Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a)  «intermediari  abilitati»:  le  societa'  di  intermediazione
mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le societa' di gestione
del risparmio (SGR) italiane, le societa' di investimento a  capitale
variabile (SICAV), gli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco
di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di  Paesi
membri dell'Unione europea,  le  imprese  di  investimento  di  Paesi
membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di
cambio iscritti  nel  ruolo  unico  nazionale  tenuto  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  nonche'  le  fondazioni  di  origine
bancaria e i fondi pensione; 
    b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato
anche attraverso  societa'  controllate,  aventi  sede  in  Italia  o
all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  la
concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie
finanziarie,  l'assunzione  di  partecipazioni,   l'acquisto   o   la
sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle societa'  di  cui
al presente articolo; 
    c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2,  commi  1  e  2,
della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione
e di trasferimento delle mine antipersona e sulla  loro  distruzione,
firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999,
n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a  causa  della
presenza,  prossimita'  o  contatto  di  una  persona   e   tale   da
incapacitare,  ferire  o  uccidere  una  o  piu'  persone.  Le   mine
progettate per essere detonate dalla presenza, prossimita' o contatto
di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi  di
anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo
fatto di essere cosi' congegnate; 
    d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra
o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere  fatta
esplodere dalla presenza, prossimita' o contatto  di  una  persona  o
veicolo; 
    e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi  dell'articolo  2
della Convenzione di Oslo sulla messa  al  bando  delle  munizioni  a
grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di  cui  alla  legge  14
giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a  disperdere
o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore  a  20
chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione  indicate  dalle
lettere a), b) e c)  del  comma  2  del  medesimo  articolo  2  della
Convenzione; 
    f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali  altri  soggetti  cui  sia
attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato
degli intermediari abilitati di cui alla lettera a). 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 106  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico  delle  leggi
          in materia bancaria e creditizia», e' il seguente: 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - La legge14 giugno 2011, n. 95 (Ratifica ed esecuzione
          della Convenzione  di  Oslo  sulla  messa  al  bando  delle
          munizioni a grappolo, fatta a Dublino il  30  maggio  2008,
          nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  153  del  4  luglio
          2011. 
              - Per la legge 26 marzo 1999, n.  106,  si  veda  nelle
          note all'art. 1. 
              - Per la legge 14 giugno 2011, n.  95,  si  veda  nelle
          note all'art. 1.