Art. 13 
 
             Organismo di valutazione della performance 
 
  1. L'Organismo di valutazione della performance ha  il  compito  di
valutare il funzionamento complessivo del sistema della  valutazione,
della trasparenza e integrita' dei controlli interni e  di  garantire
la correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione  della
performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo  di
valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente
nei confronti dell'Avvocato generale dello Stato. 
  2. L'Organismo di valutazione  e'  composto  da  un  Vice  Avvocato
generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato,
nominati  dall'Avvocato   generale.   Il   mandato   dei   componenti
dell'organismo dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.