Art. 4 
 
                      Indirizzo amministrativo 
 
  1. L'Avvocato generale dello Stato definisce  gli  obiettivi  ed  i
programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale  e  verifica
la rispondenza  dei  risultati  della  gestione  amministrativa  alle
direttive generali impartite. A tal  fine,  anche  sulla  base  delle
proposte del Segretario  generale,  adotta  ogni  anno  le  direttive
generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione. 
  2. L'Avvocato generale e' titolare, ai sensi della legge  7  giugno
2000, n. 150, dell'informazione e della comunicazione  istituzionale,
che cura avvalendosi dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 9, comma
2, della predetta legge, istituito quale  struttura  di  livello  non
dirigenziale nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. L'Avvocato generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo'
avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato,
fiduciariamente scelti. 
  4. Gli atti di competenza del Segretario  generale  e  degli  altri
dirigenti non sono soggetti  ad  avocazione  da  parte  dell'Avvocato
generale. In caso di inerzia o ritardo si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli  14,  comma  3,  e  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 della citata
          legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita'  di
          informazione   e   di   comunicazione    delle    pubbliche
          amministrazioni): 
              «Art. 9. (Uffici stampa). - 1. (Omissis). 
              2. Gli  uffici  stampa  sono  costituiti  da  personale
          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
          di   personale   e'   costituita   da   dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o
          fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo   alla   pubblica
          amministrazione in  possesso  dei  titoli  individuati  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo  5,  utilizzato  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  nei
          bilanci  di  ciascuna  amministrazione  per   le   medesime
          finalita'.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3 e  15,
          comma 5 del citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). -  1.-2.
          (Omissis). 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.» 
              «Art. 15. (Dirigenti). - 1. 4. (Omissis). 
              5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali
          amministrativi regionali, per la Corte dei  conti,  per  il
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  e  per
          l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni  che  il
          presente decreto demanda agli organi  di  Governo  sono  di
          competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
          Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente
          del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  e
          dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che  il
          presente decreto demanda ai dirigenti  preposti  ad  uffici
          dirigenziali di livello generale  sono  di  competenza  dei
          segretari generali dei predetti istituti.».