Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  14  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1 della  presente  legge,  valutati,  per  le  spese  di
missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a  decorrere  dall'anno
2021 e, per le restanti spese,  pari  a  euro  1.700  annui  ad  anni
alterni  a   decorrere   dall'anno   2022,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.