Art. 24 Funzioni e compiti dell'Autorita' di regolazione 1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole «mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali,», sono inserite le seguenti: «flessibili,»; b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a); a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;»; c) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;». 2. All'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);». 3. All'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943; c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte dall' ACER; c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea; c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942; c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER; c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943; c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate: 1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale; 2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali; 3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; 4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943; 5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali; c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni; c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunita' energetiche dei cittadini; c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.» c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento. 4. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.». 5. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita' decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo. 2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.»; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria.».
Note all'art. 24: - Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 42 (Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481: a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea; a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a); a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea; b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine; c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione; d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita' di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili; d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati; e) provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori; f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti; f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto dall'art. 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.». - Il testo dell'art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce: a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive nn. 2009/72/CE e 2009/73/CE; b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER); c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2019/943; c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte dall'ACER; c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'art. 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 2019/942; c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea; c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2019/942; c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER; c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell'art. 16 del regolamento (UE) 2019/943; c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate: 1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale; 2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali; 3. individua l'inadempimento, da parte dei Centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell'art. 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; 4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all'art. 46 del regolamento (UE) 2019/943; 5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri d coordinamento regionali; c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni; c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunita' energetiche dei cittadini; c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»; c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento. 2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva n. 2009/72/CE e della direttiva n. 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila: a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto; b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009; c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 42 della direttiva n. 2009/72/CE e di cui all'art. 46 della direttiva n. 2009/73/CE. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora: a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione; b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso; c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei Paesi terzi. 4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria. 5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'art. 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'art. 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi puo' includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento. 7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 44 (Reclami). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale. 2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine puo' essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due mesi. 2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita' decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo. 2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente. La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinche' siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive nn. 2009/72/CE e 2009/73/CE.».