Art. 16
Uffici amministrativi unici distrettuali
1. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato e' istituito
un Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non
generale, per la gestione unificata dei servizi amministrativi,
comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale
dirigenziale di livello non generale.