Art. 18 Disposizioni finali e abrogazioni 1. Con decreti motivati dell'Avvocato generale, sulla base di criteri di economicita', funzionalita', accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali, possono essere definiti in dettaglio i compiti degli Uffici dirigenziali stabiliti dal presente decreto e rideterminate le articolazioni dei servizi definite dal presente decreto. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2876
Note all'art. 18: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333 (Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vedi nelle note alle premesse.