Art. 6
Attribuzioni degli Avvocati distrettuali
1. Gli Avvocati distrettuali, oltre alle competenze previste da
disposizioni legislative e regolamentari, svolgono le seguenti
funzioni:
a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate
dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare
nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la
priorita'. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da
seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla
base delle proposte formulate, nell'esercizio delle attribuzioni
disciplinate dall'articolo 7, dal dirigente preposto all'Ufficio
amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16;
b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto
all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di
personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle
rispettive Avvocature distrettuali;
c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto
all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza
sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive impartite ai sensi della lettera a);
d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio
alla specifica realta' locale, tenuto conto dei criteri generali
determinati dal Segretario generale.
2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione
delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30
aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione
complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.