Art. 16 
 
              Uffici amministrativi unici distrettuali 
 
  1. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato e' istituito
un  Ufficio  amministrativo  unico,  di  livello   dirigenziale   non
generale, per  la  gestione  unificata  dei  servizi  amministrativi,
comunque nei limiti della vigente dotazione  organica  del  personale
dirigenziale di livello non generale.