Art. 8
Ufficio studi e formazione professionale
1. L'Ufficio studi e formazione professionale e' struttura di
livello non dirigenziale ed e' costituito da avvocati o procuratori
dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati
dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale.
L'incarico dei componenti dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di
una volta.
2. L'Ufficio studi coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti
attivita':
a) predisposizione delle relazioni periodiche previste
dall'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della
giurisprudenza rilevanti;
c) rilevazione e analisi dell'attivita' parlamentare;
d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento
professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 15. - L'avvocato generale dello Stato: determina
le direttive inerenti alla trattazione degli affari
contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;
vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale
dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro
organizzazione, dando le opportune disposizioni ed
istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le
divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali
dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole
amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio
presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari
contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal
comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio
dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello
Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche
prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi
interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di
istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente
attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro
provvedimento riguardante gli uffici ed il personale
dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra
autorita'.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale
e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore
anzianita' nell'incarico.».