Art. 2 
 
                       Modalita' di assunzione 
 
  1. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'articolo  1  i
candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo  5,  comma
1, lettere a) e c), commi  1-bis  e  2  del  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443,  e  dagli  articoli  124  e  125  del  medesimo
decreto. Ai fini dell'accertamento circa il  possesso  dei  requisiti
psico-fisici di cui agli articoli 122  e  123  del  predetto  decreto
legislativo non si tiene conto delle patologie invalidanti o ad  esse
connesse ovvero conseguenti per le quali il candidato ha ottenuto  la
classificazione funzionale specificata al comma 3. 
  2. I  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  sono
stabiliti in conformita' all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 sull'accesso nei Gruppi Sportivi militari e di Stato. 
  3.  Il  bando  di  concorso  indica  specificamente  le  discipline
sportive e le specialita' di tali discipline per le quali sono  messi
a concorso i relativi posti,  nonche'  la  categoria  di  disabilita'
richiesta ai candidati, secondo le classificazioni  funzionali  e  in
base  alla  disciplina  sportiva  praticata,  tenendo   conto   delle
determinazioni   adottate   dall'I.P.C.   (International   Paralympic
Committee) e dalle Federazioni sportive di riferimento. 
  4. Il concorso e' indetto con decreto  del  capo  del  Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria,  a  seguito   di   proposta   di
assunzione formulata dal Responsabile  del  gruppo  sportivo  «Fiamme
Azzurre»,  che  specifica  le  discipline   sportive,   le   relative
specialita' e le categorie di disabilita'. Il bando indica altresi': 
    a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva
prevista dall'articolo  43,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36; 
    b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; 
    c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; 
    d) le categorie dei titoli ammessi a  valutazione  e  i  punteggi
massimi attribuibili a ciascuno di essi; 
    e) ogni altra prescrizione o notizia utile  all'espletamento  del
concorso. 
  5.  L'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   e   attitudinali
richiesti avviene con le modalita'  individuate  dal  titolo  IV  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
  6. La commissione esaminatrice per la  valutazione  dei  titoli  e'
composta da un dirigente penitenziario ovvero da un  primo  dirigente
di  polizia  penitenziaria,   con   funzioni   di   presidente,   dal
responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre e da un terzo  membro
appartenente alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. 
  7. Le funzioni di segretario della  commissione  esaminatrice  sono
svolte da un appartenente al  ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
  8. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 122, 123, 124 e
          125  del  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443
          «Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,  della  legge
          15 dicembre 1990, n. 395»: 
              «Art. 5 (Nomina ad allievo agente  di  polizia).  -  1.
          L'assunzione   degli   agenti   nel   Corpo   di    polizia
          penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti civili e politici; 
                b) eta'  non  inferiore  agli  anni  diciotto  e  non
          superiore agli anni ventotto; 
                c)  efficienza  e  idoneita'  fisica,   psichica   ed
          attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; 
                d)  diploma  d'istruzione  secondaria  superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario. 
              1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
          d), il titolo di studio richiesto per l'accesso  ai  gruppi
          sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme  azzurre
          e  Astrea  e'  sufficiente  il  possesso  del  diploma   di
          istruzione secondaria di primo grado. 
              2. Non sono ammessi al concorso coloro che  sono  stati
          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente
          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
              3.  I  concorsi  sono   di   preferenza   banditi   per
          l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
          la nomina ad agente del Corpo di polizia  penitenziaria,  i
          vincitori dei concorsi sono destinati a  prestare  servizio
          nella regione eventualmente  predeterminata  per  il  tempo
          indicato nel bando di concorso; possono  essere,  comunque,
          impiegati in altre sedi per motivate esigenze  di  servizio
          di carattere provvisorio. 
              4. I  vincitori  dei  concorsi  sono  nominati  allievi
          agenti di polizia penitenziaria. 
              4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi  agenti,
          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a
          frequentare il primo corso di formazione utile  il  coniuge
          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici
          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   polizia
          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
          di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali  ne  facciano
          richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti  di  cui
          al comma 1 e non si trovino  nelle  condizioni  di  cui  al
          comma 2. 
              5. Le modalita' dei  concorsi,  la  composizione  e  la
          nomina delle commissioni  esaminatrici  ed  i  criteri  per
          l'accertamento della idoneita' fisica e  psichica,  per  la
          valutazione  delle  qualita'  attitudinali  e  del  livello
          culturale dei candidati, per la documentazione richiesta  a
          questi  ultimi  e  per  la  determinazione   di   eventuali
          requisiti per l'ammissione al concorso, sono  stabiliti  al
          successivo titolo IV. 
              6. Il  servizio  prestato  in  ferma  volontaria  o  in
          rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
          meta' e per non oltre tre anni,  ai  fini  dell'avanzamento
          nel Corpo di polizia penitenziaria. 
              7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art.  6
          della legge 24  dicembre  1986,  n.  958  ,  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui al comma  4  dell'art.  1
          della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel
          Corpo di polizia penitenziaria  dal  personale  assunto  ai
          sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e'  sostitutivo  a
          tutti gli  effetti  del  servizio  militare  di  leva.  Nei
          confronti del citato personale non si applica  il  disposto
          di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 7  giugno  1975,
          n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento  in
          congedo, qualora ne  faccia  richiesta  ed  abbia  prestato
          lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno
          con la qualifica  di  agente  ausiliario.  Al  termine  del
          secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne
          faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio,  puo'
          essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di  polizia
          penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2
          dell'art. 6, durante il quale  e'  sottoposto  a  selezione
          attitudinale per l'eventuale  assegnazione  a  servizi  che
          richiedono particolare qualificazione. 
              8. In ogni caso, il servizio gia' prestato  dalla  data
          dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti  gli  effetti,
          sia giuridici sia economici, qualora gli  agenti  ausiliari
          siano immessi in ruolo.». 
              «Art. 122 (Requisiti psico-fisici per  l'ammissione  ai
          concorsi). - 1. I  requisiti  psico-fisici  di  cui  devono
          essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
          allievo  agente  e  ad  allievo  vice  ispettore,  sono   i
          seguenti: 
                a) sana e robusta costituzione fisica; 
                b) altezza individuata ai sensi del provvedimento  di
          cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n.  874  .  Il
          rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza  della  massa
          muscolare, la distribuzione del  pannicolo  adiposo  ed  il
          trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare
          la  robusta   costituzione   e   la   necessaria   agilita'
          indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 
                c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo
          normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
          stereoscopica sufficiente; 
                d) per l'ammissione al  concorso  per  la  nomina  ad
          allievo  agente,  visus  naturale  non  inferiore  a  12/10
          complessivi quale somma del visus dei due  occhi,  con  non
          meno di 5/10 nell'occhio che  vede  di  meno  ed  un  visus
          corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per  una  correzione
          massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli
          vizi di rifrazione. Per l'ammissione  ai  concorsi  per  la
          nomina ad allievo vice ispettore,  visus  non  inferiore  a
          10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche'  non
          superiore alle tre diottrie complessive ed  in  particolare
          per  la  miopia,  l'ipermetropia,  l'astigmatismo  semplice
          (miopico od ipermetrico), tre diottrie in  ciascun  occhio,
          per l'astigmatismo composto  e  misto  tre  diottrie  quale
          somma dei singoli vizi; 
                e) funzione uditiva  con  soglia  audiometrica  media
          sulle   frequenze    500-1000-2000-4000    Hz,    all'esame
          audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30  decibel
          all'orecchio che sente di meno e  a  15  decibel  all'altro
          (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 
                f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
          la  funzione  masticatoria  e,  comunque,   devono   essere
          presenti: i dodici denti frontali superiori  ed  inferiori;
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
          sostituiti   con   protesi   fissa;   almeno   due   coppie
          contrapposte  per  ogni  emiarcata  tra   i   venti   denti
          posteriori;  gli  elementi  delle  coppie  possono   essere
          sostituiti da  protesi  efficienti;  il  totale  dei  denti
          mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere  superiore
          a sedici elementi.». 
              «Art. 123 (Cause di non idoneita'). - 1.  Costituiscono
          cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di  cui
          all'art. 122 le seguenti imperfezioni e infermita': 
                a) la tbc polmonare ed extrapolmonare,  la  sifilide,
          la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento
          cronico anche in fase aclinica,  sierologica,  di  devianza
          immunologica o di trasmissibilita'; 
                b) l'alcolismo, le  tossicomanie,  le  intossicazioni
          croniche di origine esogena; 
                c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute  e
          delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici
          infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la  funzione;
          tramiti fistolosi, che, per sede ed  estensione,  producano
          disturbi funzionali; tumori cutanei. Costituiscono causa di
          esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai  ruoli  e
          alle carriere della Polizia  Penitenziaria  le  alterazioni
          volontarie  dell'aspetto  esteriore  dei  candidati,  quali
          tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico
          non conseguenti a interventi di natura comunque  sanitaria,
          se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme  indossata
          o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione,  natura  o
          contenuto, risultano deturpanti  o  indice  di  alterazioni
          psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro  della
          funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria; 
                d) le infermita' ed  imperfezioni  degli  organi  del
          capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo  oculare,
          delle palpebre,  dell'apparato  lacrimale,  disturbi  della
          motilita'  dei  muscoli  oculari  estrinseci;   stenosi   e
          poliposi  nasale;  sinusopatie  croniche;  malformazioni  e
          malattie della  bocca;  gravi  malocclusioni  dentarie  con
          alterazione della funzione  masticatoria  e/o  dell'armonia
          del volto;  disfonie  e  balbuzie;  otite  media  purulenta
          cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione
          timpanica;  sordita'  unilaterale;  ipoacusie  monolaterali
          permanenti  con  una  soglia   audiometrica   media   sulle
          frequenze 500-1000-2000-4000  Hz  superiore  a  30  decibel
          dall'orecchio che sente di  meno,  oppure  superiore  a  45
          decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale
          biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi  da  trauma
          acustico con audiogramma con soglia  auditiva  a  4000  Hz,
          superiore a  50  decibel  (trauma  acustico  lieve  secondo
          Klochoff); tonsilliti croniche; 
                e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea; 
                f) le infermita' del torace: deformazioni  rachitiche
          e post-traumatiche; 
                g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti
          croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari;  segni
          radiologici   di   malattie    tubercolari    dell'apparato
          pleuropolmonare in atto o  pregresse,  qualora  gli  esisti
          siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in
          fase aclinica o di devianza ematochimica; 
                h)  le  infermita'  ed   imperfezioni   dell'apparato
          cardio-circolatorio:    malattie    dell'endocardio,    del
          miocardio,  del  pericardio;  gravi   disturbi   funzionali
          cardiaci; ipertensione arteriosa;  arteriopatie;  varici  e
          flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose; 
                i)  le  infermita'   ed   imperfezioni   dell'addome:
          anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi
          addominali,  che  determinano  apprezzabili   ripercussioni
          sullo stato generale; ernie; 
                l)  le  infermita'  ed   imperfezioni   dell'apparato
          osteo-articolare e muscolare: tutte  le  alterazioni  dello
          scheletro  consecutive  a  fatti   congeniti;   rachitismo,
          malattie   o   traumi,   deturpanti   od   ostacolanti   la
          funzionalita' organica  o  alteranti  l'euritmia  corporea;
          malattie ossee o  articolari  in  atto;  limitazione  della
          funzionalita' articolare; malattie  delle  aponeurosi,  dei
          muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione; 
                m)  le  imperfezioni  ed   infermita'   dell'apparato
          neuro-psichico: malattie del  sistema  nervoso  centrale  o
          periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita'
          psichiche  invalidanti,  psicosi  e   psico-nevrosi   anche
          pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia; 
                n) le  infermita'  e  le  imperfezioni  dell'apparato
          urogenitale:  malattie   renali   in   atto   o   croniche;
          imperfezioni  e  malformazioni  dei  genitali  esterni   di
          rilevanza  funzionale;  malattie  croniche  dei  testicoli,
          arresto  di  sviluppo,  assenza  o  ritenzione  bilaterale;
          idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie  in
          atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria; 
                o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici
          e  del  sistema   reticolo-istiocitario   di   apprezzabile
          entita', comprese quelle congenite; 
                p) le sindromi dipendenti da alterata funzione  delle
          ghiandole endocrine; 
                q) le neoplasie di qualunque sede o natura; 
                r) le malattie da miceti, le malattie da  protozoi  e
          le altre parassitosi che siano causa di importanti  lesioni
          organiche o di notevoli disturbi funzionali.». 
              «Art.   124   (Requisiti   attitudinali.   Disposizioni
          generali). - 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123
          sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad  accertare
          il possesso, ai fini del  servizio  penitenziario,  di  una
          personalita' sufficientemente  matura  con  stabilita'  del
          tono dell'umore, delle capacita' di controllare le  proprie
          istanze   istintuali,   di   uno    spiccato    senso    di
          responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e
          di autocritica ed al livello di autostima.». 
              «Art. 125 (Requisiti attitudinali per  i  candidati  ai
          concorsi per la nomina ad allievo agente). - 1. I requisiti
          attitudinali per i candidati ai concorsi per la  nomina  ad
          allievo agente sono i seguenti: 
                a) un  livello  evolutivo  che  consenta  una  valida
          integrazione  della  personalita'  con   riferimento   alla
          maturazione, alla esperienza di vita,  ai  tratti  salienti
          del carattere ed al senso di responsabilita'; 
                b)  un  controllo   emotivo   contraddistinto   dalla
          capacita' di  contenere  i  propri  atti  impulsivi  e  che
          implichi  l'orientamento   dell'umore,   la   coordinazione
          motoria e la sintonia delle reazioni; 
                c) una capacita' intellettiva  che  consenta  di  far
          fronte alle situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,
          sintomatica  di  una  intelligenza   dinamico-pratica,   di
          capacita' di percezione e di esecuzione  e  delle  qualita'
          attentive; 
                d) una adattabilita'  che  scaturisce  dal  grado  di
          socievolezza, dalla predisposizione al gruppo,  ai  compiti
          ed all'ambiente di lavoro.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  28  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro): 
              «Art. 28 (Personale dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
          indicate dal bando di concorso, i limiti minimo  e  massimo
          di  eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei  gruppi
          sportivi delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  sono   fissati,   rispettivamente,   in
          diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato  ai
          sensi del presente articolo non puo'  essere  impiegato  in
          attivita' operative fino  al  compimento  del  diciottesimo
          anno di eta'.». 
              - Per l'art. 43, comma 3, del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse. 
              - Il  TITOLO  IV  del  citato  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443, reca: «Accesso ai ruoli del personale
          del corpo di polizia penitenziaria».