Art. 10
Responsabile per la transizione digitale
1. Il Responsabile per la transizione digitale e' nominato
dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli
avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze
professionali. L'incarico dura al massimo cinque anni ed e'
rinnovabile non piu' di una volta.
2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con
le autorita' e le amministrazioni che hanno competenze in ambito
informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali
telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le
direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso
modalita' operative digitali, in conformita' alle linee di indirizzo
per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle
vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica
amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile
per la transizione digitale si avvale dell'Ufficio VII - Risorse
informatiche e statistica di cui all'articolo 15, comma 8.
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.