Art. 7 
 
                     Attribuzioni dei dirigenti 
 
  1. I dirigenti esercitano i compiti e assumono  le  responsabilita'
previsti  dal  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165.   In
particolare: 
    a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario  generale
e, in sede locale, all'Avvocato distrettuale; 
    b) curano l'attuazione dei progetti  e  delle  gestioni  ad  essi
assegnati dal  Segretario  generale,  adottando  i  relativi  atti  e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di  spesa  e  di
acquisizione  delle  entrate  delegati   dal   Segretario   generale,
nell'ambito  delle  sue  direttive  e,  in  sede  locale,  di  quelle
dell'Avvocato distrettuale; 
    c)  svolgono  tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  delegati  dal
Segretario generale; 
    d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici ad
essi affidati e dei  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,
anche esercitando poteri sostitutivi in  caso  di  inerzia  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; 
    e)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnati agli uffici ad essi affidati; 
    f) effettuano la valutazione del personale assegnato agli  uffici
ad essi affidati, nel rispetto del  principio  del  merito,  ai  fini
della  progressione  economica  e  tra   le   aree,   nonche'   della
corresponsione di indennita' e premi incentivanti; 
    g) forniscono le risposte ai rilievi degli  organi  di  controllo
sugli atti di propria competenza. 
  2. I  dirigenti  sono  responsabili  del  risultato  dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali  sono  preposti,  dell'attuazione  delle
direttive ad essi  impartite  dal  Segretario  generale  e,  in  sede
locale, dall'Avvocato distrettuale, della gestione  del  personale  e
delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.  Entro  il
31 marzo di ogni anno presentano al Segretario generale  e,  in  sede
locale, anche all'Avvocato distrettuale,  una  relazione  complessiva
sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  1,
          lett. d), del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 17. (Funzioni dei dirigenti). - 1.  I  dirigenti,
          nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                a). - c). (Omissis). 
                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
          degli uffici che da essi dipendono e dei  responsabili  dei
          procedimenti amministrativi, anche con  poteri  sostitutivi
          in caso di inerzia;».