Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9 (Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresi' le modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. 1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti. 2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita', da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali, da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a seguito del superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso. 3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria civile e ambientale. 4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma 2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno triennale. 5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato. 6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita', di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente articolo, interamente destinato alla citata finalita'. Le predette attivita' di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione.».