Art. 4 Clausole finanziarie 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.