Art. 10 
 
              Responsabile per la transizione digitale 
 
  1.  Il  Responsabile  per  la  transizione  digitale  e'   nominato
dall'Avvocato generale,  sentito  il  Segretario  generale,  tra  gli
avvocati dello Stato dotati di specifiche  competenze  ed  esperienze
professionali.  L'incarico  dura  al  massimo  cinque  anni   ed   e'
rinnovabile non piu' di una volta. 
  2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti  con
le autorita' e le amministrazioni  che  hanno  competenze  in  ambito
informatico,  anche  con  riferimento  ai  processi   giurisdizionali
telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento  dei  compiti
di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  secondo  le
direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso
modalita' operative digitali, in conformita' alle linee di  indirizzo
per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle
vigenti disposizioni in materia di informatizzazione  della  pubblica
amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il  Responsabile
per la transizione digitale si  avvale  dell'Ufficio  VII  -  Risorse
informatiche e statistica di cui all'articolo 15, comma 8. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.