dei
servizi di bilanciamento; 
      b) la sperimentazione di un sistema  di  auto-dispacciamento  a
livello locale, attraverso  un  sistema  di  premi  e  penalita'  che
stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare
le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni  locali,
nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La  sperimentazione
prende l'avvio non oltre  sei  mesi  dopo  l'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma. 
    5-quinquies.   Entro   ventiquattro   mesi    dall'avvio    delle
sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli  esiti  delle
stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici,  adotta  eventuali
modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a  promuovere  la
formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente
prevedibili per il gestore della rete  di  trasmissione  dell'energia
elettrica. 
    5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente   disposizione,   l'ARERA   disciplina   le   modalita'   di
approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione,
in coordinamento con il  Gestore  della  rete  di  trasmissione,  dei
servizi necessari  per  il  funzionamento  efficiente,  affidabile  e
sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare: 
      a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e
le modalita' di remunerazione dei servizi,  al  minor  costo  per  il
sistema. Le procedure di approvvigionamento   dei  servizi  ancillari
non  legati   alla   frequenza   devono   essere   trasparenti,   non
discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire
la partecipazione effettiva sulla base delle capacita'  tecniche  dei
fornitori dei servizi, ivi  inclusi  quelli  dotati  di  impianti  di
generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio,  nonche'
gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito
che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia  economicamente
efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato  o
di maggiore congestione; 
  b) le modalita' di copertura dei costi  di  approvvigionamento  dei
servizi di cui alla lettera a); 
  c)  individua  le  informazioni  che  i  gestori  del  sistema   di
distribuzione sono tenuti a rendere disponibili  ai  partecipanti  al
mercato e agli utenti ai fini delle procedure  di  approvvigionamento
di cui alla lettera a); 
    5-septies.  Fatti  salvi  gli  obblighi   legali   di   divulgare
determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione  ha
l'obbligo   di   mantenere   la   riservatezza   sulle   informazioni
commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua  attivita'  e
deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese
nello svolgimento della propria attivita'  siano  divulgate  in  modo
discriminatorio.». 
  4. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1°  giugno
2011, n. 93, le parole «ad esclusione delle imprese  beneficiarie  di
integrazioni tariffarie, ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni» sono soppresse. 
  5. Il comma 3 dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi gli atti
di assenso dell'amministrazione concedente,  elabora  e  presenta  al
Ministero  della  transizione  ecologica  e  all'ARERA,  con  cadenza
biennale, previa consultazione pubblica, un piano di  sviluppo  della
rete di competenza, con un orizzonte temporale  almeno  quinquennale,
tenuto conto delle modalita' stabilite  dall'ARERA  entro  nove  mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione.  Nell'ambito  del
piano di sviluppo, predisposto in coordinamento con il Gestore  della
rete di trasmissione ed in coerenza con il piano  di  sviluppo  della
rete di trasmissione nazionale, e' altresi' individuato il fabbisogno
di flessibilita', con  riferimento  ai  servizi  che  possono  essere
forniti dalla gestione della domanda, dagli impianti di stoccaggio  e
dalle unita' di generazione  connessi  alla  rete  di  distribuzione,
nonche' l'evoluzione  prevista  per  le  congestioni  di  rete.  Sono
altresi'  indicati  gli  investimenti  programmati,  con  particolare
riferimento  alle  infrastrutture  necessarie  per  collegare   nuova
capacita' di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica
per i veicoli elettrici. Il piano include una comparazione dei  costi
delle misure di investimento e di flessibilita' e delle altre  misure
cui il gestore ricorre in  alternativa  all'espansione  del  sistema.
L'ARERA puo' richiedere  al  Gestore  del  sistema  di  distribuzione
modifiche rispetto al piano  presentato.  Il  Piano  di  sviluppo  e'
comunicato alle regioni e province autonome per gli aspetti correlati
al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, all'adeguamento delle infrastrutture di rete nelle  aree
idonee, e al rilascio delle autorizzazioni per gli sviluppi di  rete.
Il  presente  comma  non  si  applica  ai  gestori  dei  sistemi   di
distribuzione, ivi inclusi i  gestori  di  sistemi  di  distribuzione
chiusi, alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali  o
che riforniscono piccoli sistemi isolati.». 
  6. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 
    «13-bis. L'ARERA, entro nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente comma, adotta  uno  o  piu'  atti  regolatori  con  i  quali
definisce le  regole  tecniche  e  puntuali  necessarie  al  fine  di
agevolare la connessione dei punti di ricarica, siano essi ad accesso
pubblico ovvero privati,  alla  rete  di  distribuzione  dell'energia
elettrica. I gestori dei  sistemi  di  distribuzione  collaborano  in
maniera non discriminatoria con tutti i soggetti pubblici  e  privati
che intendono possedere, sviluppare e gestire punti di ricarica; 
    13-ter.  I  gestori  dei  sistemi  di  distribuzione  di  energia
elettrica non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti
di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i  punti  di
ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente proprio.  
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo  1°
          giugno 2011, n. 93, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato  dal  presente  decreto,  si  veda  nelle   note
          all'art. 17. 
              - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 3 marzo
          2011, n. 28 (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          nn. 2001/77/CE e  2003/30/CE),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 18 (Interventi per  lo  sviluppo  della  rete  di
          distribuzione). 1. Ai distributori di energia elettrica che
          effettuano interventi di ammodernamento secondo i  concetti
          di smart grid spetta una maggiorazione della  remunerazione
          del capitale investito per il  servizio  di  distribuzione,
          limitatamente ai predetti interventi di  ammodernamento.  I
          suddetti interventi consistono prioritariamente in  sistemi
          per il controllo, la regolazione e la gestione dei  carichi
          e delle unita' di produzione,  ivi  inclusi  i  sistemi  di
          ricarica di auto elettriche. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede  alla  definizione  delle  caratteristiche   degli
          interventi di cui al comma 1 e assicura che il  trattamento
          ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri: 
                a)   indicazioni   delle   Regioni   territorialmente
          interessate agli interventi; 
                b)  dimensione  del  progetto  di  investimento,   in
          termini di utenze attive coinvolte, sistemi  di  stoccaggio
          ed effetti sull'efficacia  ai  fini  del  ritiro  integrale
          dell'energia   da   generazione   distribuita    e    fonti
          rinnovabili; 
                c) grado di innovazione del progetto, in  termini  di
          capacita'  di  aggregazione  delle  produzioni  distribuite
          finalizzata alla regolazione di tensione e  all'uniformita'
          del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
          di comunicazione, controllo e gestione; 
                d) rapidita' di esecuzione ed  entrata  in  esercizio
          delle opere. 
              3. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi
          gli  atti  di  assenso   dell'amministrazione   concedente,
          elabora e presenta al Ministero della transizione ecologica
          e all'ARERA, con  cadenza  biennale,  previa  consultazione
          pubblica, un piano di sviluppo della  rete  di  competenza,
          con un  orizzonte  temporale  almeno  quinquennale,  tenuto
          conto delle modalita' stabilite dall'ARERA entro nove  mesi
          dall'entrata  in  vigore   della   presente   disposizione.
          Nell'ambito  del  piano   di   sviluppo,   predisposto   in
          coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione  ed
          in  coerenza  con  il  piano  di  sviluppo  della  rete  di
          trasmissione  nazionale,   e'   altresi'   individuato   il
          fabbisogno di flessibilita', con riferimento ai servizi che
          possono essere forniti dalla gestione della domanda,  dagli
          impianti  di  stoccaggio  e  dalle  unita'  di  generazione
          connessi alla rete di distribuzione,  nonche'  l'evoluzione
          prevista per le congestioni di rete. Sono altresi' indicati
          gli investimenti programmati, con  particolare  riferimento
          alle  infrastrutture   necessarie   per   collegare   nuova
          capacita' di generazione e nuovi carichi, inclusi  i  punti
          di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano  include  una
          comparazione dei costi delle misure di  investimento  e  di
          flessibilita' e delle altre misure cui il  gestore  ricorre
          in alternativa all'espansione  del  sistema.  L'ARERA  puo'
          richiedere  al  Gestore  del   sistema   di   distribuzione
          modifiche  rispetto  al  piano  presentato.  Il  Piano   di
          sviluppo e' comunicato alle regioni e province autonome per
          gli aspetti correlati al rilascio delle autorizzazioni  per
          gli   impianti    alimentati    da    fonti    rinnovabili,
          all'adeguamento delle infrastrutture  di  rete  nelle  aree
          idonee, e al rilascio delle autorizzazioni per gli sviluppi
          di rete. Il presente comma non si applica  ai  gestori  dei
          sistemi di distribuzione, ivi inclusi i gestori di  sistemi
          di distribuzione chiusi, alla cui rete sono  connessi  meno
          di  100.000  clienti  finali  o  che  riforniscono  piccoli
          sistemi isolati.». 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  16
          dicembre 2016,  n.  257  (Disciplina  di  attuazione  della
          direttiva  2014/94/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di  una
          infrastruttura per i combustibili alternativi),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O., come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Disposizioni specifiche per  la  fornitura  di
          elettricita'  per  il  trasporto.  Sezione  a)  del  Quadro
          Strategico Nazionale (Attuazione dell'art. 4, paragrafi  1,
          3, 4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11  e  12  della  direttiva
          2014/94/UE)). - 1. Entro il 31 dicembre 2020, e' realizzato
          un numero adeguato di  punti  di  ricarica  accessibili  al
          pubblico per garantire l'interoperabilita' tra  punti  gia'
          presenti e da installare, e, a seconda delle  esigenze  del
          mercato, che i veicoli  elettrici  circolino  almeno  negli
          agglomerati urbani e suburbani, in  altre  zone  densamente
          popolate e nelle altre reti e  secondo  i  seguenti  ambiti
          individuati progressivamente: 
                a) citta' metropolitane - poli e cintura  -  e  altre
          aree urbane che hanno registrato  nell'ultimo  triennio  lo
          sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, come
          previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; 
                b) aree urbane non rientranti nella lettera a); 
                c) strade extraurbane, statali e autostrade. 
              2. In  conformita'  al  comma  1,  sono  designati  gli
          agglomerati urbani e suburbani, delle altre zone densamente
          popolate e delle reti, che, a seconda  delle  esigenze  del
          mercato, sono dotati di punti di  ricarica  accessibili  al
          pubblico. 
              3. Il numero dei punti di ricarica e'  fissato  tenendo
          conto anche del numero stimato  di  veicoli  elettrici  che
          sono  immatricolati  entro  la  fine  del  2020,  che  sono
          indicati  successivamente  nella  sezione  a)  del   Quadro
          Strategico   Nazionale,    delle    migliori    prassi    e
          raccomandazioni a livello europeo, nonche'  delle  esigenze
          particolari connesse all'installazione di punti di ricarica
          accessibili  al  pubblico  nelle  stazioni   di   trasporto
          pubblico. 
              4. La sezione a) del Quadro  Strategico  Nazionale,  di
          cui all'allegato III,  puo'  essere  integrata  con  misure
          volte a incoraggiare e agevolare la realizzazione di  punti
          di ricarica non accessibili al pubblico. 
              5. I punti  di  ricarica  di  potenza  standard  per  i
          veicoli  elettrici,  escluse  le  unita'  senza  fili  o  a
          induzione,  introdotti  o  rinnovati  a  decorrere  dal  18
          novembre  2017,  si  conformano  almeno   alle   specifiche
          tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, e  ai  requisiti
          specifici di sicurezza in vigore  a  livello  nazionale.  I
          punti  di  ricarica  di  potenza  elevata  per  i   veicoli
          elettrici, escluse le unita'  senza  fili  o  a  induzione,
          introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si
          conformano  almeno  alle   specifiche   tecniche   di   cui
          all'allegato I, punto 1.2. 
              6. Fermo quanto disposto  al  comma  5  e  fatto  salvo
          l'obbligo di rispondere ai requisiti di  sicurezza,  per  i
          punti di ricarica non accessibili al pubblico  e'  facolta'
          di  adottare  standard  diversi,  ove  siano   di   potenza
          superiore a quella standard. 
              7. Una valutazione della  necessita'  di  fornitura  di
          elettricita' alle  infrastrutture  di  ormeggio  nei  porti
          marittimi e nei porti della navigazione interna e' inserita
          nella sezione a) del Quadro Strategico  Nazionale,  di  cui
          all'allegato III. Tale fornitura di elettricita'  lungo  le
          coste e'  installata,  entro  il  31  dicembre  2025,  come
          priorita' nei porti della  rete  centrale  della  TEN-T,  e
          negli altri porti, tranne i casi in cui non  vi  e'  alcuna
          domanda e i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici,
          inclusi i benefici  ambientali.  Le  installazioni  per  la
          fornitura  di  elettricita'  per  il  trasporto   marittimo
          ubicate lungo le coste, introdotte o rinnovate a  decorrere
          dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle  specifiche
          tecniche di cui all'allegato I, punto 1.7. 
              8. La ricarica  dei  veicoli  elettrici  nei  punti  di
          ricarica  accessibili   al   pubblico,   ove   tecnicamente
          possibile  ed  economicamente  ragionevole,  si  avvale  di
          sistemi  di  misurazione   intelligenti,   quali   definiti
          all'art. 2, comma 2, lettera pp) del decreto legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, e sono conformi ai  requisiti  di  cui
          all'art. 9,  comma  3  del  medesimo  decreto  legislativo,
          nonche' sono in grado di fornire  informazioni  dettagliate
          necessarie  anche  in  tempo  reale  per  contribuire  alla
          stabilita' della rete elettrica, ricaricando le batterie in
          periodi di domanda  generale  di  elettricita'  ridotta,  e
          consentire una gestione sicura e  flessibile  dei  dati.  I
          misuratori intelligenti sono posizionati in  ogni  stazione
          di ricarica per ciascun operatore nel punto di  connessione
          con la rete  di  distribuzione.  Per  i  singoli  punti  di
          ricarica, e' sufficiente che ciascuno di essi sia dotato di
          un contabilizzatore azzerabile  con  il  quale  l'operatore
          possa  rendere  visibili  agli  utilizzatori   di   veicoli
          elettrici le informazioni relative ad ogni singolo servizio
          di ricarica erogato. 
              9. Gli operatori dei punti di ricarica  accessibili  al
          pubblico sono considerati, ai  fini  dell'applicazione  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  consumatori
          finali dell'energia elettrica utilizzata  per  la  ricarica
          degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica  presso
          infrastrutture pubbliche,  aperte  al  pubblico  ovvero  di
          pertinenza di enti o di aziende per  i  propri  dipendenti.
          Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico
          possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore
          dell'Unione  europea,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo  26  ottobre
          1995,  n.  504.  Gli  operatori  dei  punti   di   ricarica
          accessibili al  pubblico  sono  autorizzati  a  fornire  ai
          clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici  su  base
          contrattuale, anche a nome e per conto di  altri  fornitori
          di servizi. 
              10. Tutti i punti di ricarica accessibili  al  pubblico
          prevedono anche modalita' di ricarica  specifiche  per  gli
          utilizzatori di veicoli elettrici, senza la  necessita'  di
          dover concludere  contratti  con  i  fornitori  di  energia
          elettrica o gli  operatori  interessati.  Per  i  punti  di
          ricarica accessibili al pubblico sono  abilitate  modalita'
          di pagamento, che permettono a tutti  gli  utilizzatori  di
          veicoli elettrici di usufruire del servizio di ricarica. 
              11. I prezzi praticati dagli  operatori  dei  punti  di
          ricarica  accessibili   al   pubblico   sono   ragionevoli,
          facilmente e chiaramente  comparabili,  trasparenti  e  non
          discriminatori. A tal fine, con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico, sono definiti i  criteri  per  la
          comparabilita' dei prezzi. 
              12.  Gli  operatori  dei   sistemi   di   distribuzione
          cooperano su base non discriminatoria con qualsiasi persona
          che apre  o  gestisce  punti  di  ricarica  accessibili  al
          pubblico. 
              13. La fornitura di energia elettrica  a  un  punto  di
          ricarica deve poter essere  oggetto  di  un  contratto  con
          fornitori   diversi   rispetto    all'entita'    fornitrice
          dell'abitazione o della sede in cui sono  ubicati  i  detti
          punti di ricarica. 
              13-bis. L'ARERA, entro nove mesi dall'entrata in vigore
          del presente comma, adotta uno o piu' atti regolatori con i
          quali definisce le regole tecniche e puntuali necessarie al
          fine di agevolare la connessione  dei  punti  di  ricarica,
          siano essi ad accesso pubblico ovvero privati, alla rete di
          distribuzione dell'energia elettrica. I gestori dei sistemi
          di distribuzione collaborano in maniera non discriminatoria
          con tutti i  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendono
          possedere, sviluppare e gestire punti di ricarica. 
              13-ter. I  gestori  dei  sistemi  di  distribuzione  di
          energia  elettrica  non  possono   possedere,   sviluppare,
          gestire  o  esercire  punti  di  ricarica  per  i   veicoli
          elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica  privata
          dei gestori, ad uso esclusivamente proprio.».