Art. 11 Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 1. All'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo e' sostituito dal seguente: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE»; b) al punto 1, le parole: «della progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «della redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica» ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili: 1) disposizioni per i pedoni, 2) disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocita', 3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote, 4) densita' e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili, 5) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona, 6) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore.»; c) al punto 2, alla lettera f), le parole: «utenti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti: «utenti della strada vulnerabili.».
Note all'art. 11: - Il testo dell'allegato II del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «ALLEGATO II - COMPONENTI INDICATIVE DEI CONTROLLI SULLA SICUREZZA STRADALE. 1. Criteri applicabili nella fase della redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica: a) analisi della situazione geografica; b) analisi e verifica della funzionalita' dell'infrastruttura all'interno della rete; c) analisi delle condizioni plano-altimetriche della nuova infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero e tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale libera); d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura. d-bis) disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili: 1) disposizioni per i pedoni, 2) disposizioni per i ciclisti, compresa l'esistenza di percorsi alternativi o separazioni dal traffico automobilistico ad alta velocita', 3) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote, 4) densita' e ubicazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili, 5) disposizioni per i pedoni e i ciclisti sulle strade interessate della zona, 6) separazione dei pedoni e dei ciclisti dal traffico automobilistico ad alta velocita' o esistenza di percorsi alternativi diretti su strade di classe inferiore. 2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva: a) analisi e verifica del tracciato; b) armonizzazione della segnaletica verticale e orizzontale (coordinamento segnaletico); c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni); d) valutazione del contesto ai margini dell'infrastruttura (vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada); e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e di parcheggio); f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali di sicurezza) con particolare riferimento all'individuazione degli elementi atti a ridurre la lesivita' degli utenti della strada vulnerabili. 3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva: a) analisi della sicurezza degli utenti in circostanze particolari (scarsa visibilita', scarsa illuminazione, condizioni meteorologiche non ottimali); b) intellegibilita' della segnaletica verticale e orizzontale; c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale. 4. Criterio applicabile nella prima fase di funzionamento: valutazione della sicurezza stradale alla luce dell'effettivo comportamento degli utenti.».