Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita'  a  quanto  disposto  e  alle   condizioni   tecniche   e
finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.