Art. 17 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le strutture esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della  titolarita'
degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima  data
sono  fatti  salvi  fino  alla   definizione   delle   procedure   di
conferimento   della   titolarita'   delle   strutture   oggetto   di
riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione
delle procedure di conferimento  della  titolarita'  delle  strutture
oggetto  di  riorganizzazione  ai  sensi  del  presente  decreto,  le
strutture gia' esistenti proseguono lo  svolgimento  delle  ordinarie
attivita' con le risorse umane e  strumentali  loro  assegnate  dalla
normativa vigente.