Art. 14
Organizzazione delle strutture amministrative dell'Avvocatura
generale dello Stato
1. L'Avvocatura generale e' articolata nei seguenti uffici
dirigenziali di livello non generale:
a) Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane;
b) Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico;
c) Ufficio III - Risorse strumentali e logistica;
d) Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica;
e) Ufficio V - Archivio e impianti;
f) Ufficio VI - Servizi legali;
g) Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica;
h) Ufficio VIII - Compensi professionali.
2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono articolati nei servizi di
livello non dirigenziale secondo le disposizioni di cui all'articolo
15, cui sono preposti funzionari di area terza.
3. L'articolazione dei servizi di cui all'articolo 15 trova
applicazione presso le Avvocature distrettuali entro limiti
funzionali alla dimensione di ogni Avvocatura distrettuale.
4. Gli Uffici di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive
competenze, assicurano adeguato supporto anche alle Avvocature
distrettuali dello Stato.