Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo
16 dell'Accordo di cui all'articolo 1,  valutati  in  euro  14.920  a
decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese
di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di  cui  all'articolo
1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.