Art. 8 
 
        Contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica 
 
  1. I clienti finali che dispongono  di  un  contatore  intelligente
hanno diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un  contratto
con prezzo dinamico dell'energia elettrica con ciascun fornitore  che
abbia  piu'  di  200.000  clienti  finali.  Il  cliente  finale  deve
esprimere il proprio consenso espresso e specifico  alla  conversione
del proprio contratto di fornitura con prezzo dinamico. 
  2. Il contratto di fornitura con prezzo dinamico si basa  sui  dati
effettivi  di  consumo  del  cliente,  come  rilevati  dal  contatore
intelligente, che consente il controllo e la  verifica  dei  dati  ad
opera del cliente stesso. I dati  di  consumo  sono  riportati  anche
nella bolletta e negli  altri  documenti  di  fatturazione,  i  quali
indicano altresi' il calcolo degli importi fatturati. 
  3. Nell'offerta relativa a un contratto  di  fornitura  con  prezzo
dinamico, il fornitore informa il  cliente  finale  sulle  condizioni
contrattuali  e  sui  prezzi   di   riferimento   utilizzati,   sulle
opportunita' e sui rischi derivanti dalla  stipula  di  contratti  di
questo tipo, nonche' sulla  necessita'  di  installare  un  contatore
intelligente e sui relativi costi. L'ARERA rafforza gli strumenti per
la tutela dei clienti  finali  che  stipulano  contratti  con  prezzo
dinamico dell'energia elettrica da eventuali pratiche abusive. 
  4. L'ARERA, per dieci anni a partire  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, monitora la diffusione e lo sviluppo dei  contratti
con prezzo dinamico dell'energia elettrica, rilevandone gli eventuali
rischi, e ne riferisce, nell'ambito  della  relazione  annuale  sullo
stato dei servizi e sull'attivita'  svolta  di  cui  all'articolo  2,
comma  12,  lettera  i)  della  legge  14  novembre  1995,  n.   481,
analizzando tra  l'altro  le  offerte  di  mercato,  l'impatto  sulle
bollette dei clienti finali e il livello di volatilita' dei prezzi. 
  5. L'ARERA, entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, adotta uno o piu' provvedimenti  al  fine  di  orientare  la
graduale tariffazione delle componenti  dei  contratti  di  fornitura
diverse dall'energia  elettrica  secondo  una  logica  dinamica,  con
contestuale riduzione delle quote fisse, tenuto conto  dei  risultati
dell'attivita' di monitoraggio e della  relazione  annua  di  cui  al
comma 4, dell'esigenza di  promozione  della  gestione  attiva  della
domanda e dell'efficienza energetica negli usi finali, nonche'  della
progressiva installazione dei sistemi di misurazione intelligente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 2,  comma  12,  lettera  i)  della
          legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza  e
          la  regolazione   dei   servizi   di   pubblica   utilita'.
          Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di
          pubblica utilita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18
          novembre 1995, n. 270, S.O., cosi' recita: 
                «Art.2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi  di
          pubblica utilita'). - (omissis) 
                2. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita'  di
          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni: 
                  (omissis) 
                  i)  assicura  la  piu'  ampia   pubblicita'   delle
          condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del  settore  e
          dei  singoli  servizi,  anche  per  modificare   condizioni
          tecniche,   giuridiche   ed   economiche   relative    allo
          svolgimento  o  all'erogazione   dei   medesimi;   promuove
          iniziative volte a migliorare le  modalita'  di  erogazione
          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al
          Presidente del Consiglio dei ministri una  relazione  sullo
          stato dei servizi e sull'attivita' svolta;».