Art. 3 
 
Sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15  marzo  2011,
                                n. 35 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete).
- 1. L'organo  competente  assicura  l'esecuzione  della  valutazione
della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete  stradale
aperta al traffico oggetto del presente decreto. 
    2. Le valutazioni della sicurezza  stradale  a  livello  di  rete
riguardano il rischio di incidente e di gravita'  dell'impatto  sulla
base dei seguenti elementi: 
  a) un'indagine visiva, in  loco  o  con  mezzi  elettronici,  delle
caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la
sicurezza intrinseca; 
  b) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico  da
oltre tre anni e in cui e' stato registrato un  numero  considerevole
di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico. 
  3. L'organo competente esegue la prima valutazione della  sicurezza
stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le  valutazioni
successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate
con una  frequenza  sufficiente  a  garantire  livelli  di  sicurezza
adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni. 
  4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di  rete,  l'organo
competente  tiene  conto   delle   componenti   indicative   di   cui
all'allegato III. 
  5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma  1  e
al fine di definire le priorita' delle ulteriori  misure  necessarie,
l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale  in
almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.».