Art. 14 Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 1. All'allegato IV del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) localizzazione dell'incidente piu' esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS (global navigation satellite system);»; b) il punto 5) e' sostituito dal seguente: «5) gravita' dell'incidente;».
Note all'art. 14: - Il testo dell'allegato IV del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «ALLEGATO IV (allegato IV direttiva 2008/96/CE) (previsto dall'articolo 7) INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi: 1) localizzazione dell'incidente piu' esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS (global navigation satellite system); 2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente; 3) data e ora dell'incidente; 4) informazioni relative all'infrastruttura (ambiente circostante, tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero di corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale, illuminazione, condizioni meteorologiche, limiti di velocita', ostacoli al margine della strada); 5) gravita' dell'incidente; 6) caratteristiche delle persone coinvolte nell'incidente (eta', sesso, nazionalita', tasso di alcolemia, presenza di sostanze stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza); 7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, eta', paese, presenza di dispositivi di sicurezza, data dell'ultima revisione periodica in conformita' della legislazione vigente); 8) dati relativi all'incidente (tipo di incidente, tipo di collisione, manovre del veicolo e del conducente); 9) informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo del servizio di soccorso.».