Art. 11
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il
Segretario generale, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio
presso l'Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza
dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione.
2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. A supporto del RPCT e' costituita una unita' organizzativa di
livello non dirigenziale. Il personale assegnato e' destinatario di
specifica formazione.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».