Art. 26 
 
                Esenzione per i nuovi interconnettori 
                      tra Stati membri dell'UE 
 
   1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'ARERA decide in merito  alle  richieste  di  esenzione,  ovvero  di
modifica di un'esenzione gia' concessa, dal diritto  di  accesso  dei
terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con  i  sistemi
elettrici  degli  Stati  membri,  ai  sensi  dell'articolo   63   del
regolamento (UE) 943/2019.  
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 943/2019 si
          veda nelle note alle premesse.