Art. 14 
 
Organizzazione   delle   strutture   amministrative   dell'Avvocatura
                        generale dello Stato 
 
  1.  L'Avvocatura  generale  e'  articolata  nei   seguenti   uffici
dirigenziali di livello non generale: 
  a) Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane; 
  b) Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico; 
  c) Ufficio III - Risorse strumentali e logistica; 
  d) Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica; 
  e) Ufficio V - Archivio e impianti; 
  f) Ufficio VI - Servizi legali; 
  g) Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica; 
  h) Ufficio VIII - Compensi professionali. 
  2. Gli Uffici di cui al comma 1  sono  articolati  nei  servizi  di
livello non dirigenziale secondo le disposizioni di cui  all'articolo
15, cui sono preposti funzionari di area terza. 
  3.  L'articolazione  dei  servizi  di  cui  all'articolo  15  trova
applicazione  presso  le   Avvocature   distrettuali   entro   limiti
funzionali alla dimensione di ogni Avvocatura distrettuale. 
  4. Gli Uffici di cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  assicurano  adeguato  supporto  anche  alle   Avvocature
distrettuali dello Stato.