Art. 24 
 
          Funzioni e compiti dell'Autorita' di regolazione 
 
  1. All'articolo 42, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera a), dopo le parole  «mercati  interni  dell'energia
elettrica e del  gas  naturale  concorrenziali,»,  sono  inserite  le
seguenti: «flessibili,»; 
  b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «a-bis)   sviluppare   mercati    regionali    transfrontalieri
concorrenziali e adeguatamente  funzionanti  all'interno  dell'Unione
europea,  allo  scopo  di  conseguire  gli  obiettivi  di  cui   alla
precedente lettera a); 
      a-ter)  eliminare  le  restrizioni  agli  scambi   di   energia
elettrica tra gli Stati membri e  sviluppare  adeguate  capacita'  di
trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare
l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la
circolazione   dell'energia   elettrica    all'interno    dell'Unione
europea;»; 
    c) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
      «d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi  di
distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano  offerti
incentivi adeguati,  a  breve  e  a  lungo  termine,  per  migliorare
l'efficienza,   e   soprattutto   l'efficienza   energetica,    delle
prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;». 
  2. All'articolo 43, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: 
    «c) garantisce che i gestori dei  sistemi  di  trasmissione  e  i
gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i  proprietari
dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di  gas
naturale o altro partecipante al  mercato  dell'energia,  ottemperino
agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente  decreto  e
della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e
2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti  adottati  a  norma
degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche'  di
tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per
quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle
decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali
dell'energia (ACER);». 
  3. All'articolo 43, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: 
    c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento  degli
impianti  di  generazione,  dello  stoccaggio  dell'energia  e  della
gestione della domanda,  in  base  al  criterio  di  mercato  di  cui
all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943; 
     c-ter) in  stretto  coordinamento  con  le  altre  autorita'  di
regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei
sistemi di trasmissione per l'energia elettrica  (ENTSO-E)  e  l'ente
europeo dei gestori dei sistemi di  distribuzione  dell'UE  (EU  DSO)
ottemperino agli obblighi che ad essi incombono  alla  stregua  delle
pertinenti disposizioni di  diritto  dell'Unione  e  della  normativa
nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto  riguarda  le
questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni  assunte
dall' ACER; 
  c-quater)  individua,  congiuntamente  alle  altre   autorita'   di
regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e  dell'EU
DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che,  ove  le  autorita'  di
regolazione  non  siano  in  grado  di  raggiungere  un  accordo,  la
questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo
6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; 
  c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete  e  degli
orientamenti adottati  a  norma  degli  articoli  58,  60  e  61  del
regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto,
adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea; 
  c-sexies) coopera con  le  autorita'  di  regolazione  degli  Stati
membri   interessati,   nonche'   con   l'ACER,    sulle    questioni
transfrontaliere, in  particolare  attraverso  la  partecipazione  ai
lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi  dell'articolo
21 del regolamento (UE) 2019/942; 
  c-septies) osserva e attua le pertinenti  decisioni  giuridicamente
vincolanti della Commissione europea e dell'ACER; 
  c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di  trasmissione
mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella  misura
massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943; 
  c-novies)  congiuntamente  alle  altre  autorita'  di   regolazione
nazionali interessate: 
      1. approva i  costi  connessi  alle  attivita'  dei  Centri  di
coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi  di
trasmissione, purche' tali costi  siano  ragionevoli  e  appropriati,
assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali  dispongano  di
tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie  necessarie
per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge  e  per  svolgere  i
loro compiti in modo indipendente e imparziale; 
  2. propone eventuali compiti e poteri supplementari  da  attribuire
ai Centri di coordinamento regionali; 
  3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di  coordinamento
regionali, dei rispettivi obblighi,  adottando  decisioni  vincolanti
per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in  grado  di
raggiungere un accordo entro un termine di quattro  mesi  dall'inizio
delle consultazioni con le altre autorita', al  fine  di  individuare
congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per
la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10,  del  regolamento
(UE) 2019/942; 
  4.  controlla  l'esecuzione  dei  compiti  di  coordinamento  e  ne
riferisce annualmente all'ACER,  conformemente  all'articolo  46  del
regolamento (UE) 2019/943; 
  5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai
centri di coordinamento regionali; 
    c-decies) monitora  e  valuta  le  prestazioni  dei  Gestori  dei
sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in
relazione  allo  sviluppo  di  una   rete   intelligente   funzionale
all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento
degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie  limitata
di indicatori e pubblica ogni due anni una  relazione  nazionale  che
contenga raccomandazioni; 
  c-undecies)  monitora  l'eliminazione  degli   ostacoli   e   delle
restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di  energia
elettrica e alle comunita' energetiche dei cittadini; 
  c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti  del
sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare  l'efficienza
energetica delle prestazioni del sistema e promuovere  l'integrazione
del mercato.» 
    c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di
fabbisogno di medio e lungo termine relative alle  tariffe  applicate
agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli
oneri di rete e di dispacciamento. 
  4. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n. 93,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Nelle  ipotesi  in  cui  la  legge  prevede  un   potere
dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di  calcolo
delle tariffe richieste dal gestore della  distribuzione  ovvero  dal
gestore della rete di trasmissione nazionale, la  medesima  Autorita'
puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie  provvisorie,
pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure  compensatorie
nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie  definitivamente
stabilite dal gestore della distribuzione  o  della  trasmissione  si
discostino da quelle stabilite in via provvisoria.». 
  5. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Nei casi in  cui  la  legge  attribuisce  all'ARERA  il
potere di valutare le tariffe  o  le  metodologie  di  calcolo  delle
tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal  gestore
della rete di  trasmissione  nazionale,  i  partecipanti  al  mercato
possono  proporre  reclamo  avverso  le  relative  decisioni  dinanzi
all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della
decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita'  decide  il
reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo.  Il  reclamo
non produce alcun effetto sospensivo. 
      2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi  precedenti
sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma
la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.»; 
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione
delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria.».  
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'art. 42 del citato decreto  legislativo
          1°  giugno  2011,  n.  93,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  42  (Obiettivi  dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei  compiti  e  delle
          funzioni attribuiti dalla  vigente  normativa,  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas  adotta  tutte  le  misure
          ragionevoli  e  idonee  al  perseguimento  delle   seguenti
          finalita', che integrano quelle  previste  dalla  legge  14
          novembre 1995, n. 481: 
                a) promuovere, in stretta cooperazione con  l'Agenzia
          per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia
          - ACER, con le autorita' di  regolamentazione  degli  altri
          Stati membri e con la Commissione europea, mercati  interni
          dell'energia elettrica e del gas  naturale  concorrenziali,
          flessibili, sicuri e  ecologicamente  sostenibili,  nonche'
          l'efficace apertura del mercato per tutti  i  clienti  e  i
          fornitori dell'Unione europea; 
                a-bis) sviluppare mercati regionali  transfrontalieri
          concorrenziali  e  adeguatamente  funzionanti   all'interno
          dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi
          di cui alla precedente lettera a); 
                a-ter)  eliminare  le  restrizioni  agli  scambi   di
          energia  elettrica  tra  gli  Stati  membri  e   sviluppare
          adeguate capacita' di  trasmissione  transfrontaliere,  per
          soddisfare  la  domanda  e  migliorare  l'integrazione  dei
          mercati  nazionali,  nonche'  al  fine  di   agevolare   la
          circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione
          europea; 
                b) assicurare condizioni regolatorie appropriate  per
          il  funzionamento  efficace   e   affidabile   delle   reti
          dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli  obiettivi
          a lungo termine; 
                c) contribuire a conseguire, nel modo  piu'  efficace
          sotto il profilo dei costi,  lo  sviluppo  di  sistemi  non
          discriminatori sicuri, affidabili ed  efficienti  orientati
          al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in
          linea con gli obiettivi generali  in  materia  di  politica
          energetica, l'efficienza energetica nonche'  l'integrazione
          della produzione su larga  scala  e  su  scala  ridotta  di
          energia elettrica e di gas da fonti di energia  rinnovabili
          e la produzione decentrata  nelle  reti  di  trasporto,  di
          trasmissione e di distribuzione; 
                d) agevolare l'accesso alla rete di  nuova  capacita'
          di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli  che
          potrebbero  impedire  l'accesso  di  nuovi  operatori   del
          mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas  da
          fonti di rinnovabili; 
                d-bis) assicurare che ai gestori e  agli  utenti  dei
          sistemi di distribuzione  e  di  trasmissione  dell'energia
          elettrica siano offerti incentivi adeguati,  a  breve  e  a
          lungo termine, per migliorare l'efficienza,  e  soprattutto
          l'efficienza energetica,  delle  prestazioni  dei  sistemi,
          promuovendo l'integrazione dei mercati; 
                e) provvedere  affinche'  i  clienti  beneficino  del
          funzionamento efficiente del mercato nazionale,  promuovere
          una concorrenza effettiva  e  contribuire  a  garantire  la
          tutela dei consumatori; 
                f) contribuire a conseguire un servizio  pubblico  di
          elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica  e  del
          gas  naturale,  contribuire   alla   tutela   dei   clienti
          vulnerabili anche in termini di  condizioni  economiche  di
          fornitura  di  gas   naturale   loro   applicate   e   alla
          compatibilita' dei processi di scambio dei  dati  necessari
          per il cambio di fornitore da parte degli utenti; 
                f-bis)  contribuire  a  definire,  nel  rispetto  dei
          principi  di  economicita',  trasparenza   e   di   massima
          salvaguardia dei clienti  idonei,  la  copertura  economica
          degli  accordi  di  solidarieta'  previsti  nel  piano   di
          emergenza  in  attuazione  degli  articoli  8  e   13   del
          regolamento (UE) 2017/1938, comprese  le  disposizioni  che
          consentono il calcolo  dell'equa  compensazione  di  almeno
          tutti  i  costi  pertinenti  e  ragionevoli  sostenuti  nel
          prestare  solidarieta',   come   previsto   dall'art.   13,
          paragrafo 10, del medesimo regolamento.». 
              - Il testo dell'art. 43, comma 2,  del  citato  decreto
          legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per
          l'energia elettrica e il  gas).  -  1.  Ferme  restando  le
          competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas ai  sensi  della  normativa  vigente,  l'Autorita'
          medesima svolge altresi' i compiti e le  funzioni  indicati
          ai commi successivi. 
              2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          garantisce: 
                a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti
          i servizi, delle misure di tutela dei consumatori,  incluse
          quelle  indicate  all'Allegato  I   delle   direttive   nn.
          2009/72/CE e 2009/73/CE; 
                b) l'accesso ai dati  del  consumo  dei  clienti,  la
          messa a disposizione di un formato  armonizzato  facilmente
          comprensibile per i dati relativi ai consumi  e  il  rapido
          accesso di tutti i clienti ai dati di cui al  paragrafo  1,
          lettera h), dell'Allegato I delle  direttive  2009/72/CE  e
          2009/73/CE; 
                c)  garantisce  che  i   gestori   dei   sistemi   di
          trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se
          necessario, i proprietari dei rispettivi  sistemi,  nonche'
          qualsiasi impresa elettrica  o  di  gas  naturale  o  altro
          partecipante  al  mercato  dell'energia,  ottemperino  agli
          obblighi che  ad  essi  incombono  ai  sensi  del  presente
          decreto  e  della  legislazione  nazionale   vigente,   dei
          regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete  e
          degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e
          61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche' di tutte le altre
          disposizioni di  diritto  dell'Unione  europea,  anche  per
          quanto riguarda le questioni transfrontaliere,  nonche'  in
          forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione  tra
          i regolatori nazionali dell'energia (ACER); 
                c-bis   disciplina   la   deroga    all'obbligo    di
          ridispacciamento  degli  impianti  di  generazione,   dello
          stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda,  in
          base al criterio di mercato di cui all'art.  13,  paragrafo
          3, del Regolamento (UE) n. 2019/943; 
                c-ter)  in  stretto  coordinamento   con   le   altre
          autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la  rete
          europea  dei  gestori  dei  sistemi  di  trasmissione   per
          l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei  gestori
          dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU  DSO)  ottemperino
          agli obblighi che ad  essi  incombono  alla  stregua  delle
          pertinenti disposizioni  di  diritto  dell'Unione  e  della
          normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche  per
          quanto riguarda le questioni transfrontaliere,  nonche'  in
          forza delle decisioni assunte dall'ACER; 
                c-quater)  individua,   congiuntamente   alle   altre
          autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da  parte
          dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi  obblighi,  tenuto
          conto che, ove le autorita' di  regolazione  non  siano  in
          grado di raggiungere un accordo, la questione  e'  deferita
          alla decisione dell'ACER, a norma  dell'art.  6,  paragrafo
          10, del regolamento (UE) n. 2019/942; 
                c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici  di
          rete e degli orientamenti adottati a norma  degli  articoli
          58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, mediante  misure
          nazionali o, se richiesto, adottando  misure  coordinate  a
          livello regionale o di Unione europea; 
                c-sexies) coopera con  le  autorita'  di  regolazione
          degli Stati membri interessati, nonche' con  l'ACER,  sulle
          questioni transfrontaliere, in  particolare  attraverso  la
          partecipazione  ai  lavori  del  comitato  dei   regolatori
          dell'ACER, ai  sensi  dell'art.  21  del  regolamento  (UE)
          2019/942; 
                c-septies) osserva e attua  le  pertinenti  decisioni
          giuridicamente  vincolanti  della  Commissione  europea   e
          dell'ACER; 
                c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di
          trasmissione  mettano  a  disposizione  le   capacita'   di
          interconnessione nella misura massima, a norma dell'art. 16
          del regolamento (UE) 2019/943; 
                c-novies)  congiuntamente  alle  altre  autorita'  di
          regolazione nazionali interessate: 
                  1. approva i  costi  connessi  alle  attivita'  dei
          Centri di coordinamento regionali che  sono  a  carico  dei
          gestori dei sistemi di  trasmissione,  purche'  tali  costi
          siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri
          di coordinamento regionali dispongano di tutte  le  risorse
          umane, tecniche, materiali  e  finanziarie  necessarie  per
          assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere
          i loro compiti in modo indipendente e imparziale; 
                  2. propone eventuali compiti e poteri supplementari
          da attribuire ai Centri di coordinamento regionali; 
                  3. individua l'inadempimento, da parte  dei  Centri
          di  coordinamento  regionali,  dei   rispettivi   obblighi,
          adottando  decisioni  vincolanti  per  gli  stessi;  se  le
          autorita' di regolazione non sono in grado  di  raggiungere
          un accordo entro un termine  di  quattro  mesi  dall'inizio
          delle consultazioni con le  altre  autorita',  al  fine  di
          individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e'
          deferita all'ACER per la decisione  a  norma  dell'art.  6,
          paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; 
                  4.   controlla   l'esecuzione   dei   compiti    di
          coordinamento  e   ne   riferisce   annualmente   all'ACER,
          conformemente all'art. 46 del regolamento (UE) 2019/943; 
                  5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma,
          informazioni ai centri d coordinamento regionali; 
                c-decies)  monitora  e  valuta  le  prestazioni   dei
          Gestori dei sistemi  di  trasmissione  e  dei  Gestori  dei
          sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di  una
          rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da
          fonti rinnovabili  per  il  perseguimento  degli  obiettivi
          definiti nel PNIEC, sulla base di  una  serie  limitata  di
          indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale
          che contenga raccomandazioni; 
                c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli  e
          delle    restrizioni    ingiustificati    allo     sviluppo
          dell'autoconsumo di  energia  elettrica  e  alle  comunita'
          energetiche dei cittadini; 
                c-duodecies) assicura che ai gestori  dei  sistemi  e
          agli utenti del sistema siano  offerti  incentivi  adeguati
          per migliorare l'efficienza  energetica  delle  prestazioni
          del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»; 
              c-terdecies) pubblica e  aggiorna  con  continuita'  le
          previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine  relative
          alle tariffe applicate agli utenti di energia  elettrica  e
          gas, con particolare riguardo  agli  oneri  di  rete  e  di
          dispacciamento. 
              2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1,  lettera
          j),  della  direttiva  n.  2009/72/CE  e  della   direttiva
          n. 2009/73/CE,  i  consumatori   ricevono   un   conguaglio
          definitivo a seguito di un eventuale cambio  del  fornitore
          di energia elettrica  o  di  gas  naturale  non  oltre  sei
          settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila: 
                a) sui programmi  di  investimento  dei  gestori  dei
          sistemi di  trasmissione  e  dei  gestori  dei  sistemi  di
          trasporto; 
                b) sull'applicazione  delle  norme  che  disciplinano
          funzioni e  responsabilita'  dei  gestori  dei  sistemi  di
          trasmissione, dei gestori dei  sistemi  di  trasporto,  dei
          gestori dei sistemi di distribuzione,  dei  fornitori,  dei
          clienti e di altri  soggetti  partecipanti  al  mercato  ai
          sensi del regolamento (CE) n. 714/2009  e  del  regolamento
          (CE) n. 715/2009; 
                c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle
          misure  di  salvaguardia  adottate  dal   Ministero   dello
          sviluppo economico di cui all'art. 42  della  direttiva  n.
          2009/72/CE  e  di  cui  all'art.  46  della  direttiva   n.
          2009/73/CE. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          monitora: 
                a) il grado e l'efficacia  di  apertura  dei  mercati
          all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia
          elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti
          civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la
          percentuale  dei  clienti  che   cambiano   fornitore,   la
          percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di
          manutenzione e per la loro esecuzione; 
                b)   la   sussistenza   di   pratiche    contrattuali
          restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono
          impedire  ai  grandi  clienti  non  civili  di   impegnarsi
          simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro
          scelta in tal senso; 
                c) la cooperazione tecnica tra operatori dei  sistemi
          di trasmissione degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
          nonche' dei Paesi terzi. 
              4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un  potere
          dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero  le  metodologie
          di  calcolo  delle  tariffe  richieste  dal  gestore  della
          distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione
          nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in  caso  di
          ritardo, tariffe o metodologie  provvisorie,  pubblicandole
          sul proprio sito  web  e  prevedendo  misure  compensatorie
          nell'ipotesi  in  cui  le  tariffe  ovvero  le  metodologie
          definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o
          della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via
          provvisoria. 
              5.  Al  fine  dell'efficace  svolgimento   dei   propri
          compiti,  ivi  compresi  quelli  operativi,  ispettivi,  di
          vigilanza  e  monitoraggio,   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il   gas   puo'   effettuare   indagini   sul
          funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del  gas
          naturale,  nonche'  adottare  e  imporre  i   provvedimenti
          opportuni, necessari e  proporzionati  per  promuovere  una
          concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei
          mercati. In funzione della  promozione  della  concorrenza,
          l'Autorita' puo' in particolare adottare misure  temporanee
          di regolazione asimmetrica. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          trasmette alle Autorita' di  regolazione  competenti  degli
          Stati  membri  dell'Unione   europea,   all'ACER   e   alla
          Commissione europea la relazione annuale di cui all'art. 2,
          comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
          Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e  il  gas,  oltre  a  descrivere  le  iniziative
          assunte e  i  risultati  conseguiti  in  ordine  ai  propri
          compiti, fornisce un'analisi dei programmi di  investimento
          dei gestori dei sistemi  di  trasmissione  e  di  trasporto
          sotto il profilo della loro conformita' di  sviluppo  della
          rete a livello comunitario di cui all'art. 8, paragrafo  3,
          lettera  b),  del  regolamento  (CE)  n.  714/2009  e   del
          regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi  puo'  includere
          raccomandazioni per  la  modifica  dei  predetti  piani  di
          investimento. 
              7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per
          l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 44 del citato decreto  legislativo
          1° giugno 2011, n. 93, come modificato dal presente decreto
          cosi' recita: 
              «Art. 44 (Reclami).  -  1.  L'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro  un
          gestore di un sistema di  trasmissione,  di  trasporto,  di
          stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto
          concerne gli obblighi a tali gestori imposti in  attuazione
          delle   direttive   comunitarie   sui    mercati    interni
          dell'energia elettrica e del gas naturale. 
              2. La decisione sui reclami di  cui  al  comma  1  deve
          essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo.
          Tale termine puo' essere prorogato di non  oltre  due  mesi
          qualora  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con
          il consenso del soggetto che ha presentato il  reclamo,  il
          termine medesimo puo' essere  ulteriormente  prorogato,  in
          ogni caso, per un periodo non piu' lungo di  ulteriori  due
          mesi. 
              2-bis. Nei casi in cui la legge  attribuisce  all'ARERA
          il potere di  valutare  le  tariffe  o  le  metodologie  di
          calcolo  delle  tariffe   richieste   dal   gestore   della
          distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione
          nazionale,  i  partecipanti  al  mercato  possono  proporre
          reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita'
          stessa,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della
          decisione ovvero della proposta di  decisione.  L'Autorita'
          decide il reclamo entro trenta giorni dal  ricevimento  del
          reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo. 
              2-ter. Le decisioni sui reclami di  cui  ai  due  commi
          precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del  sito
          web dell'ARERA, ferma la  riservatezza  delle  informazioni
          commercialmente sensibili. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  emana
          specifiche direttive per la disciplina, ai sensi  dell'art.
          2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre  1995,  n.
          481, delle procedure di risoluzione delle  controversie  di
          cui al comma precedente. La  partecipazione  delle  imprese
          elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie
          di cui al presente comma e' obbligatoria. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          assicura  il  trattamento  efficace  dei  reclami  e  delle
          procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti
          dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia
          elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico  Spa  e  vigila
          affinche' siano applicati i principi in materia  di  tutela
          dei consumatori di cui all'Allegato I delle  direttive  nn.
          2009/72/CE e 2009/73/CE.».