Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente
legge provvede, in qualita'  di  co-promotore,  Terna-Rete  Elettrica
Nazionale S.p.a., in misura paritetica al contributo  della  Societe'
Tunisienne de l'Electricite' et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate
derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo  della
rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo
36, comma  12,  del  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,
stabilita e aggiornata dall'Autorita'  di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma  12,  lettera
e), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  2. L'attuazione dell'Accordo e' subordinata all'assicurazione di un
significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale  da
rendere   realizzabile   l'infrastruttura    rispetto    ai    costi,
compatibilmente con la regolazione di settore. 
  3. All'onere derivante dall'articolo 4  dell'Accordo,  valutato  in
1.620 euro annui ad anni  alterni  a  decorrere  dall'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Dall'attuazione della presente legge,  ad  eccezione  dell'onere
derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.