Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto,
pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;
b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti
della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti
della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo
all'erario;
g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione
salariale operai agricoli (CISOA);
l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata
all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189;
p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.