Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualita' di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in misura paritetica al contributo della Societe' Tunisienne de l'Electricite' et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 2. L'attuazione dell'Accordo e' subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore. 3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.