Art. 8 
 
              Ufficio studi e formazione professionale 
 
  1. L'Ufficio studi  e  formazione  professionale  e'  struttura  di
livello non dirigenziale ed e' costituito da avvocati  o  procuratori
dello   Stato   nominati   dall'Avvocato   generale   e    coordinati
dall'Avvocato generale aggiunto  o  da  un  Vice  Avvocato  generale.
L'incarico dei componenti dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di
una volta. 
  2. L'Ufficio studi  coadiuva  l'Avvocato  generale  nelle  seguenti
attivita': 
    a)   predisposizione   delle   relazioni   periodiche    previste
dall'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; 
    b) elaborazione di studi  e  ricerche  della  normativa  e  della
giurisprudenza rilevanti; 
    c) rilevazione e analisi dell'attivita' parlamentare; 
    d) elaborazione  dei  programmi  di  formazione  e  aggiornamento
professionale degli avvocati e procuratori dello Stato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art.  15  del  citato  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n.  1611  (Approvazione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato): 
              «Art. 15. - L'avvocato generale dello Stato:  determina
          le  direttive  inerenti  alla  trattazione   degli   affari
          contenziosi e consultivi; 
                presiede e convoca  il  consiglio  degli  avvocati  e
          procuratori dello Stato ed il comitato consultivo; 
                vigila su tutti gli uffici, i servizi e il  personale
          dell'Avvocatura  dello  Stato  e  soprintende   alla   loro
          organizzazione,  dando   le   opportune   disposizioni   ed
          istruzioni generali; 
                risolve,   sentito   il   comitato   consultivo,   le
          divergenze  di  parere  sia  tra  gli  uffici  distrettuali
          dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi  e  le  singole
          amministrazioni; 
                assegna  agli  avvocati  e  procuratori  in  servizio
          presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato   gli   affari
          contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti  dal
          comitato consultivo; 
                riferisce periodicamente al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri sull'attivita'  svolta  dall'Avvocatura  dello
          Stato, presentando  apposite  relazioni,  e  segnala  anche
          prontamente le eventuali carenze legislative ed i  problemi
          interpretativi che emergono  nel  corso  dell'attivita'  di
          istituto; 
                fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente
          attribuiti  alla  sua  competenza,   nonche'   ogni   altro
          provvedimento  riguardante  gli  uffici  ed  il   personale
          dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra
          autorita'. 
              In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale
          e' sostituito  dal  vice  avvocato  generale  con  maggiore
          anzianita' nell'incarico.».