Art. 2
Criteri di organizzazione
1. L'Avvocatura dello Stato e' ordinata secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
b) collegamento e coordinamento delle attivita' degli uffici, nel
rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la
comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione
ai cittadini e alle amministrazioni, e, per ciascun procedimento,
attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva
dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle
Istituzioni dell'Unione europea.