Art. 13 Organismo di valutazione della performance 1. L'Organismo di valutazione della performance ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'Avvocato generale dello Stato. 2. L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale. Il mandato dei componenti dell'organismo dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.