Art. 9 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «classificazione» e' sostituita dalla seguente: «valutazione», le parole: «articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 5, 6 e 6-bis» e le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10 (Disposizioni tariffarie). - 1. Alle attivita' di controllo, valutazione e ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5, 6 e 6- bis, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. 3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2. 4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.».