Art. 15
Attribuzioni degli Uffici e dei Servizi dell'Avvocatura generale
dello Stato
1. Gli Uffici e i Servizi sono articolati secondo quanto previsto
dal presente articolo.
2. L'Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane
cura gli affari generali, la programmazione, la gestione del
personale e della documentazione giuridica ed e' articolato nei
seguenti Servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio affari generali, organizzazione e metodo: ricezione,
protocollo e smistamento della corrispondenza non riguardante affari
legali; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti
relativi agli affari di Segreteria generale; relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; programmazione e pianificazione strategica
dell'attivita' amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, anche
mediante la predisposizione del piano della performance e la
redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva
annuale dell'Avvocato generale sull'azione amministrativa;
misurazione della performance e dei risultati dell'attivita'
amministrativa, anche in funzione di supporto dell'organismo di
valutazione della performance di cui all'articolo 13; formulazione di
proposte di miglioramento dell'azione amministrativa e del benessere
organizzativo; ufficio di supporto del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, nonche' del Responsabile della
protezione dei dati personali;
b) Servizio personale: gestione del personale, reclutamento e
trattamento giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato e del
personale amministrativo, formazione, disciplina, stato giuridico,
gestione dei procedimenti disciplinari; predisposizione del piano dei
fabbisogni; rapporti con le organizzazioni sindacali e contrattazione
decentrata; svolgimento della pratica forense; conferimento di
onorificenze; procedimento per il rilascio delle tessere di
riconoscimento. Nell'ambito dell'Ufficio e' nominato il Responsabile
dei processi di inserimento delle persone con disabilita', ai sensi
dell'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico cura
la redazione del bilancio, la gestione dei capitoli e il trattamento
economico del personale ed e' articolato nei seguenti servizi, con le
competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio ragioneria e bilancio: formazione e gestione dei
capitoli di bilancio destinati all'acquisizione di beni e servizi;
previsione e consuntivo delle spese di investimento e per consumi
intermedi nell'ambito del bilancio finanziario ed economico;
attivita' di coordinamento per la gestione del bilancio finanziario
ed economico dell'Avvocatura dello Stato; gestione dei fondi spesa
degli enti ed altri soggetti patrocinati e attivita' consequenziali;
b) Servizio trattamento economico e di quiescenza degli avvocati
e procuratori dello Stato: trattamento economico fondamentale e
accessorio degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale degli
avvocati e procuratori dello Stato nell'ambito del bilancio
finanziario ed economico; accertamento dei servizi utili al
trattamento di quiescenza e previdenza e alla liquidazione dei
trattamenti pensionistici e di fine rapporto degli avvocati e
procuratori dello Stato;
c) Servizio trattamento economico e di quiescenza del personale
amministrativo e provvidenze economiche: trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale amministrativo in servizio;
previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale
amministrativo nell'ambito del bilancio finanziario ed economico;
accertamento dei servizi utili al trattamento di quiescenza e
previdenza e alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e di
fine rapporto del personale amministrativo; adempimenti in materia di
sussidi e altre provvidenze economiche in favore degli avvocati e
procuratori dello Stato e del personale amministrativo.
4. L'Ufficio III - Risorse strumentali e logistica cura
l'approvvigionamento e la manutenzione di beni e servizi, la
vigilanza e la logistica ed e' articolato nei seguenti servizi, con
le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio economato: riscossione e pagamento di somme di
denaro, custodia valori e rendicontazione; richiesta di acquisizione
dei beni mobili, dei servizi e rendicontazione; cura dei lavori di
manutenzione ordinaria degli immobili sede dell'Avvocatura generale
dello Stato nonche' dei servizi di custodia, tecnici e di pulizia dei
locali; telecomunicazioni; manutenzione delle apparecchiature
multifunzione e dei veicoli di servizio; ritiro e spedizione posta;
b) Servizi ausiliari: vigilanza, gestione delle esigenze
logistiche e movimentazione, servizio automobilistico, servizio di
portineria, centralino, fotocopie.
5. L'Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica cura le
procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonche' l'acquisizione
e la conservazione di libri, riviste e banche dati informatiche ed e'
articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di
seguito indicate:
a) Servizio contratti: predisposizione e gestione delle procedure
per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, anche
informatici, di competenza dell'Avvocatura generale, tenuto conto del
programma delle acquisizioni, nonche' delle esigenze rappresentate
dagli Uffici, anche in relazione alle scadenze contrattuali, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio; acquisizione dagli Uffici
dei capitolati tecnici relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture da espletare, nonche' di ogni ulteriore supporto tecnico,
ove necessari; assolvimento degli obblighi di comunicazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione e degli obblighi di
pubblicita' e di trasparenza inerenti ai procedimenti di competenza;
b) Servizio documentazione giuridica: servizio di biblioteca, di
banche dati professionali e acquisto di libri; adempimenti per la
stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; ricerche presso
banche dati esterne; supporto per la pubblicazione della Rassegna
dell'Avvocatura dello Stato; attivita' di ricognizione e divulgazione
delle novita' normative e giurisprudenziali rilevanti per lo
svolgimento dell'attivita' istituzionale, anche in funzione di
supporto degli altri Uffici.
6. L'Ufficio V - Archivio e impianti cura la protocollazione e lo
smistamento del flusso di corrispondenza ed atti giudiziari in
entrata e in uscita ed e' articolato nei seguenti servizi, con le
competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio protocollo in entrata e impianti: adempimenti e
lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo,
impianto affari;
b) Servizio protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni
relativi alla corrispondenza in partenza.
7. L'Ufficio VI - Servizi legali cura le attivita' strumentali e di
supporto alla professione legale ed e' articolato nei seguenti
servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio collaborazione professionale: servizio di segreteria
di avvocati e procuratori; redazione materiale di atti e lettere,
espletamento delle attivita' telematiche di gestione e deposito di
atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti;
b) Servizio attivita' esterna e agenda: adempimenti interni ed
esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti,
depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e
segreterie delle autorita' giudiziarie; acquisizione e lavorazione
sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere;
c) Servizio supporto all'Agente del Governo presso la Corte
europea dei diritti dell'uomo: adempimenti connessi alle attivita'
istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello
Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
8. L'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica cura
l'attivita' di analisi statistica, pianificazione e sviluppo dei
sistemi informatici e della digitalizzazione, anche a supporto, per
le materie di competenza, del Responsabile per la transizione
digitale, ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze
per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio statistica e pianificazione: analisi statistiche
riferite al patrimonio dati dell'amministrazione, anche in funzione
di supporto degli altri Uffici; programmazione degli interventi di
sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi in coerenza
con le strategie dell'Avvocatura dello Stato e verifica dei risultati
pianificati; definizione di accordi e protocolli d'intesa con altre
pubbliche amministrazioni; supporto, per le materie di competenza, al
Responsabile per la transizione digitale;
b) Servizio informatica e digitalizzazione: acquisizione delle
risorse strumentali in ambito ICT (Information and Communication
Technology); gestione e manutenzione dei sistemi elaborativi, degli
apparati di rete e di sicurezza, con i relativi software costituenti
il sistema informativo dell'Avvocatura generale; analisi, sviluppo e
formazione di software applicativo e gestionale, curando la
progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ICT;
assistenza tecnica agli utenti dell'Avvocatura dello Stato
relativamente alle apparecchiature e ai sistemi informatici.
9. L'Ufficio VIII - Compensi professionali cura la liquidazione, il
recupero e il riparto dei compensi professionali ed e' articolato nei
seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Servizio liquidazione e recupero onorari: liquidazione e
recupero onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato;
istruttoria per onorari di competenza delle Avvocature distrettuali
dello Stato;
b) Servizio riparto onorari: rendicontazione e riparto degli
onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; verifica
dei rendiconti delle somme esatte a titolo di onorari di causa e
relativi riparti e liquidazione a favore degli avvocati e procuratori
dello Stato e del personale amministrativo avente diritto presso
ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato; riparto e liquidazione
dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e
procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale
amministrativo.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 11. (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito
della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalita' di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 39-ter del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 39. (Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle
categorie protette). - 1. Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali
delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di
comparto per i quali non e' previsto il solo requisito
della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto,
programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari
del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli
articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste
dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.».