Art. 6 
 
              Attribuzioni degli Avvocati distrettuali 
 
  1. Gli Avvocati distrettuali, oltre  alle  competenze  previste  da
disposizioni  legislative  e  regolamentari,  svolgono  le   seguenti
funzioni: 
    a)  definiscono,   in   esecuzione   delle   direttive   adottate
dall'Avvocato generale,  gli  obiettivi  e  i  programmi  da  attuare
nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone  la
priorita'. A tal fine adottano ogni anno  le  direttive  generali  da
seguire per l'azione amministrativa e per la  gestione,  anche  sulla
base delle  proposte  formulate,  nell'esercizio  delle  attribuzioni
disciplinate dall'articolo  7,  dal  dirigente  preposto  all'Ufficio
amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16; 
    b)  richiedono,  anche  su  proposta   del   dirigente   preposto
all'Ufficio amministrativo  unico  distrettuale,  il  contingente  di
personale amministrativo necessario alle  esigenze  funzionali  delle
rispettive Avvocature distrettuali; 
    c)  esercitano,  anche   avvalendosi   del   dirigente   preposto
all'Ufficio  amministrativo  unico  distrettuale,   la   sorveglianza
sull'andamento  dei  servizi  ed   effettuano   la   verifica   della
rispondenza  dei  risultati  della   gestione   amministrativa   alle
direttive impartite ai sensi della lettera a); 
    d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario  di  servizio
alla specifica realta' locale,  tenuto  conto  dei  criteri  generali
determinati dal Segretario generale. 
  2. Gli  Avvocati  distrettuali  sono  responsabili  dell'attuazione
delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30
aprile di ogni anno presentano all'Avvocato  generale  una  relazione
complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.