Art. 9 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                        15 marzo 2011, n. 35 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo  2011,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la parola:  «classificazione»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «valutazione»,  le  parole:  «articoli  4,  5  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 4, 5, 6 e 6-bis»  e  le  parole:
«il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede»  sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e l'ANSFISA provvedono»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Su proposta dell'ANSFISA, le tariffe sono aggiornate almeno
ogni tre anni secondo le modalita' di cui al comma 2.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo  15
          marzo 2011, n. 35, citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  10  (Disposizioni  tariffarie).  -   1.   Alle
          attivita' di controllo, valutazione e  ispezione,  previste
          rispettivamente dagli  articoli  4,  5,  6  e  6-  bis,  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e  l'ANSFISA  provvedono  mediante  tariffe  da
          porre  a  carico  degli  enti  gestori,  non  pubblici,  da
          determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno
          2010, n. 96. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative
          modalita' di versamento. 
                3.  Su  proposta  dell'ANSFISA,   le   tariffe   sono
          aggiornate almeno ogni tre anni secondo le modalita' di cui
          al comma 2. 
                4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da  considerarsi
          ammissibili tra i costi per la determinazione del  capitale
          direttamente investito ai sensi delle vigenti  disposizioni
          in materia di regolazione economica del settore stradale.».