Art. 18
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Con decreti motivati dell'Avvocato generale, sulla base di
criteri di economicita', funzionalita', accorpamento di funzioni
omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali, possono essere
definiti in dettaglio i compiti degli Uffici dirigenziali stabiliti
dal presente decreto e rideterminate le articolazioni dei servizi
definite dal presente decreto.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n.
333, e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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Note all'art. 18:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1995, n. 333 (Regolamento recante norme per
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle
strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla
disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), vedi nelle note alle premesse.