Art. 27 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.