La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge introduce il divieto totale  al  finanziamento
di societa' in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi  sede  in
Italia o all'estero, che, direttamente o tramite societa' controllate
o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,  svolgano
attivita'  di  costruzione,   produzione,   sviluppo,   assemblaggio,
riparazione,  conservazione,  impiego,   utilizzo,   immagazzinaggio,
stoccaggio,   detenzione,   promozione,    vendita,    distribuzione,
importazione, esportazione,  trasferimento  o  trasporto  delle  mine
antipersona, delle munizioni e  submunizioni  cluster,  di  qualunque
natura o composizione, o di parti di esse. E' altresi' fatto  divieto
di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a
qualsiasi  titolo,  esportazione,  importazione   e   detenzione   di
munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione,
o di parti di esse. 
  2. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  alle  attivita'
espressamente consentite dalla Convenzione sul divieto d'impiego,  di
stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e
sulla  loro  distruzione,  firmata  a  Ottawa  il  3  dicembre  1997,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26  marzo  1999,  n.
106, e dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni
a grappolo, fatta a Dublino il 30  maggio  2008,  ratificata  e  resa
esecutiva ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95. 
  3. Alle societa' di cui al comma 1 e' preclusa la partecipazione ad
ogni bando o programma di finanziamento pubblico. 
  4. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti  gli  intermediari
abilitati come definiti dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  a).  E'
altresi' fatto  divieto  alle  fondazioni  e  ai  fondi  pensione  di
investire il proprio patrimonio nelle attivita' di cui al comma 1. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2359  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - La legge 26 marzo 1999, n. 106,  reca:  «Ratifica  ed
          esecuzione della  convenzione  sul  divieto  d'impiego,  di
          stoccaggio, di produzione e  di  trasferimento  delle  mine
          antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa  il
          3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre  1997,  n.
          374, riguardante la disciplina della messa al  bando  delle
          mine antipersona» ed e' stata  pubblicata  sul  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999. 
              - La legge 14 giugno 2011, n. 95,  reca:  «Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa  al  bando
          delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino  il  30  maggio
          2008,  nonche'  norme   di   adeguamento   dell'ordinamento
          interno», ed e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 153 del 4 luglio 2011.