Art. 18 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1. Con decreti  motivati  dell'Avvocato  generale,  sulla  base  di
criteri di  economicita',  funzionalita',  accorpamento  di  funzioni
omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali,  possono  essere
definiti in dettaglio i compiti degli Uffici  dirigenziali  stabiliti
dal presente decreto e rideterminate  le  articolazioni  dei  servizi
definite dal presente decreto. 
  2. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Il decreto del Presidente della Repubblica  5  luglio  1995,  n.
333, e' abrogato a decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Brunetta, Ministro per la pubblica 
                                amministrazione 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
2876 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          luglio  1995,  n.  333  (Regolamento  recante   norme   per
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle
          strutture amministrative dell'Avvocatura dello  Stato  alla
          disciplina prevista dall'art.  2  della  legge  23  ottobre
          1992, n. 421), vedi nelle note alle premesse.