Art. 25 
 
                 Poteri sanzionatori dell'Autorita' 
               di regolazione energia reti e ambiente 
 
   1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, e dall'articolo 45 del decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.
93, l'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  irroga
sanzioni amministrative pecuniarie  in  caso  di  inosservanza  delle
prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni: 
  a) articoli 5, commi da 1 a 13, 6, commi da 1 a 5, 7, commi 1, 2, 4
e 5, 8, commi da 1 a 3, 9, commi 6 e 7, 11, comma 2, 12 commi da 1  a
5, 15, comma 3, del presente decreto; 
  b) articoli 6, paragrafi 13 e 14, 7, 8, 9, 10, 12, paragrafo 1, 13,
paragrafi 4, 5 e 7, 16, paragrafi 1, 2, 8 e 11, 17, 23, paragrafo  4,
del regolamento (UE) 2019/943; 
  c)  articoli  37,  42  e  46  del  regolamento  (UE)  2019/943  con
riferimento  ai  Centri  di  coordinamento  regionale  o  loro   sedi
distaccate aventi sede in Italia effettuando ispezioni,  anche  senza
preavviso, presso i loro locali; 
  d) articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79; 
  e) articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93; 
    f)  codici  di  rete  adottati  a  norma  dell'articolo  59   del
regolamento (UE) 2019/943 e orientamenti vincolanti adottati a  norma
dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943.  
 
          Note all'art. 25: 
              - Per i riferimenti della legge 14  novembre  1995,  n.
          481 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 45 del citato decreto  legislativo
          1° giugno 2011, n. 93, cosi' recita: 
              «Art. 45 (Poteri sanzionatori).  -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   irroga
          sanzioni amministrative pecuniarie in caso di  inosservanza
          delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
          disposizioni: 
                a) articoli 13, 14, 15, 16 e  20  e  allegato  I  del
          regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma  3,
          38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; 
                b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e
          allegato  I  del  regolamento  (CE)  n.  715/2009  e  degli
          articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'art. 10, commi 1  e  3,  e
          degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4
          e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto,  nonche'  l'art.
          20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164  del
          2000. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  irroga
          altresi' sanzioni  amministrative  pecuniarie  in  caso  di
          mancato rispetto delle decisioni giuridicamente  vincolanti
          dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
              3. Entro trenta  giorni  dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
              4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie   irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico  per  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
          decreto non possono essere inferiori, nel minimo,  a  2.500
          euro e non possono superare il 10 per cento  del  fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
          gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
          dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              5.  Ai  procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica l'art. 26 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  Per  i   procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'art. 14, comma  2,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
              6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas puo',  d'ufficio,  deliberare,
          con atto motivato, l'adozione di  misure  cautelari,  anche
          prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
              7-bis. In caso di violazione persistente da  parte  del
          Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
          direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas  e  il  sistema  idrico  assegna  a  un  gestore  di
          trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
          Gestore.». 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2019/943  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79 si veda nelle note all'art. 22. 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, cosi' recita: 
              «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
          distributrici hanno l'obbligo di  connettere  alle  proprie
          reti tutti i soggetti  che  ne  facciano  richiesta,  senza
          compromettere la continuita' del servizio e  purche'  siano
          rispettate le  regole  tecniche  nonche'  le  deliberazioni
          emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in
          materia  di  tariffe,  contributi  ed  oneri.  Le   imprese
          distributrici operanti alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, ivi comprese, per la  quota  diversa  dai
          propri  soci,  le  societa'  cooperative  di  produzione  e
          distribuzione di cui all'art. 4, numero 8,  della  legge  6
          dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere  il  servizio
          di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
          il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato e aventi scadenza il 31  dicembre  2030.
          Con   gli   stessi   provvedimenti   sono   individuati   i
          responsabili  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario, dello sviluppo delle reti  di  distribuzione  e
          dei relativi dispositivi di  interconnessione,  che  devono
          mantenere  il  segreto   sulle   informazioni   commerciali
          riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
          incremento dell'efficienza energetica degli usi  finali  di
          energia  secondo  obiettivi  quantitativi  determinati  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato di concerto con il Ministro  dell'ambiente
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. Con regolamento  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, adottato ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ,  sentite
          la Conferenza unificata, istituita  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281   e   l'Autorita'
          dell'energia  elettrica  e  il  gas,  sono   stabiliti   le
          modalita', le  condizioni  e  i  criteri,  ivi  inclusa  la
          remunerazione degli investimenti realizzati dal  precedente
          concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
          scadenza  del  31  dicembre  2030,   previa   delimitazione
          dell'ambito, comunque non inferiore al territorio  comunale
          e non superiore a un quarto  di  tutti  i  clienti  finali.
          Detto servizio e' affidato sulla base di  gare  da  indire,
          nel rispetto della normativa  nazionale  e  comunitaria  in
          materia di  appalti  pubblici,  non  oltre  il  quinquennio
          precedente la medesima scadenza. 
              3.  Al  fine   di   razionalizzare   la   distribuzione
          dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola  concessione
          di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove,  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          operanti piu' distributori, questi  ultimi,  attraverso  le
          normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
          per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
          relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000;  ove  lo  stesso
          Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
          le stesse proposte  si  intendono  approvate.  Il  medesimo
          Ministro ed il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione    economica    promuovono    la    predetta
          aggregazione,  anche  attraverso   specifici   accordi   di
          programma. 
              4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed  ai  fini  del
          mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi  e  del
          rafforzamento  di  soggetti  imprenditoriali  anche   nella
          prospettiva    dell'estensione    del     mercato     della
          distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
          comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato, le societa' di distribuzione  partecipate
          dagli enti  locali  possono  chiedere  all'ENEL  S.p.a.  la
          cessione  dei   rami   d'azienda   dedicati   all'esercizio
          dell'attivita' di distribuzione nei  comuni  nei  quali  le
          predette societa' servono almeno il venti per  cento  delle
          utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene  entro
          il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
          le unita'  di  personale  da  trasferire  sono  determinati
          d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il  30
          settembre 2000, si provvede  alle  relative  determinazioni
          attraverso  tre  qualificati  soggetti  terzi  di  cui  due
          indicati rispettivamente da ciascuna delle  parti,  che  ne
          sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri  sono
          a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente
          del  tribunale  territorialmente  competente,  che  operano
          secondo sperimentate metodologie  finanziarie  che  tengano
          conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo  tra  le
          parti  la  cessione  avviene  sulla  base  delle   suddette
          determinazioni. 
              5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente  ad
          ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, le  societa'  degli
          enti locali aventi  non  meno  di  100.000  clienti  finali
          possono  richiedere   al   Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato di avvalersi  delle  procedure
          di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro
          il termine di sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro  tale
          termine, la richiesta si intende accolta. 
              Le predette societa' sono in  ogni  caso  ammesse  alle
          procedure di cui al comma 3 qualora abbiano  un  numero  di
          clienti finali non inferiore a un  quarto  del  totale  dei
          clienti finali compresi  nel  bacino  territoriale  oggetto
          della richiesta. 
              6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          stabilisce  i  criteri  e  i  parametri  economici  per  la
          determinazione  del  canone  annuo  da  corrispondere  agli
          eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
          sia  assegnata  la  relativa   concessione.   Il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   puo'
          ripartire o modificare la  concessione  rilasciata,  previo
          consenso del concessionario. 
              7. I soggetti titolari di concessioni di  distribuzione
          possono costituire una o piu' societa' per azioni,  di  cui
          mantengono il controllo e a cui trasferiscono i  beni  e  i
          rapporti in essere, le attivita' e le  passivita'  relativi
          alla distribuzione di energia elettrica e alla  vendita  ai
          clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas  provvede  ad  emanare  i  criteri  per  le   opportune
          modalita' di separazione gestionale e amministrativa  delle
          attivita' esercitate dalle predette societa'.». 
              - Per il testo dell'art. 35 del decreto legislativo  1°
          giugno 2011, n. 93 si veda nelle note all'art. 5.