Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria 1. Per le attivita' derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.