Art. 11 
 
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.
                                 35 
 
  1. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente:  «ALLEGATO  II   -
COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»; 
    b) al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «della  redazione   del   progetto   di
fattibilita' tecnica ed  economica»  ed  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
      «d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili: 
        1) disposizioni per i pedoni, 
        2) disposizioni  per  i  ciclisti,  compresa  l'esistenza  di
percorsi alternativi o separazioni dal  traffico  automobilistico  ad
alta velocita', 
        3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a  motore  a
due ruote, 
        4) densita' e ubicazione  degli  attraversamenti  pedonali  e
ciclabili, 
        5) disposizioni per  i  pedoni  e  i  ciclisti  sulle  strade
interessate della zona, 
        6)  separazione  dei  pedoni  e  dei  ciclisti  dal  traffico
automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi
diretti su strade di classe inferiore.»; 
    c) al punto 2, alla lettera f), le parole:  «utenti  vulnerabili»
sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  testo  dell'allegato  II  del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «ALLEGATO II  -  COMPONENTI  INDICATIVE  DEI  CONTROLLI
          SULLA SICUREZZA STRADALE. 
              1. Criteri applicabili nella fase della  redazione  del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica: 
                a) analisi della situazione geografica; 
                b)   analisi   e   verifica    della    funzionalita'
          dell'infrastruttura all'interno della rete; 
                c) analisi delle condizioni plano-altimetriche  della
          nuova  infrastruttura  (velocita'  di  progetto,  geometria
          dell'asse, numero e tipo di corsie,  tipi  di  intersezioni
          e/o svincoli, verifica visuale libera); 
                d)  tipologia  del  traffico  ammesso   nella   nuova
          infrastruttura. 
                d-bis)  disposizioni  per  gli  utenti  della  strada
          vulnerabili: 
                  1) disposizioni per i pedoni, 
                  2)   disposizioni   per   i   ciclisti,    compresa
          l'esistenza  di  percorsi  alternativi  o  separazioni  dal
          traffico automobilistico ad alta velocita', 
                  3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli  a
          motore a due ruote, 
                  4)  densita'  e  ubicazione  degli  attraversamenti
          pedonali e ciclabili, 
                  5) disposizioni per i pedoni  e  i  ciclisti  sulle
          strade interessate della zona, 
                  6)  separazione  dei  pedoni  e  dei  ciclisti  dal
          traffico automobilistico ad alta velocita' o  esistenza  di
          percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore. 
                2. Criteri applicabili nella fase della progettazione
          definitiva: 
                  a) analisi e verifica del tracciato; 
                  b) armonizzazione  della  segnaletica  verticale  e
          orizzontale (coordinamento segnaletico); 
                  c)  illuminazione   dell'infrastruttura   (asse   e
          intersezioni); 
                  d)   valutazione   del    contesto    ai    margini
          dell'infrastruttura (vegetazione, ostacoli fissi ai margini
          della strada); 
                  e) analisi delle pertinenze di  servizio  (aree  di
          servizio, di sosta e di parcheggio); 
                  f) analisi  di  sistemi  stradali  di  contenimento
          (barriere   stradali   di   sicurezza)   con    particolare
          riferimento  all'individuazione  degli  elementi   atti   a
          ridurre la lesivita' degli utenti della strada vulnerabili. 
                3. Criteri applicabili nella fase della progettazione
          esecutiva: 
                  a)  analisi  della  sicurezza   degli   utenti   in
          circostanze   particolari   (scarsa   visibilita',   scarsa
          illuminazione, condizioni meteorologiche non ottimali); 
                  b) intellegibilita' della segnaletica  verticale  e
          orizzontale; 
                  c) analisi delle  condizioni  della  pavimentazione
          stradale. 
                4.  Criterio  applicabile   nella   prima   fase   di
          funzionamento: valutazione della  sicurezza  stradale  alla
          luce dell'effettivo comportamento degli utenti.».