Art. 13
Organismo di valutazione della performance
1. L'Organismo di valutazione della performance ha il compito di
valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione,
della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire
la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della
performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di
valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente
nei confronti dell'Avvocato generale dello Stato.
2. L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato
generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato,
nominati dall'Avvocato generale. Il mandato dei componenti
dell'organismo dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.