Art. 17
Disposizioni transitorie
1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita'
degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data
sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di
conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di
riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione
delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture
oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le
strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie
attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla
normativa vigente.