Art. 7 Attribuzioni dei dirigenti 1. I dirigenti esercitano i compiti e assumono le responsabilita' previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale e, in sede locale, all'Avvocato distrettuale; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate delegati dal Segretario generale, nell'ambito delle sue direttive e, in sede locale, di quelle dell'Avvocato distrettuale; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario generale; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici ad essi affidati e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche esercitando poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati agli uffici ad essi affidati; f) effettuano la valutazione del personale assegnato agli uffici ad essi affidati, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti; g) forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza. 2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dal Segretario generale e, in sede locale, dall'Avvocato distrettuale, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. Entro il 31 marzo di ogni anno presentano al Segretario generale e, in sede locale, anche all'Avvocato distrettuale, una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 17. (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a). - c). (Omissis). d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;».