Art. 11 
 
 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 
  1. Il Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT) e' nominato  dall'Avvocato  generale,  sentito  il
Segretario generale, di norma tra i dirigenti di  ruolo  in  servizio
presso l'Avvocatura dello Stato in possesso  di  adeguata  conoscenza
dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione. 
  2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti  dall'articolo  1,  comma  7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  3. A supporto del RPCT e' costituita una  unita'  organizzativa  di
livello non dirigenziale. Il personale assegnato e'  destinatario  di
specifica formazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          citata legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              «Art.  1.  (Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis). 
              7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».