Art. 4
Indirizzo amministrativo
1. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i
programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica
la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle
proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive
generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.
2. L'Avvocato generale e' titolare, ai sensi della legge 7 giugno
2000, n. 150, dell'informazione e della comunicazione istituzionale,
che cura avvalendosi dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 9, comma
2, della predetta legge, istituito quale struttura di livello non
dirigenziale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
3. L'Avvocato generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo'
avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato,
fiduciariamente scelti.
4. Gli atti di competenza del Segretario generale e degli altri
dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Avvocato
generale. In caso di inerzia o ritardo si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 della citata
legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 9. (Uffici stampa). - 1. (Omissis).
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3 e 15,
comma 5 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1.-2.
(Omissis).
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.»
«Art. 15. (Dirigenti). - 1. 4. (Omissis).
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.».