Art. 26 Esenzione per i nuovi interconnettori tra Stati membri dell'UE 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione gia' concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 943/2019 si veda nelle note alle premesse.