Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Per  le  attivita'  derivanti  dallo  Scambio  di  note  di  cui
all'articolo 1 si provvede con  le  risorse  disponibili  previste  a
legislazione vigente dalla legge 22  novembre  1988,  n.  530,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono all'attuazione  della  presente  legge  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.