Art. 12
Responsabile della protezione dei dati personali
1. Il Responsabile della protezione dei dati personali e' nominato
dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli
avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze
ed esperienze professionali in materia. L'incarico dura al massimo
cinque anni, al termine dei quali non puo' essere rinnovato.
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i
compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 12:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 4 maggio 2016, n. L 119.
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE), vedi le note alle premesse.