Art. 2 
 
                      Criteri di organizzazione 
 
  1. L'Avvocatura dello Stato e' ordinata secondo i seguenti criteri: 
    a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee; 
    b) collegamento e coordinamento delle attivita' degli uffici, nel
rispetto  del  principio  di  collaborazione,  anche  attraverso   la
comunicazione  interna  ed  esterna  e  l'interconnessione   mediante
sistemi informatici e statistici pubblici; 
    c) trasparenza, attraverso apposita struttura per  l'informazione
ai cittadini e alle amministrazioni,  e,  per  ciascun  procedimento,
attribuzione ad un unico ufficio  della  responsabilita'  complessiva
dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) armonizzazione degli orari di servizio  e  di  apertura  degli
uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici  giurisdizionali
e con gli orari delle amministrazioni pubbliche  dei  Paesi  e  delle
Istituzioni dell'Unione europea.