Art. 15 
 
Attribuzioni degli Uffici  e  dei  Servizi  dell'Avvocatura  generale
                             dello Stato 
 
  1. Gli Uffici e i Servizi sono articolati secondo  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  2. L'Ufficio I - Affari generali, programmazione  e  risorse  umane
cura  gli  affari  generali,  la  programmazione,  la  gestione   del
personale e della  documentazione  giuridica  ed  e'  articolato  nei
seguenti Servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Servizio affari generali, organizzazione e metodo:  ricezione,
protocollo e smistamento della corrispondenza non riguardante  affari
legali; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti
relativi  agli  affari  di  Segreteria  generale;  relazioni  con  il
pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30  marzo
2001,   n.   165;   programmazione   e   pianificazione    strategica
dell'attivita'  amministrativa  dell'Avvocatura  dello  Stato,  anche
mediante  la  predisposizione  del  piano  della  performance  e   la
redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva
annuale   dell'Avvocato    generale    sull'azione    amministrativa;
misurazione  della  performance  e   dei   risultati   dell'attivita'
amministrativa, anche  in  funzione  di  supporto  dell'organismo  di
valutazione della performance di cui all'articolo 13; formulazione di
proposte di miglioramento dell'azione amministrativa e del  benessere
organizzativo; ufficio di supporto del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, nonche' del Responsabile  della
protezione dei dati personali; 
    b) Servizio personale: gestione  del  personale,  reclutamento  e
trattamento giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato e  del
personale amministrativo, formazione,  disciplina,  stato  giuridico,
gestione dei procedimenti disciplinari; predisposizione del piano dei
fabbisogni; rapporti con le organizzazioni sindacali e contrattazione
decentrata;  svolgimento  della  pratica  forense;  conferimento   di
onorificenze;  procedimento  per  il  rilascio   delle   tessere   di
riconoscimento. Nell'ambito dell'Ufficio e' nominato il  Responsabile
dei processi di inserimento delle persone con disabilita',  ai  sensi
dell'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3. L'Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico cura
la redazione del bilancio, la gestione dei capitoli e il  trattamento
economico del personale ed e' articolato nei seguenti servizi, con le
competenze per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Servizio ragioneria e  bilancio:  formazione  e  gestione  dei
capitoli di bilancio destinati all'acquisizione di  beni  e  servizi;
previsione e consuntivo delle spese di  investimento  e  per  consumi
intermedi  nell'ambito  del  bilancio   finanziario   ed   economico;
attivita' di coordinamento per la gestione del  bilancio  finanziario
ed economico dell'Avvocatura dello Stato; gestione  dei  fondi  spesa
degli enti ed altri soggetti patrocinati e attivita' consequenziali; 
    b) Servizio trattamento economico e di quiescenza degli  avvocati
e procuratori  dello  Stato:  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio degli avvocati e  procuratori  dello  Stato  in  servizio;
previsione, gestione e consuntivo  delle  spese  di  personale  degli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato   nell'ambito   del   bilancio
finanziario  ed  economico;  accertamento  dei   servizi   utili   al
trattamento di  quiescenza  e  previdenza  e  alla  liquidazione  dei
trattamenti  pensionistici  e  di  fine  rapporto  degli  avvocati  e
procuratori dello Stato; 
    c) Servizio trattamento economico e di quiescenza  del  personale
amministrativo  e  provvidenze  economiche:   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale amministrativo  in  servizio;
previsione,  gestione  e  consuntivo   delle   spese   di   personale
amministrativo nell'ambito del  bilancio  finanziario  ed  economico;
accertamento  dei  servizi  utili  al  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza e alla liquidazione dei  trattamenti  pensionistici  e  di
fine rapporto del personale amministrativo; adempimenti in materia di
sussidi e altre provvidenze economiche in  favore  degli  avvocati  e
procuratori dello Stato e del personale amministrativo. 
  4.  L'Ufficio  III  -  Risorse   strumentali   e   logistica   cura
l'approvvigionamento  e  la  manutenzione  di  beni  e  servizi,   la
vigilanza e la logistica ed e' articolato nei seguenti  servizi,  con
le competenze per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Servizio  economato:  riscossione  e  pagamento  di  somme  di
denaro, custodia valori e rendicontazione; richiesta di  acquisizione
dei beni mobili, dei servizi e rendicontazione; cura  dei  lavori  di
manutenzione ordinaria degli immobili sede  dell'Avvocatura  generale
dello Stato nonche' dei servizi di custodia, tecnici e di pulizia dei
locali;   telecomunicazioni;   manutenzione   delle   apparecchiature
multifunzione e dei veicoli di servizio; ritiro e spedizione posta; 
    b)  Servizi  ausiliari:  vigilanza,   gestione   delle   esigenze
logistiche e movimentazione, servizio  automobilistico,  servizio  di
portineria, centralino, fotocopie. 
  5. L'Ufficio IV - Contratti  e  documentazione  giuridica  cura  le
procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonche' l'acquisizione
e la conservazione di libri, riviste e banche dati informatiche ed e'
articolato nei seguenti servizi, con le competenze  per  ciascuno  di
seguito indicate: 
    a) Servizio contratti: predisposizione e gestione delle procedure
per  le  acquisizioni  di  lavori,   servizi   e   forniture,   anche
informatici, di competenza dell'Avvocatura generale, tenuto conto del
programma delle acquisizioni, nonche'  delle  esigenze  rappresentate
dagli Uffici, anche in  relazione  alle  scadenze  contrattuali,  nei
limiti delle disponibilita' di bilancio;  acquisizione  dagli  Uffici
dei  capitolati  tecnici  relativi  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle
forniture da espletare, nonche' di ogni ulteriore  supporto  tecnico,
ove  necessari;  assolvimento   degli   obblighi   di   comunicazione
all'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   degli   obblighi   di
pubblicita' e di trasparenza inerenti ai procedimenti di competenza; 
    b) Servizio documentazione giuridica: servizio di biblioteca,  di
banche dati professionali e acquisto di  libri;  adempimenti  per  la
stampa o copia  delle  pubblicazioni  di  servizio;  ricerche  presso
banche dati esterne; supporto per  la  pubblicazione  della  Rassegna
dell'Avvocatura dello Stato; attivita' di ricognizione e divulgazione
delle  novita'  normative  e  giurisprudenziali  rilevanti   per   lo
svolgimento  dell'attivita'  istituzionale,  anche  in  funzione   di
supporto degli altri Uffici. 
  6. L'Ufficio V - Archivio e impianti cura la protocollazione  e  lo
smistamento del  flusso  di  corrispondenza  ed  atti  giudiziari  in
entrata e in uscita ed e' articolato nei  seguenti  servizi,  con  le
competenze per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Servizio protocollo  in  entrata  e  impianti:  adempimenti  e
lavorazioni relativi ad atti notificati,  corrispondenza  in  arrivo,
impianto affari; 
    b) Servizio  protocollo  in  uscita:  adempimenti  e  lavorazioni
relativi alla corrispondenza in partenza. 
  7. L'Ufficio VI - Servizi legali cura le attivita' strumentali e di
supporto alla  professione  legale  ed  e'  articolato  nei  seguenti
servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Servizio collaborazione professionale: servizio di  segreteria
di avvocati e procuratori; redazione materiale  di  atti  e  lettere,
espletamento delle attivita' telematiche di gestione  e  deposito  di
atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti; 
    b) Servizio attivita' esterna e agenda:  adempimenti  interni  ed
esterni  in  materia  di:  notificazione  di  atti  e  provvedimenti,
depositi,  ricerche  e  altri  incombenti  presso  le  cancellerie  e
segreterie delle autorita' giudiziarie;  acquisizione  e  lavorazione
sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere; 
    c) Servizio supporto  all'Agente  del  Governo  presso  la  Corte
europea dei diritti dell'uomo: adempimenti  connessi  alle  attivita'
istituzionali di competenza dell'Agente del Governo  a  difesa  dello
Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
  8.  L'Ufficio  VII  -  Risorse  informatiche  e   statistica   cura
l'attivita' di analisi  statistica,  pianificazione  e  sviluppo  dei
sistemi informatici e della digitalizzazione, anche a  supporto,  per
le  materie  di  competenza,  del  Responsabile  per  la  transizione
digitale, ed e' articolato nei seguenti servizi,  con  le  competenze
per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Servizio  statistica  e  pianificazione:  analisi  statistiche
riferite al patrimonio dati dell'amministrazione, anche  in  funzione
di supporto degli altri Uffici; programmazione  degli  interventi  di
sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi in coerenza
con le strategie dell'Avvocatura dello Stato e verifica dei risultati
pianificati; definizione di accordi e protocolli d'intesa  con  altre
pubbliche amministrazioni; supporto, per le materie di competenza, al
Responsabile per la transizione digitale; 
    b) Servizio informatica e  digitalizzazione:  acquisizione  delle
risorse strumentali in  ambito  ICT  (Information  and  Communication
Technology); gestione e manutenzione dei sistemi  elaborativi,  degli
apparati di rete e di sicurezza, con i relativi software  costituenti
il sistema informativo dell'Avvocatura generale; analisi, sviluppo  e
formazione  di  software  applicativo  e   gestionale,   curando   la
progettazione e  l'implementazione  di  tutte  le  architetture  ICT;
assistenza  tecnica   agli   utenti   dell'Avvocatura   dello   Stato
relativamente alle apparecchiature e ai sistemi informatici. 
  9. L'Ufficio VIII - Compensi professionali cura la liquidazione, il
recupero e il riparto dei compensi professionali ed e' articolato nei
seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: 
    a) Servizio  liquidazione  e  recupero  onorari:  liquidazione  e
recupero onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello  Stato;
istruttoria per onorari di competenza delle  Avvocature  distrettuali
dello Stato; 
    b) Servizio riparto  onorari:  rendicontazione  e  riparto  degli
onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato;  verifica
dei rendiconti delle somme esatte a titolo  di  onorari  di  causa  e
relativi riparti e liquidazione a favore degli avvocati e procuratori
dello Stato e del  personale  amministrativo  avente  diritto  presso
ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato; riparto  e  liquidazione
dei  compensi  affluiti  al  fondo  perequativo  degli   avvocati   e
procuratori  dello  Stato  e  al  fondo  perequativo  del   personale
amministrativo. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del  citato  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 11. (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1.  Le
          amministrazioni pubbliche, al fine di  garantire  la  piena
          attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  individuano,  nell'ambito
          della propria struttura uffici  per  le  relazioni  con  il
          pubblico. 
              2.  Gli  uffici  per  le  relazioni  con  il   pubblico
          provvedono,  anche  mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche: 
                a)  al  servizio  all'utenza   per   i   diritti   di
          partecipazione di cui al capo  III  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; 
                b) all'informazione all'utenza relativa agli  atti  e
          allo stato dei procedimenti; 
                c)  alla  ricerca   ed   analisi   finalizzate   alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti  organizzativi  e  logistici   del   rapporto   con
          l'utenza. 
              3. Agli uffici per le relazioni con il  pubblico  viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle  singole  amministrazioni,   personale   con   idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione. 
              4. Al fine di assicurare la  conoscenza  di  normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,  per  l'attuazione  delle   iniziative   individuate
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  si  avvalgono  del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  quale  struttura
          centrale  di  servizio,  secondo  un   piano   annuale   di
          coordinamento del fabbisogno  di  prodotti  e  servizi,  da
          sottoporre all'approvazione del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri. 
              5. Per le comunicazioni previste dalla legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
          carico del destinatario. 
              6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
          pubblico e il personale da lui indicato possono  promuovere
          iniziative volte, anche con  il  supporto  delle  procedure
          informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
          alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure  e
          all'incremento delle modalita' di  accesso  informale  alle
          informazioni  in   possesso   dell'amministrazione   e   ai
          documenti amministrativi. 
              7.    L'organo    di     vertice     della     gestione
          dell'amministrazione  o  dell'ente   verifica   l'efficacia
          dell'applicazione delle iniziative di cui al  comma  6,  ai
          fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
          personale del dipendente. Tale  riconoscimento  costituisce
          titolo autonomamente  valutabile  in  concorsi  pubblici  e
          nella progressione di carriera del dipendente.  Gli  organi
          di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai  sensi
          del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
          ai fini di un'adeguata pubblicizzazione  delle  stesse.  Il
          Dipartimento   annualmente   individua    le    forme    di
          pubblicazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  39-ter  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 39. (Assunzioni obbligatorie  e  tirocinio  delle
          categorie protette).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche
          promuovono o propongono, anche  per  profili  professionali
          delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di
          comparto per i quali non  e'  previsto  il  solo  requisito
          della scuola dell'obbligo e nel rispetto  dei  principi  di
          cui  all'articolo  35,  comma  3,  del  presente   decreto,
          programmi di assunzioni ai  sensi  dell'articolo  11  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti  titolari
          del diritto al  collocamento  obbligatorio  previsto  dagli
          articoli 3 e 18 della medesima  legge  n.  68  del  1999  e
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,  n.
          407, sulla base delle direttive impartite dalla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, cui  confluisce  il  Dipartimento  degli
          affari sociali della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.  300  con  le   decorrenze   previste
          dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303.».