Art. 8 
 
Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011,
                                n. 35 
 
  1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n.  35,
e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Rendicontazione). - 1. Entro il 31 ottobre  2025,  e
successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili fornisce  alla  Commissione  europea  una
relazione sulla classificazione  della  sicurezza  dell'intera  rete,
valutata ai sensi  dell'articolo  5.  La  relazione  comprende  anche
l'elenco  delle  eventuali  disposizioni   di   aggiornamento   degli
orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti  in  termini  di
progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili  della
strada.».