Art. 6 Bollette e informazioni di fatturazione 1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta e' stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi di energia elettrica. 2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita. 3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette. 4. In caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, cio' e' indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione. 5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'Allegato I al presente decreto. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a., secondo modalita' stabilite dall'ARERA e in raccordo con gli strumenti di confronto delle offerte di cui all'articolo 10, rende disponibile ai clienti finali uno strumento di comparabilita' delle informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalle imprese di vendita. 6. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, predisponendo altresi' schemi-tipo di bollette e informazioni di fatturazione. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere altresi' previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O., cosi' recita: «Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore". 2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.».