Art. 4 
 
                        Clausole finanziarie 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.