Art. 3 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 2. Il cliente attivo e' un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attivita' non possono in ogni caso costituire l'attivita' commerciale o professionale principale di tali clienti. 3. La comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica: a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' anziche' perseguire profitti finanziari; d) che puo' partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci. 4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019. 5. Le componenti di rete pienamente integrate sono componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico. 6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che puo' essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico. 7. L'impianto di stoccaggio dell'energia e' un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia. 8. La gestione della domanda e' la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione. 9. L'aggregazione e' la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina piu' carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica. 10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante al mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma precedente e che non e' collegato al fornitore dei clienti interessati. 11. Il partecipante al mercato e' una persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricita', alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o piu' mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento. 12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega tra loro due o piu' reti elettriche. 13. Il responsabile del bilanciamento e' il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica. 14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato. 15. La rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e' oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O., cosi' recita: «Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.». - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 943/2019 del 5 giugno 2019 si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della Commissione europea relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'art. 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrita' e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2014, n. L 363. - Il testo dell'art. 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1977, n. 146, cosi' recita: «Art. 1-ter. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonche' le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformita' a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche. 4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'art. 10, eserciti mediante un'unica azienda o societa' sia le attivita' di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa. 5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1-bis, comma 4.».