Art. 5 
 
               Diritti contrattuali dei clienti finali 
 
  1.  I  clienti  finali  hanno  il  diritto  di  acquistare  energia
elettrica dal produttore o dal fornitore di  loro  scelta,  anche  se
stabilito nel territorio di un diverso Stato  membro,  purche'  siano
rispettate le norme in  materia  di  scambi  e  di  bilanciamento.  I
clienti finali possono stipulare piu' di un  contratto  di  fornitura
allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti
di connessione e di misurazione. 
  2. I clienti finali, ferme e impregiudicate  le  norme  di  diritto
nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei  consumatori,
beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti. 
  3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura
di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara  e
agevolmente comprensibile: 
    a) l'identita' e l'indirizzo del fornitore; 
    b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi e la data
dell'allacciamento iniziale; 
    c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto; 
    d)  i  mezzi  disponibili  al  fine  di   ottenere   informazioni
aggiornate sulle  tariffe  vigenti,  sugli  addebiti  per  i  servizi
accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto; 
    e) la durata-base del contratto, le condizioni di  rinnovo  e  di
cessazione degli effetti del  contratto  e  dei  singoli  servizi  da
questo previsti, ivi compresi i prodotti o  i  servizi  a  pacchetto,
nonche'  l'eventuale  facolta',  per  il  cliente,  di  risolvere  in
anticipo il contratto senza oneri; 
    f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso previsti nel  caso  in
cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano raggiunti,
ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva; 
    g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le
relative modalita' procedimentali; 
    h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi  incluse
le informazioni sulla gestione dei  reclami  e  su  tutti  gli  altri
aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere  chiaramente
indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore. 
  4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione
del contratto, un documento informativo recante una sintesi,  scritta
in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3  e
delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni  che
importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione
per i diritti  di  cui  al  comma  3,  sono  debitamente  evidenziate
all'interno del documento informativo.  La  violazione  del  presente
comma, ad opera del fornitore, e' causa di nullita' del contratto  di
fornitura. La nullita' opera soltanto in favore del cliente finale  e
puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. 
  5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore  una
comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva  dell'intenzione  di
modificare le  condizioni  contrattuali  e  della  loro  facolta'  di
recedere  dal  contratto.  In  caso  di  adeguamento  del  prezzo  di
fornitura, i clienti finali devono essere altresi' informati, in  via
diretta, dei motivi  e  prerequisiti  dell'adeguamento  e  della  sua
entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un
mese, qualora si tratti di clienti  civili,  rispetto  alla  data  di
applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse  dall'obbligo  di
comunicazione  di  cui  al  presente   comma,   le   variazioni   dei
corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico
degli stessi non determinati dal fornitore. 
  6. Nelle ipotesi indicate dal  comma  5,  il  cliente  finale  puo'
recedere dal  contratto,  con  dichiarazione  inviata  al  fornitore,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante
posta elettronica, anche ordinaria, entro  il  termine  indicato  dal
fornitore,  comunque  non  inferiore  a  dieci   giorni   lavorativi,
decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal  presente
comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno  un
indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali  la  dichiarazione
di recesso puo' essere trasmessa. 
  7. I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare  e
trasparenti sui prezzi  e  sulle  tariffe  praticati,  nonche'  sulle
condizioni contrattuali generalmente praticate. 
  8.  I  fornitori  offrono  ai  clienti  finali  diversi  metodi  di
pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal  cliente  finale  non
puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le  eventuali
differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento  e  ai
differenti sistemi  di  prepagamento  devono  essere  oggettive,  non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare
i costi diretti a  carico  del  beneficiario  legati  all'uso  di  un
determinato metodo di  pagamento  o  di  un  determinato  sistema  di
prepagamento.  L'accesso  a  sistemi   di   prepagamento   non   puo'
determinare condizioni svantaggiose. 
  9. I moduli o  formulari  recano  condizioni  contrattuali  eque  e
trasparenti e sono redatti in un linguaggio semplice e univoco e  non
prevedono ostacoli, anche esterni  al  contratto,  all'esercizio  dei
diritti dei clienti finali e  dei  diritti  attribuiti  dal  presente
articolo. E' ostacolo vietato ai sensi del presente  comma  anche  la
sottoposizione  al  cliente  finale  di  un'eccessiva  documentazione
contrattuale. 
  10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione
dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da  parte  dei
fornitori, in modo semplice, equo e rapido. 
  11.  I  clienti  finali  hanno  diritto  di  essere  prontamente  e
adeguatamente informati sui propri diritti derivanti  dagli  obblighi
di servizio pubblico universale imposti ai fornitori. 
  12. I clienti civili hanno diritto  di  essere  informati  in  modo
adeguato dai fornitori sulle misure alternative  alla  disconnessione
del servizio, con sufficiente anticipo rispetto  alla  data  prevista
per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese.
Le misure alternative possono consistere in  fonti  di  sostegno,  in
sistemi  di  prepagamento,  in  audit  energetici,  in   servizi   di
consulenza  energetica,  in  piani  di  pagamento   alternativi,   in
consulenze per la gestione dell'indebitamento e in  moratorie  e  non
comportano,  in  ogni  caso,  costi  supplementari  per   i   clienti
interessati. 
  13. I clienti finali ricevono una fattura di conguaglio  definitivo
dal  fornitore  entro  sei  settimane   dall'effettuato   cambio   di
fornitore. 
  14. L'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e  l'ambiente
(di seguito: ARERA), con uno o piu' atti regolatori da adottare entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,  stabilisce  le
misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti  di  cui  al
presente articolo. 
  15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'art. 35 del citato decreto legislativo 1°
          giugno 2011, n. 93, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 35 (Obblighi relativi al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti clienti sono idonei. 
                2. I clienti finali civili e le imprese  connesse  in
          bassa tensione con meno di 50  dipendenti  e  un  fatturato
          annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non  scelgano
          un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di  energia
          elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui  all'art.
          1, comma 2,  del  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2007,
          n.  125.  In  relazione  all'evoluzione  del   mercato   al
          dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo
          economico,  tenuto  conto  dell'esito  di  monitoraggi,  da
          effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato
          al  dettaglio  e  sulla  sussistenza  in  tale  mercato  di
          effettive condizioni di  concorrenza  con  propri  decreti,
          anche mediante indirizzi rivolti alle imprese  che  erogano
          il servizio  di  tutela,  puo'  adeguare,  con  particolare
          riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalita'
          di erogazione del regime di cui al presente comma. 
                3. (abrogato). 
                4. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          anche avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e  del  Gestore
          dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'art. 27, comma 2,
          della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  adotta  le  misure
          necessarie: 
                  a) per la diffusione presso  i  clienti  finali  di
          energia  elettrica  della  lista   di   controllo   per   i
          consumatori elaborata dalla Commissione europea  contenente
          informazioni pratiche sui loro diritti; 
                  b) per assicurare  che  i  clienti  abbiano  idonee
          informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di
          controllo di  cui  alla  lettera  a),  concernenti  i  loro
          diritti, la  legislazione  in  vigore  e  le  modalita'  di
          risoluzione delle controversie di cui dispongono. 
                5. Allo scopo di promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in base ai quali le imprese elettriche  ottimizzano
          l'utilizzo dell'energia elettrica, anche  fornendo  servizi
          di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule  di
          offerta innovative,  introducendo  sistemi  di  misurazione
          intelligenti e reti intelligenti.».