Art. 6 Attribuzioni degli Avvocati distrettuali 1. Gli Avvocati distrettuali, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, svolgono le seguenti funzioni: a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorita'. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dall'articolo 7, dal dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16; b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali; c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a); d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realta' locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale. 2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.