Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        15 marzo 2011, n. 35 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo  2011,
n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)  rete  stradale
transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della  rete
stradale definita nel regolamento  UE  n.  1315/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003;»; 
  b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
      «a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita
per il traffico motorizzato  che  non  serve  le  proprieta'  che  la
costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti: 
        1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di
carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una
dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o,
eccezionalmente, da altri mezzi; 
        2) non presenta intersezioni a raso con alcuna altra  strada,
linea ferroviaria  o  sede  tranviaria,  pista  ciclabile  o  cammino
pedonale; 
        3) e' specificamente designata come autostrada; 
      a-ter) strada principale: strada situata al di fuori  dell'area
urbana  che  collega  importanti  citta'  o  regioni,   o   entrambe,
appartenente alla categoria di strade piu'  elevata  classificata  di
tipo "B-Strade extraurbane principali",  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
      a-quater)  strade  di  interesse  nazionale:   le   strade   di
competenza statale elencate dal decreto legislativo 29 ottobre  1999,
n. 461;»; 
    c) la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  organo
competente:  qualsiasi  organismo  pubblico,  istituito   a   livello
nazionale, regionale o  locale,  che  partecipa,  in  funzione  delle
proprie competenze, all'attuazione del presente decreto;»; 
    d) la lettera e) e' abrogata; 
    e) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: 
      «f) classificazione  della  sicurezza:  la  classificazione  di
parti della rete stradale esistente in categorie, in base  alla  loro
sicurezza intrinseca misurata oggettivamente; 
      g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine mirata  per
individuare condizioni pericolose, difetti e problemi  che  aumentano
il rischio di incidenti e lesioni, sulla base di  un  sopralluogo  di
una strada o di un tratto di strada esistente;»; 
    f) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis)  ispezione
di sicurezza stradale  periodica:  la  verifica  ordinaria  periodica
delle caratteristiche e dei difetti  che  esigono  un  intervento  di
manutenzione per ragioni di sicurezza;»; 
    g) alla lettera i), il segno d'interpunzione  "."  e'  sostituito
dal seguente ";" e, dopo la lettera  i),  e'  inserita  la  seguente:
«i-bis) utenti della strada  vulnerabili:  utenti  della  strada  non
motorizzati, quali in particolare  ciclisti  e  pedoni,  disabili  in
carrozzella e utilizzatori di veicoli a motore a due ruote.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'articolo  2   del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.   2   (Definizioni   articolo   2,    direttiva
          2008/96/CE). - 1. Ai fini del presente decreto  si  intende
          per: 
                  a) rete stradale transeuropea: la  parte  ricadente
          nel territorio nazionale della rete stradale  definita  nel
          regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2003; 
                  a-bis) autostrada: strada appositamente  progettata
          e costruita per il traffico motorizzato che  non  serve  le
          proprieta' che la costeggiano  e  che  soddisfa  i  criteri
          seguenti: 
                    1)  dispone,  salvo  in   punti   particolari   o
          provvisoriamente,  di  carreggiate  distinte  per  le   due
          direzioni di traffico, separate  l'una  dall'altra  da  una
          fascia  divisoria  non  destinata  alla   circolazione   o,
          eccezionalmente, da altri mezzi; 
                    2) non presenta intersezioni a  raso  con  alcuna
          altra strada, linea ferroviaria o  sede  tranviaria,  pista
          ciclabile o cammino pedonale; 
                    3) e' specificamente designata come autostrada; 
                  a-ter) strada  principale:  strada  situata  al  di
          fuori dell'area urbana  che  collega  importanti  citta'  o
          regioni, o entrambe, appartenente alla categoria di  strade
          piu' elevata classificata  di  tipo  "B-Strade  extraurbane
          principali", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
                  a-quater) strade di interesse nazionale: le  strade
          di competenza statale elencate dal decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 461; 
                  b) organo competente: qualsiasi organismo pubblico,
          istituito a livello  nazionale,  regionale  o  locale,  che
          partecipa,   in   funzione   delle   proprie    competenze,
          all'attuazione del presente decreto; 
                  c) valutazione di impatto sulla sicurezza  stradale
          (VISS):  lo  studio  recante  l'analisi  dell'impatto   sul
          livello di sicurezza della rete stradale di un progetto  di
          infrastruttura; 
                  d) controllo della sicurezza stradale: il controllo
          di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e  tecnico
          delle caratteristiche di un progetto di costruzione di  una
          infrastruttura   stradale,   nelle   diverse   fasi   dalla
          pianificazione  alla  messa  in  esercizio,   relativo   ai
          progetti  di  infrastruttura   nonche'   ai   progetti   di
          adeguamento che comportano modifiche di tracciato; 
                  e) (abrogata); 
                  f)    classificazione    della    sicurezza:     la
          classificazione di parti della rete stradale  esistente  in
          categorie, in base alla loro sicurezza intrinseca  misurata
          oggettivamente; 
                  g) ispezione di sicurezza stradale mirata: indagine
          mirata per individuare  condizioni  pericolose,  difetti  e
          problemi che aumentano il rischio di incidenti  e  lesioni,
          sulla base di un sopralluogo di una strada o di  un  tratto
          di strada esistente;»; 
                  g-bis) ispezione di sicurezza  stradale  periodica:
          la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei
          difetti che  esigono  un  intervento  di  manutenzione  per
          ragioni di sicurezza; 
                  h) orientamenti: le misure adottate  dal  Ministero
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  che  definiscono  i
          criteri e le modalita' per l'applicazione  delle  procedure
          di sicurezza fissate nel presente decreto; 
                  i) progetto d'infrastruttura: il progetto  relativo
          alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad
          una  sostanziale  modifica   di   infrastrutture   stradali
          esistenti con effetti sui flussi di traffico; 
                  i-bis)  utenti  della  strada  vulnerabili:  utenti
          della strada non motorizzati, quali in particolare ciclisti
          e pedoni, disabili in carrozzella e utilizzatori di veicoli
          a motore a due ruote.».