Art. 16 Uffici amministrativi unici distrettuali 1. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato e' istituito un Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata dei servizi amministrativi, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale.