Art. 7 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                        15 marzo 2011, n. 35 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal  17
dicembre 2024, i programmi di  formazione  per  i  controllori  della
sicurezza stradale  includono  aspetti  relativi  agli  utenti  della
strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  9  (Formazione  dei  controllori  articolo  9,
          direttiva   2008/96/CE).   -   1.   Il    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di
          intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca  entro  il  19  dicembre  2011,  provvede  ad
          adottare i programmi di formazione per i controllori  della
          sicurezza  stradale,  fissando  altresi'  le  modalita'  di
          entrata in operativita' e di gestione  dell'elenco  di  cui
          all'articolo 4, comma 7. 
                1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i  programmi
          di formazione per i controllori  della  sicurezza  stradale
          includono  aspetti  relativi  agli  utenti   della   strada
          vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti. 
                2. I corsi di formazione  iniziale  per  controllori,
          della durata non inferiore a centottanta ore, sono  svolti,
          sulla base dei programmi di cui al comma 1,  dal  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ovvero,   previa
          autorizzazione del medesimo Ministero, da  universita',  da
          organismi  ed  enti  di  ricerca,  da  consigli  e   ordini
          professionali, da associazioni operanti nel  settore  della
          sicurezza   stradale.   Il   certificato    di    idoneita'
          professionale e' rilasciato, a seguito del  superamento  di
          un esame finale, dal soggetto erogatore del corso. 
                3. Ai corsi di formazione iniziale  hanno  accesso  i
          soggetti  in  possesso  di  laurea   magistrale,   di   cui
          all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22  ottobre  2004,  n.  270,  in  ingegneria  o  di  laurea
          specialistica  in   ingegneria   conseguita   secondo   gli
          ordinamenti  didattici   previgenti   al   citato   decreto
          ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma  di  laurea
          in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti  didattici
          previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509.
          Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni
          all'albo   dell'ordine   degli   ingegneri   nel    settore
          dell'ingegneria civile e ambientale. 
                4. I soggetti che hanno conseguito il certificato  di
          idoneita' professionale di cui al comma 2 sono tenuti  alla
          frequenza di appositi corsi di  aggiornamento,  svolti  dai
          soggetti di cui al comma 2, della durata  non  inferiore  a
          trenta ore, con cadenza almeno triennale. 
                5. I soggetti che hanno conseguito il certificato  di
          idoneita' professionale di cui al  comma  2  sono  inseriti
          nell'elenco di cui all'articolo  4,  comma  7,  su  istanza
          dell'interessato. 
                6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e  di
          aggiornamento e' dovuto  un  contributo  corrispondente  al
          mero   costo   delle   attivita',   di   pertinenza   delle
          amministrazioni pubbliche, di  cui  al  presente  articolo,
          interamente destinato alla citata  finalita'.  Le  predette
          attivita' di formazione e di aggiornamento  sono  svolte  a
          valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi.
          Con decreto, di natura  non  regolamentare,  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  sono  definiti  i
          termini e le modalita' di attuazione.».