Art. 12 
 
          Responsabile della protezione dei dati personali 
 
  1. Il Responsabile della protezione dei dati personali e'  nominato
dall'Avvocato generale,  sentito  il  Segretario  generale,  tra  gli
avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche  competenze
ed esperienze professionali in materia. L'incarico  dura  al  massimo
cinque anni, al termine dei quali non puo' essere rinnovato. 
  2. Il Responsabile della protezione dei  dati  personali  svolge  i
compiti stabiliti dal regolamento (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  dal   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea del 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Per il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196
          (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE), vedi le note alle premesse.