Art. 14 Organizzazione delle strutture amministrative dell'Avvocatura generale dello Stato 1. L'Avvocatura generale e' articolata nei seguenti uffici dirigenziali di livello non generale: a) Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane; b) Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico; c) Ufficio III - Risorse strumentali e logistica; d) Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica; e) Ufficio V - Archivio e impianti; f) Ufficio VI - Servizi legali; g) Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica; h) Ufficio VIII - Compensi professionali. 2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono articolati nei servizi di livello non dirigenziale secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, cui sono preposti funzionari di area terza. 3. L'articolazione dei servizi di cui all'articolo 15 trova applicazione presso le Avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni Avvocatura distrettuale. 4. Gli Uffici di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano adeguato supporto anche alle Avvocature distrettuali dello Stato.