Art. 9 
 
                 Sistemi di misurazione intelligenti 
                 e diritto al contatore intelligente 
 
  1. L'ARERA fissa  i  requisiti  funzionali  e  tecnici  minimi  dei
sistemi  di  misurazione   intelligenti,   assicurandone   la   piena
interoperabilita',  in  particolare  con  i   sistemi   di   gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti  intelligenti,  nonche'
la capacita' di  fornire  informazioni  per  i  sistemi  di  gestione
energetica dei clienti finali.  Tali  requisiti  si  conformano  alle
pertinenti   norme   tecniche   europee,    anche    in    tema    di
interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano  le
seguenti condizioni: 
    a)  il  consumo  effettivo  di  energia  elettrica  deve   essere
accuratamente  misurato  e   devono   essere   fornite   ai   clienti
informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando la coerenza  delle
modalita' di rilevazione tra le due grandezze dell'energia  elettrica
immessa in rete e prelevata  dalla  rete  e  prevedendo  la  medesima
granularita' e frequenza.  I  dati  rilevati  sull'energia  elettrica
immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e
per  il  medesimo  arco  temporale  previsti  per  i  dati   relativi
all'energia  elettrica  prelevata.  I  dati   sui   consumi   storici
convalidati  devono  essere  resi  accessibili  e  visualizzabili  ai
clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro  richiesta  e  senza
costi aggiuntivi. I  dati  sui  consumi  in  tempo  quasi  reale  non
convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile  e
sicuro  e   senza   costi   aggiuntivi,   attraverso   un'interfaccia
standardizzata  o  mediante  accesso  a  distanza,  a  sostegno   dei
programmi di  efficienza  energetica  automatizzata,  della  gestione
della domanda e di altri servizi; 
    b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della  comunicazione
dei dati deve essere  conforme  alla  pertinente  normativa  europea,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili di  cyber-sicurezza
e dei costi, alla luce del principio di proporzionalita'; 
    c) la riservatezza dei clienti finali e la  protezione  dei  loro
dati devono risultare conformi alla normativa  nazionale  ed  europea
sulla protezione e il trattamento dei dati personali; 
    d) l'accesso ai dati di misurazione  e  di  consumo  dei  clienti
finali da parte dei soggetti ammessi e per  le  finalita'  consentite
dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA  avviene  in  maniera  non
discriminatoria; 
    e) gli operatori assicurano che i contatori  dei  clienti  attivi
che  immettono  energia  elettrica  nella  rete  siano  in  grado  di
registrare l'energia immessa nella rete; 
    f)  se  il  cliente  finale  lo  richiede,  i  dati  sull'energia
elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione,
in conformita' agli  atti  di  esecuzione  emessi  dalla  Commissione
europea  ai  sensi  dell'articolo  24  della  direttiva  2019/944/Ue,
attraverso  un'interfaccia  di  comunicazione  standardizzata  ovvero
mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a  un  soggetto
terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in
un formato facilmente comprensibile, cosi' da consentire il raffronto
tra  offerte  comparabili.  Il  cliente  finale   ha   diritto   alla
portabilita' dei suoi dati personali,  estraendoli  dal  contatore  e
trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi; 
    g)  l'operatore,  prima  ovvero,  al  piu'  tardi,   al   momento
dell'installazione del contatore intelligente,  fornisce  al  cliente
una consulenza e informazioni adeguate, con  particolare  riferimento
al pieno potenziale del dispositivo  in  termini  di  gestione  della
lettura e di monitoraggio del  consumo  di  energia  elettrica  e  al
trattamento dei suoi dati personali; 
    h) la misurazione e il pagamento  debbono  essere  assicurati  ai
clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per  il
periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato interno. 
  2. L'ARERA fissa altresi' le modalita' di contribuzione dei clienti
finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi  di  misurazione
intelligenti conformi ai requisiti  indicati  al  comma  1,  in  modo
trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei benefici
a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita'  verifica
con cadenza regolare gli eventuali benefici  conseguiti  dai  clienti
finali  a  seguito  dell'introduzione  dei   descritti   sistemi   di
misurazione intelligenti. 
  3. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui  ai  due
commi precedenti si applicano unicamente agli  impianti  futuri  e  a
quelli  che  sostituiscono  gli  impianti  esistenti.  I  sistemi  di
misurazione intelligenti gia' installati o i cui lavori  siano  stati
avviati prima del 4 luglio 2019  restano  in  funzione  per  l'intera
durata del loro ciclo di vita, salvo che non soddisfino i requisiti e
le norme tecniche di cui al comma 1 del  presente  articolo.  In  tal
caso, restano operativi entro e non oltre la data del 5 luglio  2031.
L'avvio dei lavori coincide con la  data  di  inizio  dei  lavori  di
costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se  antecedente,  con
la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie
ovvero ancora con la data in cui sia stato  assunto  qualsiasi  altro
impegno tale da rendere  irreversibile  l'investimento.  In  caso  di
acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione
degli attivi direttamente  collegati  allo  stabilimento  acquistato.
L'acquisto di un  terreno  e  le  attivita'  preparatorie,  quali  la
richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di
fattibilita' non integrano l'avvio dei lavori. 
  4. L'ARERA elabora e pubblica un  calendario  degli  interventi  di
realizzazione e di  sostituzione  e  ammodernamento  dei  sistemi  di
misurazione intelligenti, considerando un  arco  temporale  di  dieci
anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il calendario cosi'
predisposto deve assicurare che entro il 31 dicembre  2024  l'ottanta
per cento dei clienti finali disponga di contatori intelligenti. 
  5. Nelle more dell'attuazione degli interventi pianificati ai sensi
dei commi precedenti, i  clienti  finali  hanno  comunque  diritto  a
richiedere l'installazione  o  l'adattamento,  a  proprie  spese,  di
contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli  ed  efficaci,
anche sul piano dei costi. Il contatore  intelligente  richiesto  dal
cliente finale presenta gli stessi requisiti di cui al  comma  1  del
presente articolo e assicura l'interoperabilita'. Il  cliente  finale
che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di  un  contatore
intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma
chiara, le funzioni,  anche  in  chiave  di  interoperabilita',  e  i
realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo  carico.  Il
contatore intelligente deve essere installato  o  adattato  entro  un
termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro
mesi. 
  6. I clienti che ancora non dispongano  di  contatori  intelligenti
hanno comunque diritto ad avere contatori  convenzionali  individuali
in grado di misurare con precisione  i  propri  consumi  effettivi  e
facilmente leggibili,  direttamente  ovvero  mediante  un'interfaccia
online o un'altra interfaccia idonea. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2019/944/UE si veda nelle note alle premesse.