Art. 7 
 
                    Diritto a cambiare fornitore 
 
  1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il  diritto  di  cambiare,
senza discriminazioni legate ai costi, agli  oneri  o  ai  tempi,  il
proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile e,  comunque,  entro
un termine massimo di tre settimane dalla data di  ricevimento  della
richiesta. Il nuovo fornitore o  il  nuovo  partecipante  al  mercato
coinvolto in un'aggregazione  emette  una  bolletta  per  il  periodo
compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento
del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal  primo
giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio. 
  2. Ciascun  fornitore  indica  ai  propri  clienti,  nel  documento
informativo  comunicato  prima  della  stipula   del   contratto   di
fornitura,  all'interno  del  contratto  stesso  e   nelle   bollette
periodicamente inviate, le modalita' attraverso le quali e' possibile
cambiare fornitore, nonche' l'indirizzo, anche di  posta  elettronica
ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa. 
  3. L'ARERA, entro un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi  nel  mercato
interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative
iscritte nel registro di cui all'articolo 45 del decreto  legislativo
3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori
idonei a garantire che, al piu' tardi a far data dal 1° gennaio 2026,
sia assicurato il diritto dei  clienti  a  cambiare  fornitore  entro
ventiquattro ore dalla richiesta. 
  4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5,  l'esercizio
del diritto di recesso da parte dei clienti civili  e  delle  imprese
che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e  a
termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale  di  bilancio
non superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun onere. 
  5.  Il  fornitore  puo'  imporre  ai  propri  clienti,  singoli   o
aggregati, il pagamento di una somma di denaro  in  caso  di  recesso
anticipato da un contratto di  fornitura  a  tempo  determinato  o  a
prezzo fisso, a condizione che tale  onere  sia  stato  indicato,  in
maniera espressa,  chiara  e  agevolmente  comprensibile,  tanto  nel
documento informativo comunicato prima della  stipula  del  contratto
quanto nel contratto stesso e sia stato  specificamente  approvato  e
sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere
proporzionata e non puo' eccedere la perdita  economica  direttamente
subita dal fornitore o  dal  partecipante  al  mercato  coinvolto  in
un'aggregazione  a  seguito   dello   scioglimento   anticipato   del
contratto, ivi compresi i  costi  legati  a  eventuali  pacchetti  di
investimenti o  servizi  gia'  forniti  al  cliente  nell'ambito  del
contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita' di tale perdita
economica diretta grava sul fornitore. 
  6. I clienti civili possono prendere parte a  programmi  collettivi
di cambio del fornitore, alle stesse condizioni  e  con  le  medesime
garanzie previste dal presente  articolo  per  i  cambi  individuali,
nonche' senza oneri aggiuntivi.  In  caso  di  pratiche  abusive  nei
confronti dei partecipanti a un programma collettivo  di  cambio  del
fornitore, ciascun partecipante o gli enti  rappresentativi  iscritti
nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117, possono agire nei confronti dell'autore della  condotta
lesiva ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto  del  codice  di
procedura civile. 
  7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura  l'attuazione  delle
disposizioni del  presente  articolo,  introducendo  misure  volte  a
contrastare comportamenti opportunistici di cambio del  fornitore  di
energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando
la possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in  cui  siano
state attivate  procedure  di  contestazione  o  conciliazione  sulle
bollette. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 45 del decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 si veda nella nota all'art. 6.