Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7 (Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE). - 1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, l'organo competente riporta in una apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011 e, successivamente, con cadenza almeno quinquennale, effettua il calcolo del costo sociale medio di un incidente mortale nonche' del costo sociale medio di un incidente grave. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base dei dati acquisiti, effettua il calcolo del costo totale dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al comma 1.».